Reato di ricettazione: com'è disciplinato nel codice penale
11 Maggio 2023 - Redazione
Reato di ricettazione: tutto quello che c'è da sapere
Il reato di ricettazione è previsto dall’art. 648 del Codice Penale, il quale ha come finalità quello di tutelare il patrimonio del singolo. Ciò significa in poche parole che si tratta di un reato contro il patrimonio ed è finalizzato a proteggere l’altrui integrità patrimoniale.
In estrema sintesi, lo scopo dell’art. 648 c.p. è quello di stigmatizzare a valle, tramite la punibilità della ricettazione appunto, il reato presupposto rendendolo poco appetibile e realizzabile.
Infatti, colui il quale sa che il bene frutto di un reato non potrà circolare, difficilmente tenderà a procurarsi illegittimamente il bene stesso.
- Indice contenuti
- Cosa riporta l'articolo 648 del codice penale
- Quali sono gli elementi del reato di ricettazione
- Pene e sanzioni previste
- Differenze tra reato di ricettazione e reato di incauto acquisto
- Differenze tra riciclaggio e ricettazione
- Accertamento del reato presupposto
- Quando la ricettazione non è punibile
- Quando si estingue/prescrive il reato di ricettazione e come rivolgersi ad un avvocato
Cosa riporta l'articolo 648 del codice penale
L’articolo 648 c.p. stabilisce che fuori dai casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista riceve o occulta denaro o beni provenienti da un qualsiasi delitto o si intromette nel farli acquistare ricevere o occultare, è punito con pena detentiva e pecuniaria.
L’incipit della norma ha una notevole importanza, infatti, la clausola di riserva esclude dal novero dei soggetti attivi il soggetto concorrente nel reato presupposto. Ciò significa che chi partecipa al reato presupposto non è punibile con il reato in esame, il quale invece rappresenta un post factum non punibile.
L'articolo 648 del codice penale disciplina infine una serie di circostanze aggravanti che inaspriscono e non di poco il regime sanzionatorio previsto per il reato in esame, mentre l'ultimo comma stabilisce che le disposizioni dell’art. 648 c.p. si applicano anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono (ovvero il reato presupposto) non è imputabile o non è comunque punibile, ovvero quando manchi una condizione di punibilità.
Quali sono gli elementi del reato di ricettazione
La condotta descritta dall’art. 648 c.p. è quella di chi acquista, riceve, occulta denaro o cose che provengono da un delitto, oppure si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare un profitto per sé o per altri.
Si tratta innanzitutto di un reato comune, ovvero può essere commesso da chiunque, tranne che da chi ha concorso nel reato presupposto.
Un altro aspetto cardine del reato in esame è la provenienza delittuosa del denaro o del bene, e ciò vale sia per delitti colposi che dolosi, anzi, anche nella forma del delitto tentato.
La consapevolezza della matrice delittuosa del bene è stata affermata anche dalla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12704 del 2012.
Con riferimento all’elemento soggettivo del reato di ricettazione, trattasi di un reato a dolo specifico, ovvero con l’intenzione e la volontà ben specifica di procurare a sé o ad altri un profitto.
La ricettazione è comunemente definita come un reato a forma vincolata poiché la norma stigmatizza la condotta di chi acquista, riceve o occulta cose che hanno una provenienza illecita.
Il reato si consuma nel momento in cui viene realizzata una delle condotte sopra menzionate, a prescindere dalla futura consegna del bene. Particolare attenzione deve essere rivolta, infine, all’accertamento del reato presupposto. In ossequio ad un consolidato orientamento della Cassazione, non è necessario, al fine di applicare l’art. 648 c.p., l’accertamento del reato presupposto.
Pene e sanzioni previste
Con riferimento al profilo sanzionatorio previsto per il reato di ricettazione, l’art. 648 c.p. prevede la pena detentiva da due anni fino ad otto, abbinata ad una sanzione pecuniaria, ovvero ina multa, che può andare da 516 € fino ad un massimo di 10.329 €.
Come anticipato però esistono delle possibili aggravanti, infatti la pena è aumentata nel caso in cui:
- Il fatto riguardasse denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’art. 628 c.p.;
- Il fatto riguardasse denaro o cose provenienti da delitti di estorsione aggravata ai sensi dell’art. 629 c.p.;
- Il fatto riguardasse denaro o cose provenienti da delitti di furto aggravato ai sensi dell’art. 625 c.p.
La pena è altresì aumentata nel caso in cui il fatto sia commesso nell’esercizio di un’attività professionale. Oltre alle circostanze aggravanti, il legislatore ha previsto anche delle circostanze attenuanti, che mitigano quindi l'asprezza della sanzione.
La pena, infatti, in caso di particolare tenuità del fatto, è la reclusione fino a sei anni e multa fino a 1.000€, nel caso in cui il denaro o le cose provenienti da delitti, mentre la pena detentiva fino a tre anni, con multa fino ad 800 €, nel caso in cui il denaro o le cose provengano da contravvenzione.
