Garanzia auto: cosa fare in caso di auto difettosa. Come un avvocato può aiutarti?
08 Luglio 2024 - Redazione
Tutto ciò che c'è da sapere sulla garanzia d'acquisto auto usate e non
Acquistare un’auto potrebbe sembrare una cosa semplice da fare. In realtà, stipulare un contratto di compravendita non è mai una cosa facile, specie quando ha per oggetto un bene che potrebbe essere viziato.
Spesso capita, infatti, di acquistare un bene che subito dopo inizia a dare problemi oppure non risulta essere conforme alla descrizione che ne faceva il produttore oppure il venditore.
Ebbene, in tali casi, e in molti altri ancora, la legge interviene al fine di garantire una forma di tutela al c.d. contraente debole, ovvero, il consumatore che, per scopi non imprenditoriali, ha acquistato l’auto.
Per avere maggior consapevolezza dei diritti e delle garanzie previsti dalla legge in questi casi, è bene rivolgersi ad un legale specializzato in diritto dei consumatori.
Infatti, la garanzia auto è regolata proprio all’interno del Decreto Legislativo n. 206 06/09/2005 denominato “Codice del consumo”. Essere consapevoli della sua esistenza non basta, è importante conoscere anche come comportarsi e soprattutto entro quanto è necessario attivarsi per poter ottenere la giusta tutela.
Esiste una sorta di doppio binario; infatti quella racchiusa nel Codice del consumo riguarda i consumatori, mentre per i professionisti, ovvero coloro i quali possiedono una p.iva, trova piena applicazione ciò che dispone il Codice Civile.
- Indice contenuti
- Quali sono i difetti comuni delle auto
- Cosa fare quando si riscontra un difetto dell’auto
- Il ruolo dell'avvocato
- Come può tutelarsi l’acquirente?
- Le prove necessarie per documentare i difetti
- Consigli per evitare l'acquisto di auto difettose
Quali sono i difetti comuni delle auto
Quando si acquista un’auto, nuova o di seconda mano, è bene preventivare che possa avere dei difetti, ad esempio perché venduta con difetto di fabbricazione oppure, perché usurata a causa del decorso del tempo.
Occorre però distinguere il caso in cui si acquista un’auto usata dal caso in cui si acquista un’auto nuova. In quest’ultimo caso, infatti, è meno probabile (anche se non impossibile) che l’auto possa avere dei difetti.
Nel primo caso, invece, spesso accade che il venditore tace all’acquirente i problemi che ha il veicolo e lo induce a concludere il contratto ignorando ciò che sta realmente acquistando. In genere i difetti più “comuni” delle auto riguardano la meccanica, elettronica, oppure sono legati alla sicurezza del mezzo, ad esempio freni non funzionanti oppure altri dispositivi di sicurezza che non funzionano come dovrebbero, difetti di fabbrica e così via.
Tra l’altro, visto che con il passare degli anni le auto sono sempre più tecnologiche, un altro difetto comune riguarda proprio il malfunzionamento delle componenti tecnologiche ormai presenti in qualsiasi tipologia di veicolo, dal più costoso a quello meno costoso.
Ciò premesso, a questo punto potrebbe sorgere spontanea una domanda: come deve comportarsi il consumatore che, dopo aver acquistato e pagato il veicolo, si rende conto che ha un difetto?
La legge in questo caso prevede una garanzia legale sui prodotti acquistati, di qualsiasi tipologia, nuove, usate o seminuove, acquistate presso un concessionario. La suddetta garanzia non ha durata illimitata ma vale solo 24 mesi decorrenti dall’acquisto.
In realtà tale lasso temporale è ridotto a dodici mesi nel caso in cui colui il quale ha acquistato l’auto non è un consumatore bensì un professionista.
Il vero problema, in questi casi, non è tanto il termine di scadenza della garanzia, bensì la modalità di esercizio dei propri diritti. Per le auto, infatti, non è difficile provare l’acquisto, tra l’altro, essendo beni mobili registrati, i contratti di compravendita vengono stipulati per iscritto in modo da adempiere alle formalità pubblicitarie previste dalla legge.
Molto più complesso, invece, è la prova del difetto, specie se la concessionaria (o il precedente proprietario del mezzo) nega l’esistenza del difetto o, pur conoscendolo, non provvede in nessun modo ad eliminarlo.
