Avvocato esperto in malasanità: tutto quello che serve sapere prima di rivolgersi ad un legale esperto in malasanità

02 Agosto 2021 - Redazione

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Avvocato specializzato in malasanità: in quali casi e come richiedere un risarcimento

Purtroppo, nel nostro Paese si sente parlare sempre più spesso di malasanità, ovvero, di problemi connessi al settore medico. Tuttavia, per poter comprendere a pieno il fenomeno è necessario trovare una definizione adatta.

In origine il termine “malasanità” veniva usato prevalentemente ed in modo pungente dai giornalisti i quali erano soliti descrivere assurdi disservizi che si manifestavano nel mondo della sanità. Con il passare degli anni però, il termine è entrato a far parte del linguaggio comune ed ha perso quella che possiamo definire “aura polemica”.

Oggi, infatti, si parla di malasanità per descrivere una condizione negativa subita da un soggetto o dalla sua famiglia nel settore ospedaliero. Se tale definizione è sicuramente giusta da un punto di vista generale, occorre individuare il fenomeno da un punto di vista strettamente giuridico. In assenza di una norma ad hoc è fondamentale fare ricorso al lavoro costante della giurisprudenza, negli anni, infatti, tantissimi tribunali, compresa la Suprema Corte di Cassazione, è intervenuta in questo settore così delicato e complesso.

Si può parlare sicuramente di malasanità quando si verifica il cosiddetto errore medico, chiamato anche “malpractice medica”. Tuttavia, prima di comprendere quando si manifesta effettivamente l’errore medico è fondamentale chiarire un aspetto centrale.

Quando si discorre di medicina, si parla, in sostanza, di una scienza non esatta, e non può essere altrimenti, visto che si tratta non di una materia teorica bensì concreta. Il che significa che i risultati dipendono dal caso concreto, da singoli soggetti che possono avere determinate peculiarità. Detto ciò, ci si trova sicuramente dinanzi ad un caso di malasanità in caso di abusi, leggerezze, omissioni, carenze strutturali oppure di deontologia professionale. Un esempio potrebbe rendere più chiara l’idea:

Tizio, soggetto con un braccio fratturato, si reca al pronto soccorso e riceve una visita frettolosa e non adeguata a causa di una diagnosi errata (magari perché non è stata effettuata la lastra, oppure la condizione di Tizio si aggrava a causa delle ore attese nel pronto soccorso).

Avvocato per malasanità: chi è di cosa si occupa

In genere se si hanno problemi con la sanità è sempre consigliabile rivolgersi ad un avvocato che ha una certa esperienza in questo settore. Non è una buona idea, infatti, affidarsi a professionisti che operano contestualmente in più settori (ad esempio penale, civile, amministrativo, tributario ecc).

Tale poliedricità non indica assolutamente una mancanza di preparazione, tuttavia, è sintomatica del fatto che il professionista non si focalizza esclusivamente in quel settore e questo, specie in alcuni casi, potrebbe essere uno svantaggio. In sintesi, è consigliabile rivolgersi ad un professionista che opera esclusivamente in questo particolare mondo.

Ma chi è l’avvocato che opera nel settore dalla malasanità? In parole povere, l’avvocato esperto nel settore della malasanità è un professionista che magari ha conseguito master o altri titoli di specializzazione in questa branca del diritto, tenuto a conosce la normativa del settore, e infine, si occupa di far ottenere ai propri clienti il risarcimento di tutto ciò che hanno subito a causa del comportamento altrui, nel contesto sanitario ovviamente.

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Avvocato esperto in malasanità: chi ne ha bisogno?

Se si ha il dubbio di essere vittima di un errore medico è sempre consigliabile rivolgersi immediatamente ad un avvocato esperto nel settore della sanità in modo da richiedere una consulenza legale dettagliata. Ma, in concreto, quando è necessario rivolgersi ad un avvocato?

Ebbene, per rispondere al quesito in questione ritorna utile la definizione di malasanità. È possibile, ad esempio, rivolgersi ad un legale quando, da un lato, esiste un obbligo dovuto e violato da parte del professionista (medico), più precisamente, la mancanza di cure adeguate e qualificate, ex art. 1176 c.c. e dall’altro, la violazione del suddetto obbligo deve aver cagionato un danno al paziente (danno che può essere non solo immediato ma anche differito nel tempo). In parole povere, è possibile, anzi, è consigliabile, rivolgersi ad un avvocato tutte le volte in cui è possibile discorrere di malasanità, ovvero:

nel caso in cui il medico abbia effettuato una diagnosi verificatasi non esatta, oppure nel caso in cui siano state somministrate cure inadeguate per il paziente a causa si carenze strutturali, oppure ancora, nel caso in cui sia stato effettuato un intervento eseguito male o comunque in modo non appropriato.

