Avvocato domiciliatario: chi è, compensi e quando affidarsi a lui
13 Dicembre 2017 - Redazione
Nel momento in cui una causa si svolge in un foro diverso da quello dove il professionista ha il proprio studio questi ha la facoltà di scegliere un collega del luogo, affinché curi alcuni adempimenti processuali come la partecipazione alle udienze meno importanti: l’avvocato domiciliatario, per l’appunto, così definito in quanto è presso di lui che l’avvocato titolare elegge il domicilio legale per le notifiche inerenti al giudizio in corso.
Tuttavia, per completezza di informazioni, è necessario aggiungere alcune precisazioni legate a questa figura:
- qual è il compenso del legale domiciliatario?
- a chi spetta pagare i compensi dell’avvocato domiciliatario?
- chi garantisce della professionalità del domiciliatario (e di conseguenza su chi deve rivalersi il cliente in caso di inadempienze dell’avvocato prescelto per il domicilio legale?
Vediamo di rispondere a queste domande.
Il calcolo della parcella del domiciliatario va effettuato forfetariamente in base al valore della pratica e non può essere inferiore al 20% dell’importo che il codice di procedura civile prevede per le fasi processuali di cui si è occupato: dunque, per preventivare la notula del domiciliatario è necessario conoscere il valore della controversia che gli si vuole affidare, in modo da determinare lo scaglione di valore che gli compete (considerando che anche gli interessi, le spese e i danni maturati fino alla proposizione della domanda si cumulano ai fini della determinazione del valore della causa, e quindi del corrispettivo scaglione da versare al domiciliatario).
Per quanto concerne invece il soggetto che fattivamente deve corrispondere il pagamento del compenso all’avvocato domiciliatario, la questione diventa che, secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione: “è da stabilire se il mandato di patrocinio provenga dalla stessa parte rappresentata in giudizio, o invece da un altro soggetto che abbia perciò assunto a proprio carico l’obbligo del compenso”.
Detto in termini semplici: se è stato l’avvocato, per sua “convenienza” e scelta, ad optare per un collega, allora il pagamento della parcella del domiciliatario compete a lui; in caso contrario, spetta al cliente stesso.
Rispetto alla terza questione avanzata, quella della responsabilità professionale, vale all’incirca lo stesso discorso: se il domiciliatario è stato “assunto” direttamente dal cliente è il domiciliatario stesso a rispondere di eventuali omissioni e colpe, mentre, nel caso in cui il collaboratore presso cui è stato eletto il domicilio legale della causa non ha ricevuto il mandato direttamente dal cliente, gli oneri ricadono sul dominus. In definitiva, il legale è responsabile, nei confronti del cliente, non solo per i propri errori professionali, ma anche per quelli compiuti da tutti i soggetti di cui si avvale.
E infatti si hanno casi in cui avvocati sono stati condannati per inadempienze dei domiciliatari, come non essersi presentati in udienza.
Unica eccezione (tanto per il dominus quanto per il domiciliatario) per sfuggire a condanne di questo genere, è che si dimostri che l’inadempienza non ha comunque determinato la perdita della causa, che non sarebbe stata vinta anche in caso di condotta professionale ineccepibile.
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