Cosa fare quando si riscontra un difetto dell’auto
La prima cosa da fare quando si viene a conoscenza di un difetto dell’auto è documentarla, ad esempio scattando foto, in caso di vizio estetico, oppure portandola da un professionista in modo da accertarsi l’esistenza del difetto, con tanto di attestazione rilasciata da un esperto.
Fatto ciò, è necessario rendere edotto il venditore del difetto dell’auto riscontrato dopo l’acquisto nei termini sopra descritti (ovvero due anni dall’acquisto). Il termine di ventiquattro mesi, in realtà, non è valevole ove il venditore abbia riconosciuto l’esistenza del difetto del veicolo oppure se ha deciso di occultarlo, in modo da renderlo non riconoscibile all’acquirente.
Per gli acquisti che sono stati effettuati prima del 31 dicembre del 2021, la denuncia del difetto andava presentata entro due mesi dalla sua scoperta. Viceversa, per i contratti che sono stati stipulati a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo, tale termine è stato abolito dal legislatore.
La durata della garanzia, infatti, è sempre di due anni, ma il termine di prescrizione utile per esercitare l’azione nei confronti del venditore è pari a 26 mesi complessivi (ovvero due anni che decorrono dall’acquisto del mezzo più due mesi per comunicare al venditore l’esistenza del difetto).
Ancora, i difetti dell’auto che vengono denunciati entro 12 mesi dalla data di acquisto, oppure di consegna, se successiva, si presumono esistenti fin dall’origine, pertanto, s’inverte l’onere della prova. Ovvero, non toccherà all’acquirente bensì al venditore dimostrare l’assenza del difetto.
Il ruolo dell'avvocato
Come anticipato, li venditore risponde nei confronti dell’acquirente dell’auto quando il c.d. difetto di conformità esiste già dall’origine, oppure, quando si manifesta entro due anni dalla consegna del bene stesso.
Tuttavia, non tutti i consumatori (così come anche i professionisti in realtà) sanno di avere dei diritti e spesso finiscono a spendere soldi per poter riparare il veicolo rivolgendosi al proprio meccanico di fiducia.
La prima cosa da fare in questi casi, invece, è rivolgersi ad un avvocato specializzato nel diritto dei consumatori in modo da capire quali sono i propri diritti e come fare per poterli farli valere. Attraverso una consulenza legale, ad esempio, è possibile sapere dal legale se sussista o meno un difetto di conformità del veicolo in relazione al quale è possibile ottenere il ripristino della conformità dell’auto.
Ma non finisce qui, rivolgendosi ad un privato, il consumatore avrà la possibilità di sapere fin da subito contro chi deve rivolgere le sue pretese, ad esempio contro il produttore oppure chi ha venduto l’auto, entro quale lasso di tempo e, soprattutto, come fare per provare l’esistenza del difetto stesso.
Dando incarico ad un legale è possibile attivare subito tutto l’iter necessario per ottenere il ripristino del bene, iniziando ovviamente dalla comunicazione al venditore (o al produttore) dell’esistenza dei vizi.
Sul tema, la Corte di Cassazione ha precisato che non serve nessun atto formale di comunicazione ma è sufficiente che l’auto venga materialmente portata presso la concessionaria per le riparazioni necessarie.
Pertanto, secondo i Giudici ermellini, la c.d. denuncia dei vizi può essere effettuata non solo attraverso la classica mail inviata a mezzo di Posta elettronica certificata o con Raccomandata con relata di notifica ma con qualsiasi mezzo che sia di per sé idoneo a rendere noto al venditore i difetti riscontrati dal proprietario dell’auto.
Ovviamente questo non significa che è possibile fare a meno dell’avvocato, rendere edotto in modo tempestivo il venditore (o il produttore) del vizio che ha il veicolo non è di per sé sufficiente per poter ottenere le dovute riparazioni.
All’esito della consulenza legale, sarà possibile individuare quale strumento di tutela invocare nei confronti del responsabile.
Considerato che il Codice del consumo stabilisce che il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene, l’acquirente può chiedere il ripristino del mezzo senza spese, ovvero, ad una riduzione adeguata del prezzo oppure alla risoluzione del contratto.
Come può tutelarsi l’acquirente?
Come sopra anticipato, l’acquirente ha la possibilità di tutelarsi attraverso diverse alternative. Il Codice del consumo, infatti, prevede una sorta di gerarchia di rimedi ai difetti di conformità, valevole sia nel caso in cui l’auto sia nuova che usata.