Nel primo caso, è possibile discorrere di competenze inadeguate, ovvero, la struttura sanitaria è carente di personale qualificato o di strumenti, viceversa, nel secondo caso è possibile parlare di errore medico, nell’ultimo caso invece, si fa riferimento a quei trattamenti che peggiorano, invece di migliorare, le condizioni di salute del paziente (operazione dell’arto inferiore destro anziché di quello sinistro).

Ovviamente è possibile rivolgersi ad un avvocato anche per le condotte degli infermieri, anche le loro azioni od omissioni possono configurare lesioni per malasanità. D’altrod, successivamente alla legge 42/1999 l’infermiere è diventato un professionista con molta più autonomia dal punto di vista operativo e questo aumenta le possibilità di effettuare denunce per malasanità anche nei loro confronti.

In tutte queste circostanze, il ruolo dell’avvocato è molto delicato, quest’ultimo, infatti, è tenuto a valutare in modo certosino se effettivamente vi sia stato un inadempimento dei doveri e degli obblighi del professionista e se, tale inadempienza abbia o meno un nesso eziologico con il danno subito dal paziente. Ovviamente, visto che occorrono competenze peculiari per accertare il nesso causale, gli avvocati tendono a richiedere una consulenza medico legale per poter accertare, nero su bianco, se effettivamente la condotta del medico (o del professionista in generale) abbia causato il danno al paziente.

Il fenomeno della medicina difensiva e la Legge Galli

Purtroppo con il passare degli anni si sente parlare sempre più spesso di casi di malasantià, i quali hanno esposto molti professionisti e molti presidi ospedalieri a conseguenze sia penali che civili. Onde evitare tutto ciò, i medici tendono ad osservare in modo più che scrupoloso le cosiddette linee guida, ovvero, quel complesso di comportamenti che, secondo regole di diligenza qualificata, devono essere osservati in determinate circostanze. In parole povere, molti medici ormai praticano la cosiddetta medicina difensiva, ovvero, cercando di difendersi in modo del tutto preventivo dalle possibili responsabilità.

Tale circostanza però ha finito per danneggiare ulteriormente i pazienti, ai quali vengono propinati trattamenti medici sempre più standardizzati. Onde evitare tutto ciò, il legislatore è intervenuto con la Legge Gelli, la quale ha come obiettivo quello di alleggerire le responsabilità dei medici. In parole povere, tale legge ha determinato il sostanziale spostamento della responsabilità medica dalla sfera penale a quella civilistica, più precisamente, nell’alveo della responsabilità extracontrattuale. In parole povere, il medico è obbligato a risarcire il danno solo ed esclusivamente se vengano provati tutti gli elementi che caratterizzano l’art. 2043 c.c. Questo significa che l’onere della prova ricade completamente sul soggetto leso, mentre la responsabilità della struttura sanitaria rimane di tipo contrattuale (ex art. 1218 c.c.).

Infine, tra le novità introdotte dalla Legge Gelli, non è possibile non fare riferimento anche all’obbligo di tentare la conciliazione tra l’ente ospedaliero, l’assicurazione e il soggetto leso. In questo modo, ove la conciliazione andasse in porto, è possibile ridurre notevolmente i tempi della giustizia.

È possibile ottenere un risarcimento danni per malasanità?

In molti spesso si chiedono se sia effettivamente possibile ottenere un risarcimento del danno ricevuto a causa della malasanità. La risposta non può che essere positiva. Tuttavia, è bene accertare che quello medico è un settore del tutto particolare e anche per l’avvocato più esperto potrebbe risultare difficile dimostrare la cosiddetta colpa medica. Ad ogni modo, è fondamentale distinguere, in ossequio alla Legge Gelli-Bianco, la natura dell’obbligazione di risarcire il danno derivante dall’inesatto adempimento del professionista. La responsabilità del professionista è qualificata come extracontrattuale, mentre quella della struttura ospedaliera è sempre contrattuale, in ossequio all’andamento giurisprudenziale della Cassazione (Cass. civ., Sez. III, 11 novembre 2019, n. 28987).

La diversa natura della responsabilità si ripercuote anche sulla richiesta di risarcimento del danno. Una prima differenza notevole concerne il cosiddetto onere della prova, nel caso della responsabilità extracontrattuale, essa è completamente a carico del danneggiato.

