Come richiedere l'affidamento condiviso e come procedere per tutelare il benessere dei figli, nel rispetto della legge, senza discriminare il ruolo di uno o dell'altro genitore?
26 Giugno 2015 - Redazione
L’affidamento condiviso, come stabilito dall'art. 155 del c.c. in seguito alla separazione dei coniugi, richiede la completa cooperazione fra i genitori, dividendo in modo equo le responsabilità specifiche di entrambi, permettendo ad entrambi i genitori, di occuparsi dell'educazione e della salute dei propri figli, ripartendo in parti uguali il diritto di decidere.
Malgrado infatti la coppia intesa come marito e moglie, di fatto non esista più, l'affidamento condiviso richiede sia valutata “prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori” e mira ad aiutare mamma e papà a gestire al meglio la prole, lasciando inalterata la genitorialità di ogni genitore, tutelando la relazione genitoriale coi figli.
Una “regola” generale, derogata solo nei casi in cui l'altro genitore sia ritenuto pericoloso per l’incolumità psicofisica del figlio, a seguito di approfondite analisi da parte del magistrato competente e di un consulente appositamente nominato, in modo di poter accertare la sua idoneità genitoriale.
Affidamento condiviso e calendario delle visiteLa legge stabilisce quindi che la potestà genitoriale sia esercitata congiuntamente affinché i figli siano affidati ad entrambi i genitori ma collocati in modo prevalente presso solo uno, in genere la mamma, ove l'altro genitore, quindi il padre, ha però pieno diritto di frequentarlo.
Il Giudice infatti si pronuncerà in tal senso, previa una valutazione, considerando l’interesse del minore e delle sue abitudini di vita, evitando un brusco allontanamento dal tessuto sociale nel quale il minore è cresciuto e nel quale può aver coltivato amicizie, rendendo così meno traumatica la separazione dei genitori.
Una scelta che mantiene comunque condivise in parti eguali, le responsabilità genitoriali, consentendo ad entrambi i genitori di conservare la possibilità di seguire i figli, accompagnandoli nel loro percorso di crescita, guidarli e indirizzando le loro scelte esistenziali, nonostante la separazione.
Per questo motivo, è sanzionabile il coniuge che tenti di ostacolare il rapporto tra i figli e l'altro genitore, rendendo ad esempio impossibili gli incontri, col rischio di vedersi revocato l'affidamento condiviso e con conseguenze giudiziarie, sia sul piano civile che su quello penale.
Ed è sempre per questo motivo che viene redatto un calendario delle visite che stabilisce giorni e orari in cui i genitori hanno diritto di vedere e di stare con i propri figli.
Affidamento condiviso e affidamento esclusivoL'art. 155 si può applicare anche nel caso delle coppie di fatto, con figli minorenni, prediligendo l'affidamento condiviso, anziché quello esclusivo.
Nel caso quindi di una separazione consensuale, va da sé, che si tratterà di un affidamento condiviso, per la cui gestione, saranno i coniugi stessi, a proporre al Giudice, tramite un avvocato, una gestione tipo, nella quale saranno indicati il numero di giorni che il minore trascorrerà con l'uno e con l'altro genitore, e presso chi dei due, vivrà in prevalenza. Accordo che il giudice valuterà quanto ad equità, in considerazione dell'interesse del minore, convalidandolo oppure, richiedendo eventuali modifiche.
I genitori dovranno poi decidere chi dei due dovrà percepire gli assegni familiari. In mancanza di un accordo comunque, possono richiederli entrambi ma ne avrà diritto, solo chi di fatto vive più stabilmente col figlio, cioè il genitore collocatario.
Da precisare che la conflittualità fra i genitori può rappresentare un motivo sufficiente per il Tribunale, in favore di un affidamento esclusivo, in quanto i figli, hanno diritto di crescere avendo accanto entrambi i genitori, motivo per cui è bene che questi, mantengano un rapporto positivo e collaborativo, in favore di una crescita ed uno sviluppo psico-fisico adeguato dei figli.
L'affidamento esclusivo infatti per contro, vede il figlio minorenne essere affidato esclusivamente a un solo genitore, che sarà il solo responsabile quanto alle decisioni per la sua salute, la sua educazione e ad altri temi centrali, mentre l'altro genitore avrà “solo” facoltà di vedere il figlio, senza però avere alcun potere decisionale.
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