Gratuito patrocinio: requisiti e modalità di domanda
08 Giugno 2015 - Redazione
“La Legge è uguale per tutti”, ma la difesa dei propri diritti è comunque onerosa.
Adire le vie legale è un costo e chi si trovi in ristrettezze economiche rinuncia, a volte per questo, a far valere un proprio diritto o a difendersi. Troppo spesso si ignora la possibilità del patrocinio gratuito previsto dal nostro Legislatore.
L’art 24 della Costituzione sancisce che “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Attualmente, sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”.
Il patrocinio gratuito consente di poter godere dell'assistenza di un avvocato e di un consulente tecnico senza farsi carico delle parcelle e delle spese processuali al fine di agire o difendersi in giudizio, sempre che le pretese del richiedente patrocinio non risultino manifestatamente infondate.
Il patrocinio gratuito è ammesso per qualsiasi grado di giudizio, per i processi civili, penali, tributari, amministrativi o agire nelle cause di volontaria giurisdizione, come la separazione consensuale.
In qualunque procedimento in cui sia prevista la presenza di un avvocato o di un consulente. Il patrocinio a spese dello Stato non è concesso nel caso in cui il patrocinato voglia impugnare la sentenza.
E' escluso dal patrocinio chi è indagato per evasione fiscale o sia avvalso della difesa di più giudici negli altri gradi di giudizio.
Devono verificarsi alcune condizioni per usufruire del patrocino gratuito
Reddito: il richiedente deve avere un reddito annuo non superiore a euro 11.369,24, sarà tenuto conto del reddito complessivo familiare, invece sarà considerato il solo reddito individuale del richiedente se l’azione legale è contro i familiari conviventi.
Cittadinanza: Il richiedente deve essere cittadino italiano, straniero con regolare permesso di soggiorno, o apolide. L’opportunità è estesa anche a Enti e Associazioni purché siano senza fine di lucro o non svolgano attività economiche.
Per beneficiare del patrocinio gratuito è necessario che l’interessato inoltri la domanda a mano o mezzo raccomandata a.r. presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati nel caso di processi di diritto civile.
La competenza territoriale varia: se il processo è già in corso, sarà la sede del magistrato dove si svolge il procedimento; se il processo non è ancora in svolgimento presso la sede del magistrato competente a conoscere del merito; se si tratta di un ricorso in Cassazione, Consiglio di Stato o Corte dei Conti, dove il giudice ha emesso il provvedimento.
Per i procedimenti amministrativi: la richiesta di patrocinio deve essere rivolta al TAR
Nei giudizi penali la domanda va presentata al Giudice, oppure se il richiedente sia detenuto al direttore del carcere o all’ufficiale di polizia se sia agli arresti domiciliari.
Presso le Segreterie del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati è possibile reperire i moduli per l’istanza, che comunque dovrà contenere:
-La richiesta di ammissione al patrocinio, con indicazione a quale processo si riferisca;
-I dati anagrafici e codice fiscale del richiedente e dei componenti del nucleo familiare;
-Indicazione relativa all’anno precedente del reddito percepito;
-La dichiarazione di impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito significative ai fini dell’ammissibilità al patrocinio; indicazione delle generalità e residenza della controparte;
-Una descrizione dei fatti e dei motivi per i quali si voglia procedere in causa per valutare la fondatezza e le prove documentarie da allegare in copia.
La domanda deve essere compilata con attenzione, indicando tutti i dati richiesti, altrimenti non sarà ammessa alla valutazione. Qualora la dichiarazione risultasse falsa o omissiva, il richiedente rischia la pena di reclusione, il pagamento di una multa e di quanto dovuto allo Stato per il patrocinio.
La firma apposta dall’interessato che deve essere autenticata da chi riceva la domanda o dal difensore, inoltre deve essere allegata copia del documento d’identità.
Entro 10 giorni dalla presentazione al richiedente sarà notificata l’ammissione o meno dell’istanza.
Nel caso in cui la richiesta non si ammessa, nei processi civili l’interessato può presentare ricorso al giudice competente.
Nel processo penale il ricorso deve essere presentato al Tribunale o alla Corte d’Appello.