L'azione di manutenzione del possesso è disciplinata dall'articolo 1170 del codice civile: cosa significa e come funziona?

03 Maggio 2023 - Redazione

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Azione di manutenzione del possesso: a cosa serve e quando è utile

Nel nostro ordinamento giuridico il possesso è considerato come un potere di fatto su un bene, mobile o immobile che sia, che si manifesta nell’esercizio di un’attività che corrisponde all’esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale.

Ciò significa che il possessore è colui il quale si comporta come se fosse il proprietario o comunque il titolare di un altro diritto reale, come può essere ad esempio l’usufrutto, di un determinato bene.

Prima di analizzare come sia possibile tutelare giuridicamente il possesso, è bene precisare quali sono le caratteristiche essenziali del possesso: il primo elemento ha carattere oggettivo ed è il cosiddetto corpus possessionis, ovvero il potere esercitato da un determinato soggetto sulla cosa.

Il secondo elemento è il carattere soggettivo, ovvero l’animus possidendi, ovvero la volontà di esercitare su un determinat o bene un potere che corrisponde al diritto di proprietà o di altro diritto reale, con lo specifico intento di riservarne a sé l’esclusivo godimento del bene.

Fatte le debite premesse, è bene precisare fin da subito che la relazione che si instaura tra un determinato soggetto ed un bene è considerata dal nostro ordinamento giuridico come meritevole di tutela, a prescindere dalla titolarità o meno del diritto di proprietà o di altro diritto reale.

Più precisamente, il Codice civile prevede la tutela del possesso sia contro lo spoglio, sia contro le molestie, veri e propri atti illeciti rispetto ai quali il possessore può agire in giudizio mediante le cosiddette azioni possessorie.

 

Che rapporto sussiste tra azione di reintegrazione ed azione di manutenzione

All’interno del Codice Civile esistono quindi una pluralità di azioni volte a tutelare il possesso di un soggetto,  tuttavia, è bene sapere che le azioni possessorie di reintegrazione e di manutenzione non sono “cumulabili” tra di loro, questo significa che la medesima situazione di possesso non può dare luogo ad entrambe le forme di tutela.

Nonostante ciò, le azioni in esame sono proponibili simultaneamente ma in modo alternativo tra di esse, perché come precisato anche dalla Suprema Corte di Cassazione, l’azione di reintegrazione del possesso comprende quella di manutenzione.

 

Quando e perché serve l'azione di manutenzione del possesso

L’azione di manutenzione del possesso rientra nel novero delle azioni a tutela del possesso, espressamente disciplinata dall’art. 1170 c.c. il quale dispone che il possessore che viene molestato nel possesso di un bene immobile, di un diritto reale sopra un bene immobile o di un’universalità di mobili, può agire in giudizio entro un anno al fine di tutelare i propri interessi. Lo scopo dell’azione di manutenzione del possesso è quella di far cessare la molestia in atto e di impedire future turbative per consentire al possessore molestato di continuare l’esercizio del proprio possesso in modo pacifico.

Per poter capire quando è concretamente possibile agire in giudizio è bene fare qualche esempio pratico.

Sono comunemente considerate molestie materiali che legittimano l’azione in esame:

  1. La trasformazione di un tetto in terrazza con innalzamento del livello di quota del fabbricato che determina una riduzione la servitù di veduta altrui;
  2. Le immissioni di rumore, calore, fumo, che superano la normale tollerabilità, come ad esempio quelli derivanti da una canna fumaria o la modifica di una facciata e del relativo decoro architettonico.
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A chi spetta e chi può fare domanda per l’azione di manutenzione del possesso

L’azione di manutenzione del possesso può essere esercitata dal possessore, ovvero colui che esercita un potere di fatto su un bene mobile o immobile identico a quello del proprietario o del titolare di un diverso diritto reale.

Ad esempio, chi coltiva in modo abituale un fondo altrui senza il permesso del proprietario si comporta a tutti gli effetti come se fosse lui stesso il proprietario del bene, ergo ne è il possessore.

Paradossalmente anche il ladro è considerato dall’ordinamento giuridico come possessore del bene che ha rubato, in quanto il possesso, essendo una mera situazione di fatto, prescinde da qualsiasi titolo di acquisto come può essere ad esempio un contratto.

