Cosa si intende con terre e rocce da scavo quando si parla di prevenzione e protezione ambientale

15 Dicembre 2023 - Redazione

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Analisi delle terre: cosa dice il D.P.R. 120/2017

Cosa si intende con terre e rocce da scavo? Con questa dicitura, o con l'altrettanto frequente acronimo TRS, ci si riferisce ai materiali di origine naturale, come terreni, rocce e suoli, che vengono rimossi durante le operazioni di scavo per la realizzazione di infrastrutture, edifici o altre attività umane.

Questi materiali possono variare in composizione, caratteristiche geotecniche e potenziali impatti ambientali, dunque è necessario minimizzare questo impatto con una gestione adeguata di detti materiali. Ciò implica una serie di azioni volte a prevenire la contaminazione del suolo, delle acque sotterranee e superficiali, nonché a garantire la sicurezza e la salute delle persone coinvolte.

Proprio in un’ottica di prevenzione vengono applicate diverse strategie, ed una delle principali è la caratterizzazione preliminare del sito, che prevede l'analisi delle terre e rocce da scavo per identificarne la composizione ed i potenziali contaminanti presenti. Ciò consente di valutare i rischi ambientali e di pianificare le azioni di gestione appropriate.

Andiamo quindi ad esaminare il quadro normativo DPR 120/2017.

 

Cosa si intende con terre e rocce da scavo quando si parla di prevenzione e protezione ambientale

La gestione corretta delle TRS può comportare il riciclo e il riutilizzo di tali materiali, ad esempio in opere di riempimento o come materiale di costruzione in altre aree.

Ciò riduce la necessità di estrarre nuove risorse naturali e minimizza il ricorso a discariche, ma è fondamentale garantire che i materiali siano adeguatamente trattati e siano conformi ai requisiti di qualità e sicurezza previsti dalle normative per evitare potenziali impatti negativi.

Inoltre, la corretta gestione impedisce che eventuali contaminanti presenti, che possono includere sostanze chimiche, oli, idrocarburi, metalli pesanti o altri inquinanti, vengano rilasciati nell'ambiente circostante. 

A tal fine possono adoperarsi barriere impermeabili, sistemi di drenaggio controllato o trattamenti di bonifica, inoltre la protezione ambientale richiede in aggiunta la gestione corretta dei rifiuti derivanti dalle operazioni di scavo, garantendo che siano smaltiti in modo sicuro e conforme alle normative vigenti; ciò può includere la segregazione dei materiali in base alle loro caratteristiche e la disposizione finale presso impianti di trattamento o discariche autorizzate.

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Cosa dice il DPR 120/2017

Il DPR 120/2017, composto da 31 articoli suddivisi in sei titoli e dieci allegati, nasce proprio con l’intento di riordinare e semplificare la materia TRS, stabilendo come esse siano “intrinsecamente” dei rifiuti, a meno di condizioni particolari in base alle quali esse possono assumere qualifiche diverse e conseguentemente essere sottoposte ad un differente regime giuridico.

Il suddetto DPR disciplina innanzitutto la gestione delle TRS qualificate come sottoprodotti, provenienti da cantieri di piccole o grandi dimensioni purché non assoggettati a VIA o ad AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture, ma disciplina anche il riutilizzo di TRS nello stesso sito di produzione (e quindi la loro esclusione dal trattamento in quanto rifiuti), e la gestione delle TRS nei siti di bonifica.

Infine, il DPR disciplina anche il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti; ma quando, nello specifico, terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti e quando invece rifiuti? In base al D. Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) si qualificano:

  • Come rifiuti tutti quelli dei quali si voglia o si debba obbligatoriamente disfarsi;
  • Come sottoprodotti i residui che possono essere impiegati come materia prima nella stessa filiera o in una filiera produttiva anche diversa da quella di origine ma dunque non rientranti nella gestione dei rifiuti aziendali.
 

A che tipo di materiali si applica il DPR 120/2017?

Come detto il DPR si riferisce alle terre e rocce da scavo, vale a dire al suolo escavato in seguito ad attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali scavi in genere (ad esempio sbancamento, fondazioni, trincee), perforazioni, trivellazioni, palificazioni, consolidamenti, ma anche opere infrastrutturali come gallerie e strade. Per legge, le terre e le rocce da scavo possono contenere anche calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC),  vetroresina o miscele cementizie e additivi per scavi meccanizzati, purché non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di legge.

Per cui, il DPR 120/2017 si applica a rocce e altre frazioni granulometriche provenienti da escavazioni negli alvei dei corsi d’acqua, spiagge, fondali lacustri, rimossi sia per questioni di sicurezza idraulica che per la realizzazione di un’opera, ma NON si applica:

  • Ai rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti;
  • All’impiego in mare dei materiali derivanti da attività di scavo;
  • All’attività di posa in mare di cavi e condotte
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Quali sono le novità introdotte dal DPR 120/2017?

Rispetto alla normativa precedente sussistono una serie di differenze operative; innanzitutto, la dichiarazione va sottoscritta da colui che, con la sua attività materiale, produce le terre e rocce da scavo, e non più dal proprietario del terreno o dal progettista/direttore dei lavori.

In secondo luogo, i documenti vanno trasmessi con 15 giorni di anticipo rispetto all’inizio degli scavi, non solo all’ARPAV ma anche ai comuni del luogo di produzione e di utilizzo.