In primo luogo, il venditore/produttore ha l’obbligo di eliminare il difetto mediante apposite riparazioni o sostituzioni delle parti difettose, senza alcuna spesa per il soggetto acquirente. Ove la riparazione non fosse possibile, o nel caso in cui dovesse rivelarsi eccessivamente onerosa, allora l’acquirente potrà:
- Negoziare una congrua riduzione del prezzo, generalmente pari al valore che il consumatore avrebbe potuto accettare di pagare se avesse avuto conoscenza del difetto prima di aver effettuato l’acquisto dell’auto. Nella prassi tale soluzione è quella privilegiata nel caso di difetti consistenti nella mancanza di equipaggiamenti che sono previsti da contratto, oppure, per difetti che non impediscono l’uso fisiologico del mezzo;
- Sostituire l’auto con un mezzo identico, sempre senza spese per l’acquirente, compresi i costi di immatricolazione del mezzo. In realtà è doveroso precisare che se la percorrenza effettuata dal mezzo supera mille km, il Venditore potrà chiedere il controvalore della percorrenza all’acquirente, per scaglioni di mille chilometri.
- Procedere alla risoluzione del contratto, ovvero, restituire il mezzo acquistato ed ottenere dal venditore/produttore il rimborso di ciò che è stato pagato per l’acquisto dell’auto. Il rimborso ovviamente comprende non solo il prezzo dell’auto ma anche le spese che ha affrontato l’acquirente per immatricolare il mezzo, IPT, spese di istruzione per il finanziamento eventuale. In quest’ultimo caso, tra l’altro, così come stabilito dal Codice del consumo, insieme al contratto di acquisto dell’auto, si risolve immediatamente anche quello di finanziamento in guisa che le rate pagate devono essere restituite dalla finanziaria.
Se questi sono, in astratto, i rimedi esperibili nei confronti del produttore/venditore, è bene sapere che è pur sempre necessario dover incardinare un giudizio dinanzi al Giudice competente ed attendere che quest’ultimo si pronunci con una sentenza di merito di condanna.
Una possibile alternativa alle lungaggini processuali potrebbe essere quella di risolvere la controversia in via extragiudiziale, ad esempio attraverso un arbitrato oppure attraverso una mediazione (tra l’altro comunque necessaria per poter incardinare il processo di rito) o una negoziazione assistita.
Le prove necessarie per documentare i difetti
Per poter beneficiare della garanzia prevista all’interno del Codice del consumo è necessario che il consumatore non solo agisca nei modi e nei termini previsti dalla Legge ma che provi, nero su bianco, che l’auto abbia un difetto e che quest’ultimo non era a lui né noto né conoscibile al momento in cui è stato stipulato il contratto di compravendita.
In poche parole, è essenziale innanzitutto provare la proprietà del mezzo, ad esempio esibendo il contratto di acquisto del bene, dopodiché occorre provare l’esistenza del vizio.
Potrebbe essere utile far redigere, prima di avviare tutto l’iter, una perizia da un soggetto esperto, oppure esibire tutte le ricevute per le spese sostenute per poter riparare l’auto a causa di un vizio taciuto dal venditore. Insomma, è fondamentale superare il classico onere della prova imposto a tutti coloro che agiscono per far valere un proprio diritto.
Ovviamente non è una cosa semplice, pertanto, è importante rivolgersi ad un legale in modo da sapere quali potrebbero essere i documenti idonei per provare l’esistenza del difetto, dove esibirli e soprattutto quando e come farlo senza commettere errori.
Consigli per evitare l'acquisto di auto difettose
Ridurre a zero il rischio di poter acquistare un’auto difettosa è praticamente impossibile. Può capitare di acquistare auto che sembrano letteralmente perfette ma che, sotto sotto, hanno dei vizi che magari nemmeno chi le ha prodotte conosceva.
Ad ogni modo, il metodo più semplice per ridurre il rischio di acquistare auto difettose è fare controlli certosini prima di procedere con la sottoscrizione del contratto d’acquisto.
Più precisamente, è importante fare dei controlli attenti sullo stato del mezzo, su quanti sono stati i precedenti proprietari, dare uno sguardo alle recensioni che i precedenti clienti hanno fatto alla concessionaria, chiedere il parere di un meccanico esperto in relazione allo stato dell’auto etc.
Anzi, potrebbe essere un’ottima idea portarsi con sé il proprio meccanico di fiducia in modo che possa dare un’occhiata lui stesso sotto al cofano oppure provarla direttamente su strada.
Infine, è consigliabile stare alla larga anche da annunci troppo convenienti oppure acquistare auto direttamente da soggetti privati, “a scatola chiusa”.
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