Infine, il legislatore ha previsto la pena detentiva da uno a quattro anni e la multa da euro 300 fino a 6.000 € quando il fatto concerne denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con arresto superiore ad un anno, nel massimo, e sei mesi, nel minimo.
Differenze tra reato di ricettazione e reato di incauto acquisto
Spesso la condotta della ricettazione viene affiancata a quella dell’incauto acquisto.
Si può parlare di incauto acquisto quando viene acquistato un bene la cui provenienza è sospetta, ma nonostante alcuni punti di contatto tra i due reati, è bene precisare fin da subito, che il reato di ricettazione è caratterizzato dall’elemento soggettivo del dolo, mentre l’incauto acquisto è caratterizzato da negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero la colpa.
È possibile poi individuare anche un’altra differenza importante: se il reato di ricettazione, infatti, ha per oggetto denaro o cose provenienti da delitto, l’oggetto dell’incauto acquisto sono le cose di cui si ha il dubbio della provenienza.
Differenze tra riciclaggio e ricettazione
Il reato di ricettazione ha dei forti punti di contatto anche con il reato di riciclaggio, non a caso il legislatore ha introdotto quest’ultimo reato nell’art. 648 bis c.p. Prima di analizzare la differenza che intercorre tra i due reati, è necessario precisare che il reato di riciclaggio si ha quando un soggetto, fuori dai casi di concorso nel reato presupposto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto doloso, ovvero pone in essere, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolarne l’identificazione della provenienza illecita.
In ordine alle differenze che intercorrono tra i due reati citati si è pronunciata la Cassazione, con la sentenza 8473/2019, la quale ha precisato che nel delitto di riciclaggio si impedisce o si rende difficile la tracciabilità del bene.
La ricettazione, invece, implica solo l’allontanamento del bene o del denaro dal proprio titolare.
Infine, nel reato di ricettazione il reato presupposto può essere sia colposo che doloso, viceversa, nel reato di riciclaggio il reato presupposto può essere solamente doloso.
Accertamento del reato presupposto
Come anticipato, al fine di punire il reato di ricettazione non è necessario accertare il reato presupposto con sentenza definitiva, né devono essere stati individuati gli autori stessi. Ciò perché la provenienza illecita del denaro o dei beni che costituiscono l’oggetto materiale della condotta deve desumersi dalla natura del bene stesso.
Ciò significa che il reato presupposto non deve essere di nessun accertamento, ne sotto il profilo soggettivo ne sotto il profilo oggettivo.
Pertanto, al fine di punire il reato di ricettazione è necessario e sufficiente provare la matrice delittuosa del bene. Sul tema si segnala una recente sentenza della Cassazione la quale ha precisato che: “in ordine al delitto di ricettazione, per l’affermazione della responsabilità, non è necessario l’accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell’esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l’esistenza anche attraverso il ricorso a prove logiche; la provenienza da delitto della res, infatti, al pari di qualsiasi elemento strutturale della fattispecie – non richiedendosi uno specifico nomen iuris che qualifichi l’origine del bene così come non rilevando neppure l’imputabilità e la punibilità del relativo autore ovvero la stessa procedibilità del delitto presupposto – forma oggetto di prova secondo gli ordinari criteri di accertamento, che ben può fondarsi, dunque, anche su indizi e, pertanto, sulla stessa prova logica”.
Quando la ricettazione non è punibile
La ricettazione non è punibile, poiché il reato in questione non si configurerebbe nemmeno, nel caso in cui non si realizza la condotta espressamente descritta dal legislatore nell’art. 648 c.p.
Ad esempio, se un soggetto viene “costretto” in qualche modo ad effettuare la ricettazione di denaro o di beni, mancherebbe l’elemento soggettivo tipico del reato, detto dolo specifico, ergo non si configurerebbe il reato di ricettazione e tale condotta non sarebbe punibile con l’art. 648 c.p.
Inoltre, per espressa previsione legislativa, si configura il reato di ricettazione anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o punibile.
Quando si estingue/prescrive il reato di ricettazione e come rivolgersi ad un avvocato
Il reato di ricettazione si prescrive in otto anni. Il termine in questione inizia a decorrere dal momento perfezionativo del reato, ovvero, nell’immediata prossimità di commissione del reato presupposto. Se ad esempio un soggetto ruba del denaro ad aprile e lo consegna ad un altro a maggio, la prescrizione inizia a decorrere da marzo. La prescrizione si interrompe ex art. 160 c.p. Infine, il reato di ricettazione si estingue anche nei seguenti casi: morte dell’imputato ex art. 150 c.p., amnistia, ex art. 151 c.p., sospensione con messa alla prova ex art. 168 bis c.p., perdono giudiziale del minorenne ex art. 169 c.p., ritiro della querela ex art. 152 c.p.
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