Viceversa, nell’alveo della responsabilità contrattuale, l’onere della prova ricade sul danneggiante, ovvero, è costui che dovrà dimostrare che l’evento (danno) non è a lui imputabile. Un’altra differenza importante è insita nella valutazione del danno, nella responsabilità extracontrattuale è necessario risarcire tutti i tipi di danni, sia quelli prevedibili che quelli non prevedibili; in quella contrattuale invece, solo i danni prevedibili al momento in cui è sorto il rapporto obbligatorio.

in quali casi ed entro quanto tempo?

Come molti altri diritti, anche quello concernente il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica è un diritto limitato nel tempo. In parole povere, si estingue se il titolare non lo esercita entro un determinato lasso di tempo (cosiddetta prescrizione).

Come sopra anticipato, la responsabilità del professionista e della struttura sanitaria sono diverse, in quest’ultimo caso, l’azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata nel termine di prescrizione ordinaria, ovvero 10 anni ex art. 2946 c.c. Nel primo caso, invece, l’azione è soggetta al termine di prescrizione cosiddetto breve, ovvero 5 anni ex art 2947 c.c. Tuttavia, occorre precisare che negli ultimi anni la giurisprudenza tende a considerare la responsabilità medica sempre sotto il profilo contrattuale. Questo significa che la prescrizione sarà decennale non solo nel caso in cui tra le parti vi sia un vero e proprio contratto ma anche nel caso in cui si configuri il cosiddetto “contatto sociale” (ad esempio tra il paziente e la struttura pubblica).

Infine, sempre per quanto concerne la prescrizione, il termine in questione (cinque o dieci anni) inizia a decorrere, ex art. 2935 c.c. solo ed esclusivamente da quando il diritto può essere fatto valere, ovvero, dal momento in cui l’evento dannoso si appalesa. Per quanto concerne i casi invece, è possibile richiedere il risarcimento del danno in tutte le ipotesi di malasanità sopra descritte.

Avvocato per responsabilità medica: meglio agire civilmente o penalmente?

Come più volte ribadito, l’attività dell’operatore professionale può rilevare sia nel campo del diritto civile, sia nel campo del diritto penale. Il Ddl Gelli, infatti, ha avuto il pregio di individuare confini più chiari in merito alla responsabilità del medico, determinando, una volta per tutte, se il danno vada imputato a coloro che operano presso una struttura sanitaria oppure alla struttura stessa (privata o pubblica).

Ovviamente la colpa medica rileva anche, e forse soprattutto, nel settore penale visto che l’art 590 sexies del Codice penale (così come riformato dalla Legge Gelli) prevede esplicitamente la responsabilità del sanitario.

Orbene, appare lecito chiedersi se convenga al soggetto leso, o per lui, ai danneggiati, incardinare il processo civile oppure penale. E, nel caso in cui si voglia percorrere la prima strada, convenga convenire in giudizio il professionista o la struttura. Procediamo con ordine, in merito al primo quesito, la risposta potrebbe essere il processo civile.

In tale processo, infatti, l’onere della prova è meno gravoso, infatti viene applicato il principio del “più probabile che non”, viceversa, nel processo penale, visto che c’è in gioco la libertà delle persone, il bene giuridico più importante in assoluto, il legislatore ha previsto un criterio assai più rigoroso ovvero: la responsabilità del medico deve essere provata oltre ogni ragionevole dubbio. Il che, in parole povere, significa avere un onere della prova nettamente più gravoso rispetto a quello probabilistico richiesto nel processo civile.

Per quanto concerne il secondo quesito invece, conviene quasi sempre agire in giudizio nei confronti dell’organizzazione visto e considerato che si tratta di una responsabilità contrattuale e non extracontrattuale. Anche in questo caso, è meglio optare per un onere probatorio molto meno gravoso e per un regime di prescrizione molto più favorevole (dieci anni a fronte dei cinque previsti per la responsabilità precontrattuale).

Avvocato specializzato in malasanità: a chi rivolgersi?

Se hai avuto brutte esperienze con strutture sanitarie, pubbliche o private che siano, è consigliabile rivolgersi ad un avvocato specializzato in malasanità. In questo modo puoi informarti in merito ai tuoi diritti e richiedere, ove possibile, un risarcimento dei danni. Quotalo.it è la piattaforma giusta per te, su di essa puoi trovare diversi avvocati con molta esperienza in questo particolare settore pronti a darti una mano per risolvere qualsiasi problema.

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