La certificazione energetica APE: funzionalità e normativa

14 Giugno 2015 - Architetto Chiara Affabile

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L’ape è il documento, redatto da un certificatore abilitato, che indica le caratteristiche energetiche di un edificio, ovvero quanto quest’ultimo consuma. Valuta le perdite di calore legate alle caratteristiche dell’involucro (pareti, solai, serramenti) e l’efficienza con cui gli impianti (climatizzazione, produzione di acqua calda sanitaria e illuminazione nel terziario) producono e gestiscono l’energia per il benessere abitativo.

L’attestato in effetti, riguarda la prestazione e la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare, ovvero la quantità di energia necessaria ad assicurare il comfort attraverso i diversi servizi erogati dai sistemi tecnici presenti, in condizioni convenzionali d’uso.

Per individuare le potenzialità di miglioramento della prestazione energetica, l’attestato riporta, oltre alla prestazione energetica globale, informazioni specifiche sulle prestazioni energetiche parziali: del fabbricato (involucro edilizio), degli impianti di climatizzazione e ventilazione, di produzione di acqua calda sanitaria, di illuminazione (per il settore non residenziale) e di produzione di energia da fonti rinnovabili in loco.
 
Viene altresì indicata la classe energetica più elevata raggiungibile in caso di realizzazione delle misure migliorative consigliate, così come descritte nella sezione “raccomandazioni”. Sull’attestato infatti, sono riportati diversi indici, tra cui EPi, Epe, etc.

Il parametro più sintetico è la classe energetica che viene assegnata su una scala che va dalla “A+” degli immobili più efficienti alla “G” per quelli più energivori.

La normativa di riferimento, ha avuto continue evoluzioni, non ultime quelle che entreranno in vigore dal 1° Luglio 2015. Con l’arrivo del decreto del MiSE sulle prestazioni energetiche degli edifici, si avrà un’aggiornata ridefinizione dei nuovi standard minimi di prestazione energetica che, gli edifici di nuova costruzione e quelli ristrutturati dovranno raggiungere per rispettare le disposizioni della direttiva sugli edifici a energia quasi zero. 

A partire dal 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere NZEB (Near Zero Energy Building), ovvero dal 1 gennaio 2021, tutti gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni importanti, dovranno essere ad energia quasi zero. Per quelli pubblici la deadline è fissato, invece, al 31 dicembre 2018.

Il decreto del Mise, necessario per aggiornare i contenuti del dpr 59/09 e del dm 26 giugno 2009 (linee guida nazionali in ambito energetico) si applicherà alle regioni e province autonome che non avranno ancora recepito la direttiva 2010/31/Ue.

Esso conterrà le nuove linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici, che definiranno criteri generali, nuovi metodi di calcolo adeguati alla metodologia europea, classificazione degli edifici in base alla destinazione d’uso, procedure amministrative, nuovi format e nuove norme per il monitoraggio e il controllo della regolarità amministrativa e tecnica, requisiti minimi da rispettare per gli edifici nuovi, soggetti a ristrutturazione importante o a riqualificazione energetica.

In attuazione del Decreto del Fare, le prestazioni energetiche dei nuovi edifici o di quelli ristrutturati, dovranno essere in linea con quelle di un edificio di riferimento*, rispettando i requisiti minimi energetici previsti per legge. 

Vengono dunque fissate due modalità di calcolo:
1. basate una sulla prestazione energetica dell'edificio di riferimento (modello con parametri predefiniti);
2. l'altra basata sulla prestazione energetica dell'edificio reale oggetto di verifica (tale prestazione non dovrà risultare inferiore a quella del modello).

*Nell’allegato 2 della bozza di legge, l’edificio di riferimento è così descritto: “un edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti) orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici conformi alla nuova direttiva”.

Con i nuovi metodi di calcolo entrerà in vigore anche la parte 3 delle uni ts 11300:2010, che definisce le procedure per valutare il fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva. L’indice di prestazione energetica globale dell’edificio e la conseguente classe saranno determinati in funzione di tutti i servizi presenti nell’edificio (climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, acqua calda sanitaria, illuminazione e ventilazione). 

Un obiettivo della legge è definire più chiaramente i consumi energetici, consentendo all’utente di individuare meglio il consumo totale di energia e la quota di energia rinnovabile utilizzata, la qualità dell’involucro e degli impianti.

Altro scopo delle nuove linee guida sarà rendere più omogenea e coordinata l’applicazione delle norme per l’efficienza energetica su tutto il territorio nazionale, ad oggi estremamente varia a causa dell’autonomia regionale a cui abbiamo assistito in fase di recepimento della direttiva 2002/91/ce. 

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