Evasione fiscale: quando si configura il reato e perchè affidarsi ad un avvocato
10 Gennaio 2024 - Redazione
Evasione fiscale: ecco cosa si rischia
Il concetto di evasione fiscale racchiude al proprio interno qualsiasi tipologia di condotta che viene messa in atto in violazione degli obblighi di natura tributaria nei confronti dell’Erario, pertanto commette evasione fiscale chi decide di non pagare le tasse o di pagarne meno, in violazione delle norme di legge.
A seconda dell’entità della violazione, l’evasione fiscale può essere stigmatizzata come un illecito di natura amministrativa, dunque mediante l’irrogazione di sanzioni pecuniarie, oppure come un reato che prevede come pena la reclusione.
- Indice contenuti
- Definizione di evasione fiscale
- Come è disciplinata l'evasione fiscale
- Differenze tra evasione fiscale, elusione fiscale, frode, e relative caratteristiche
- Quali sono i differenti tipi di reato relativi all'evasione fiscale
- Perché e in quali casistiche cercare un avvocato penalista
Definizione di evasione fiscale
Riassumento quindi, quando si parla di evasione fiscale ci si riferisce a tutte quelle attività mediante le quali i cittadini, sia persone fisiche che giuridiche, vìolano le norme di legge al fine di non pagare le tasse o di pagarle per un ammontare inferiore a quanto realmente dovuto.
Si tratta dunque di una sorta di termine ombrello poiché racchiude una varietà di sanzioni, dalle più contenute (ovvero quelle pecuniarie) a quelle più serie e rilevanti (ovvero la detenzione in carcere).
In genere si commette evasione fiscale quando un soggetto sottrae indebitamente alla Pubblica Amministrazione, agli enti locali (Comuni compresi) così come all’Erario.
Nel nostro ordinamento giuridico in realtà esistono ben due diverse tipologie di evasione fiscale.
- La prima viene commessa da chi non dichiara i propri redditi percepiti, oppure li dichiara in una misura inferiore rispetto a quanto ha effettivamente percepito, oppure ancora dichiara spese superiori rispetto a quelle realmente sostenute al fine di ridurre l’imposta da versare.
- La seconda invece è relativa a chi dichiara correttamente ciò che ha guadagnato senza però versare le imposte dovute.
Come è disciplinata l'evasione fiscale
Quando si fa parla di evasione fiscale si fa quindi riferimento ad una pluralità di condotte che possono essere rilevanti sia da un punto di vista meramente civilistico che penalistico; non sempre infatti l’evasione fiscale è un reato tributario, e solo se e quando vengono superate determinate soglie o se si sostanzia in determinati comportamenti tipizzati dalla legge, assume rilevanza penale.
Ad esempio, se un soggetto non dichiara un compenso irrisorio ricevuto da un soggetto non commette certamente un reato, tuttavia è soggetto a due conseguenze: l’Agenzia delle Entrate infatti si attiva subito sia per recuperare i suddetti importi non versati, sia per applicare le relative sanzioni pecuniarie.
Viceversa, l’evasione fiscale è penalmente rilevante quando si ha una dichiarazione infedele, oppure una omessa dichiarazione avuta riguardo alle soglie di rilevanza previste dalla Legge, dichiarazioni medianti artifici eccetera.
Differenze tra evasione fiscale, elusione fiscale, frode, e relative caratteristiche
Spesso termini come evasione fiscale, elusione fiscale e frode vengono utilizzati come sinonimi e perciò in maniera intercambiabile, tuttavia questo costituisce un errore anche piuttosto grave.
L’evasione fiscale infatti consiste in tutti quei comportamenti sopra citati mediante i quali vengono violate norme di legge al fine di non pagare o pagare meno tasse. Si pensi, ad esempio, a chi somministra un prodotto senza l’emissione dello scontrino fiscale.
Diverso dall’evasione è il comportamento finalizzato ad evitare il pagamento di tributi e tasse senza però violare la legge, che prende il nome di elusione fiscale.
Si ha elusione quando, pur nel rispetto formale della legge, si sfruttano le carenze dell’ordinamento al fine di evitare il pagamento dei tributi imposti.
In questo caso la norma di riferimento è l’articolo 10 bis dello Statuto del Contribuente. L’elusione fiscale si basa sull’abuso del diritto che si concretizza mediante una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle leggi, realizzano vantaggi fiscali indebiti.
In tali casi l’Agenzia delle Entrate ne disconosce i vantaggi e ridetermina, come per legge, i tributi dovuti sulla base dei principi elusi.
In poche parole, spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare la mancanza di una giustificazione fiscale ed economica degli atti dell’impresa.