Ovviamente è legittimato ad agire con l’azione in esame anche il proprietario del bene, ciò perché il possessore e proprietario si identificano, anche se non sempre.

 

Cosa si intende con molestie e disturbi

Giunti a questo punto è necessario chiarire cosa possano configurare molestie e disturbi del possesso.

La molestia, o turbativa, si concretizza in qualsivoglia ingerenza sulla cosa che è oggetto del possesso altrui e che ne determini una modificazione o una limitazione del possesso stesso. 

Quando si parla di molestia è necessario scindere tra molestia di fatto e di diritto: la prima si ha quando un soggetto pone in essere fatti materiali ed opera direttamente e fisicamente sul bene oggetto del possesso altrui, producendo in generale un mutamento esteriore dello stato di fatto preesistente con fatti essenzialmente nuovi, mentre la seconda consiste in dichiarazioni di volontà, che possono essere contenute sia in un atto stragiudiziale o giudiziale, volte a limitare e contrastare l’altrui possesso, senza incidere fisicamente sul bene. In poche parole, la molestia di diritto non determina un mutamento della consistenza esteriore del bene, tuttavia, mette in pericolo la relazione di fatto che lega il possessore al bene, mobile o immobile.

Si pensi ad esempio al possessore che riceve continuamente diffide e querele da parte del vicino finalizzate ad impedirgli di esercitare la servitù di acquedotto o di passaggio.

 

Entro quanto tempo dalla cosiddetta turbativa va presentata l'azione di manutenzione

L’azione di manutenzione del possesso, così come previsto dalla legge, deve essere esercitata a pena di decadenza entro dodici mesi dall’inizio della turbativa. Tuttavia, è bene precisare che la legge specifica che il possessore deve essere titolare del possesso da oltre un anno, in modo continuo ed ininterrotto. Ad esempio, chi possiede un determinato bene da soli sei mesi non potrà agire in giudizio ed invocare la tutela di cui all’art. 1170 c.c.

Se il possesso del bene è stato acquistato in modo violento (ad esempio tramite minacce verbali) o clandestino (si pensi a chi ha derubato di nascosto il legittimo proprietario del bene di cui ora è possessore) il possessore può esercitare l’azione di manutenzione solamente dopo che sia decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità siano cessate.

cos'è il diritto di possesso  

Azione di manutenzione: come funziona

Dopo aver inquadrato, seppur sommariamente, l’azione di manutenzione è necessario capire come si svolge effettivamente il processo avente per oggetto la turbativa del possesso. Il giudizio conseguente all’esercizio dell’azione di cui all’art. 1170 c.c., in estrema sintesi, si svolge in due fasi.

  1. La prima fase ha come fine quello di fornire una tutela quanto più rapida possibile al possessore, senza fornire però un accertamento incontrovertibile sui rapporti oggetto del processo e sull’esistenza o meno della signoria (del diritto reale di proprietà) o di altro diritto reale di godimento sul bene. Il giudice decide con un’ordinanza, stabilendo, a seconda dei casi, la cessazione immediata della molestia.
  2. La seconda fase, invece, oltre ad essere di merito è anche eventuale poiché si apre solamente nel caso in cui vi sia opposizione al provvedimento emesso dal giudice sopra descritto. Si tratta di una fase di merito poiché il giudice accerterà anche la titolarità del diritto sul bene oggetto della controversia.
 

Come presentarla con l'aiuto di un legale

Se si ha intenzione di agire in giudizio per tutelare il proprio possesso è fondamentale trovare un avvocato civilista competente a cui potersi rivolgere.

Per poter presentare correttamente la domanda giudiziale è necessario individuare il giudice territorialmente competente, ovvero il giudice del luogo in cui è avvenuto il fatto denunciato. Pertanto, è importante spiegare all’avvocato fin da subito dove è accaduto il fatto e tutto ciò che il professionista vuol sapere per articolare al meglio la strategia difensiva. Se sei alla ricerca di un avvocato esperto, grazie a Quotalo.it puoi trovare il professionista più vicino a te a cui chiedere una consulenza legale dettagliata in pochissimo tempo.

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