Teniamo a mente poi che  la modulistica per la dichiarazione cambia, aggiungendo alcune informazioni rispetto alla precedente, e che il set analitico di base per l’accertamento dei requisiti di idoneità prevede, oltre ai parametri già stabiliti dall’ARPAV, anche cobalto, mercurio e amianto.

Altre differenze operative includono:

  1. La porfirizzazione dell’intero campione nel caso di terre e rocce provenienti da scavo in roccia;
  2. In presenza di materiali di riporto, questi devono essere presenti in quantità inferiore al 20% in peso e il materiale da scavo deve essere sottoposto a test di cessione;
  3. Per materiali che presentano concentrazioni dei contaminanti vicini ai limiti consentiti, il riutilizzo è possibile solo nel caso in cui il prodotto ottenuto sia ben distinti dalle terre e rocce;
  4. In caso di modifica sostanziale della dichiarazione, essa va inviata 15 giorni prima dell’intervento; nel caso in cui la modifica riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo può essere effettuata al massimo due volte;
  5. Il riutilizzo entro 1 anno, salvo che questo preveda tempistiche superiori (ma non più di 6 mesi aggiuntivi).
 

In cosa consistono le analisi chimico-fisiche previste

Qualora si intendesse riutilizzare le terre da scavo per ripristini, rimodellamenti, riempimenti, etc., bisogna dimostrare con analisi chimico-fisiche che non siano superati i valori delle concentrazioni di contaminanti.

Il DPR 120/2017 definisce le analisi nel caso di grandi cantieri sottoposti a VIA/AIA, ossia la quantificazione di idrocarburi e metalli pesanti e la quantificazione e definizione di eventuali contaminazioni naturali o provenienti da attività umane.

Nel caso delle suddette opere, la norma prevede la presentazione di un Piano preliminare di utilizzo in sito che deve contenere:

  1. La descrizione della provenienza del materiale;
  2. Il piano di campionamento e analisi;
  3. L'elenco delle sostanze da ricercare.
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La gestione delle terre e rocce da scavo nei siti di bonifica

In questo caso, la regolamentazione fa capo prima di tutto all'articolo 34 del DL 133/2014, che disciplina il riutilizzo in sito delle terre e rocce di scavo a prescindere che il sito sia stato caratterizzato o meno, ed in secondo luogo al titolo V (articoli 25 e 26) del DPR 120/2017 che si applica esclusivamente ai siti oggetto di bonifica già caratterizzati, applicabile a qualsiasi tipo di scavo correlato alla realizzazione di un ‘opera.

 

Cos'è la verifica di non contaminazione

La verifica di non contaminazione è una delle altre novità introdotte dal DPR 120/2017, per il quale la non contaminazione va verificata a mezzo di campionamento e analisi del terreno scavato, e non più a discrezione, caso per caso, degli enti preposti al controllo, come avveniva in precedenza.

Inoltre, se è previsto che terra e rocce vengano riadoperate nello stesso sito, ma il progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale, andrà predisposto un piano di utilizzo che integri detta valutazione, comprendendo l’indicazione dei volumi da scavare e riutilizzare, la collocazione e la durata dei depositi nonchè la collocazione finale delle terre e rocce.

Da notare che tutti questi passaggi burocratici sono preliminari, come detto, per cui vanno compiuti prima dell'inizio dei lavori.

In sintesi il DPR prevede:

  1. Una definizione puntuale delle condizioni di utilizzo delle terre e rocce all'interno del sito oggetto di bonifica;
  2. L’individuazione di procedure univoche per gli scavi e la caratterizzazione delle terre nei siti oggetto di bonifica
  3. Il rafforzamento del sistema dei controlli
  4. L’invio delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti (e non come rifiuti) all'autorità competente anche senza comunicazione preventiva (indipendentemente che provengano da piccoli che da grandi cantieri)
  5. Nei piccoli cantieri, il ricorso ad una semplice dichiarazione sostitutiva almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo
  6. Nei grandi cantieri, la necessità di un piano di utilizzo delle terre, come detto, che attesti il possesso di requisiti per la classificazione come sottoprodotti e non come rifiuti.
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Quali sono i requisiti che devono soddisfare le terre e rocce da scavo

In sintesi sono definite sottoprodotti e non rifiuti le terre e rocce da scavo che siano conformi a quanto disposto nel piano di utilizzo (o nella dichiarazione, qualora le opere non siano soggette a VIA) e quindi riutilizzabili, quelle che soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Regolamento (per cui possono contenere solo il 20% sul totale di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale), ed infine quelle che risultano idonee ad essere utilizzate direttamente, senza alcun ulteriore trattamento.

 

Disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti

E quando bisogna trattare le TRS come rifiuti? In questo caso la procedura prevede:

  1. Un processo di classificazione, finalizzato alla verifica di conformità del materiale in relazione alla discarica/cava di destinazione;
  2. La messa in sicurezza;
  3. Il campionamento sull’insieme di tutte le frazioni granulometriche;
  4. Il trattamento in situ;
  5. La gestione del rifiuto fino a destinazione: l’ammissibilità in discarica è subordinata alla non pericolosità del materiale e all’esclusione del rilascio di contaminati nell’ambiente attraverso analisi su eluato da test di cessione.
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A chi rivolgersi?

Le novità introdotte dal 120/2017 da un lato sono condivisibili ed elogiabili in quanto puntano ad una maggiore tutela dell’ambiente e della salute umana, oltre che alla creazione di una procedura standardizzata e sempre uguale a sé stessa, ma dall’altro complicano le prassi per i soggetti coinvolti.

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