Infine, per quanto concerne la frode fiscale, si tratta di un reato vero e proprio disciplinato dalle normative tributarie. La frode si caratterizza per il comportamento fraudolento di un soggetto il cui scopo è quello di ingannare la Pubblica Amministrazione.
Si pensi a chi, mediante comportamenti attivi come artifizi e raggiri, falsifica testi o occulta dei redditi. Un esempio classico è la dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti finalizzati ad evadere le imposte sui redditi o l’imposta sul valore aggiunto (IVA).
Nonostante siano condotte diverse, tutte e tre hanno il medesimo effetto, ovvero incidere in modo negativo sul bilancio dello stato.
Quali sono i differenti tipi di reato relativi all'evasione fiscale
Come anticipato, esistono particolari circostanze in cui l’evasione fiscale è ritenuta talmente grave da far avviare un procedimento penale. Si tratta delle fattispecie di reati tributari disciplinate espressamente dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, ovvero nella Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Nello specifico:
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: l’art. 2 del Decreto citato punisce con pena detentiva da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti utili, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Inoltre, se l’ammontare degli elementi passivi fittizi dovessero essere inferiore ad euro 100 mila, applica la pena detentiva da un anno e sei mesi fino a sei anni;
- Dichiarazione fraudolenta mediante altre artifici: l’art. 3, invece, punisce con pena detentiva dai tre agli otto anni chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate, ovvero avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento, indica in una delle dichiarazioni relative alle suddette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti/ritenute false;
- Dichiarazione infedele: l’art. 4 punisce con la reclusione da due a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali concernenti dette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi non esistenti, quando, congiuntamente, l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila, l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni;
- Omessa dichiarazione: l’art. 5 punisce con pena detentiva dai due ai cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, nonostante sia obbligato, una delle dichiarazioni relative alle suddette imposte, quando l’imposta. Evasa è superiore ad euro 50 mila. Ancora, è punito con pena detentiva da due a cinque anni chi, essendovi obbligato, non presenta la dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate sia superiore ad euro 50 mila;
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: l’art. 8 prevede la pena detentiva da quattro a otto anni per chi, al fine di consentire a terzi l’evasione fiscale delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture, o nei documenti, per periodo d’imposta, è inferiore ad euro 50 mila, viene applicata la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni;
- Occultamento o distruzione di documenti contabili: l’art. 10 punisce con la reclusione da tre a sette anni chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti in cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non permettere la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari;
- Omesso versamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto: l’art. 10 ter punisce, con pena detentiva da sei mesi a due anni, chi non versa, entro il termine previsto dalla legge, l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale per un ammontare superiore a 250 mila euro per ciascun periodo d’imposta;
- Omesso versamento di ritenute certificate: l’art. 10 bis punisce con la pena detentiva da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta ritenute (dovute sulla base della medesima dichiarazione o) risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a 150 mila euro per ciascun periodo d’imposta;
- Indebita compensazione: l’art. 10 quater punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, crediti non spettanti per un importo annuo superiore ad euro 50 mila. Il secondo comma stabilisce, invece, che è punito con la reclusione da un anno e sei mesi fino a sei anni chiunque non versa le somme dovute utilizzando in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ad euro 50 mila;
- Sottrazione fraudolenta al pagamento d’imposte: l’art. 11 punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di interessi o sanzioni amministrative relative a dette imposte di ammontare complessivo ad euro 50 mila, aliena in modo simulato o compie atti fraudolenti su beni propri o altrui idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro 200 mila, si applica la reclusione da uno a sei anni. Ancora, è altresì punito, sempre con pena detentiva, da sei mesi a quattro anni, chi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro 50 mila.
Quelle sopra citate sono solo alcune delle condotte che costituiscono reato, tuttavia nella prassi è possibile individuarne altre come ad esempio l’evasione contributiva, la quale si verifica quando un datore di lavoro non versa, o versa in modo parziale, i contributi previdenziali dovuti all’INPS per i propri dipendenti o collaboratori.
Perché e in quali casistiche cercare un avvocato penalista
Quando si parla di reato di evasione fiscale è fondamentale avere al proprio fianco un avvocato penalista specializzato nei reati tributari.
Il confronto con un professionista è importante non solo nella fase successiva alla commissione vera e propria del reato, ovvero quando è necessario avere una difesa tecnica, ma anche prima.
Una consulenza legale, infatti, può essere molto utile per capire se si corre il rischio di commettere un reato oppure no, specie quando si ha a che fare con la gestione della documentazione contabile o con l’interpretazione delle norme tributarie, spesso complesse e criptiche.
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