Richiesta di archiviazione di un procedimento penale: cos'è, perchè si verifica e com'è possibile presentare un'opposizione
08 Gennaio 2024 - Redazione
Richiesta di archiviazione del processo: cos'è e come ci si oppone
Quando un soggetto ritiene di essere vittima di un reato può rivolgersi direttamente alle forze dell’ordine per denunciare ciò che ha subito e far sì che la giustizia possa fare il suo corso.
Più precisamente, nel nostro ordinamento esistono i reati procedibili su querela di parte, ovvero quando solo la vittima del reato può decidere se attivare o meno il processo, ed i reati procedibili d’ufficio, ovvero quei reati che possono essere perseguiti senza la necessaria querela da parte della vittima, infatti basta anche la mera denuncia di un terzo che ha assistito al reato.
Solo all’esito di tutto ciò inizia la fase delle indagini preliminari finalizzate ad individuare gli elementi a supporto di ciò che è stato affermato. Se le prove raccolte in questa fase dovessero essere “sufficienti” allora ci sarà il cosiddetto rinvio a giudizio, mentre in caso contrario verrà fatta richiesta di archiviazione.
- Indice contenuti
- Cos'è la richiesta di archiviazione e come viene disciplinata dall'ordinamento giuridico
- Cosa sono e quali sono i presupposti di fatto e di diritto
- Quando e per quali motivi si può chiedere l'archiviazione del procedimento penale
- Cos'è l'opposizione alla richiesta di archiviazione e in quali casi può verificarsi
- Quando e come la parte lesa può opporsi alla richiesta di archiviazione
- Cosa e quali sono le condizioni di ammissibilità per l'opposizione alla richiesta di archiviazione
- Come presentare l'opposizione all'archiviazione
- L'importanza di rivolgersi ad un avvocato esperto per opporsi alla richiesta di archiviazione
Cos'è la richiesta di archiviazione e come viene disciplinata dall'ordinamento giuridico
L’articolo 408 del Codice di Procedura Penale stabilisce che il Pubblico Ministero è legittimato a presentare al Giudice la richiesta di archiviazione ove ritenga che la notizia di reato sia infondata, in quanto gli elementi che sono stati raccolti durante la fase delle indagini preliminari non sono idonei a supportare l’accusa in un eventuale giudizio.
In poche parole la richiesta di archiviazione è un istituto del diritto processuale penale che viene in rilievo quando, all’esito dell’istruzione sommaria, la notizia di reato sia ritenuta manifestamente infondata.
Ciò premesso, è necessario ora capire come è disciplinata dalla legge la richiesta di archiviazione.
Come anticipato, la norma di riferimento è l’art. 408 c.p.p. la quale dispone che quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione.
Con la suddetta richiesta, viene trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate nonché i verbali degli atti posti in essere dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari.
Ancora, l’articolo sopra citato stabilisce che, fuori dei casi di rimessione della querela, l'avviso della richiesta è notificato a cura del pubblico ministero alla persona offesa che abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.
Nell’avviso viene altresì precisato che nel termine di venti giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.
La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresì informate della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
Infine, l’ultimo comma dell’art. 408 c.p.p. stabilisce che per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all'art. 624 c.p, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a trenta giorni.
Cosa sono e quali sono i presupposti di fatto e di diritto
La legge prevede quali sono i presupposti di fatto e di diritto che legittimano il Pubblico Ministero a richiedere l’archiviazione del caso.
Per quanto concerne i presupposti di fatto, sono quelli che si concretizzano nell’infondatezza della notizia di reato, ovvero, quando “allo stato degli atti", il Pubblico Ministero ritiene che gli elementi acquisiti durante la fase delle indagini preliminari non siano idonei a sostenere l’accusa in giudizio, o per essere più precisi, citando l’art. 408 c.p.p., quando “non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca”.
Con riferimento ai presupposti di diritto invece, essi sono elencati dall’art. 411 c.p.p. il quale prevede che l’archiviazione può essere richiesta quando:
- Manca una condizione di procedibilità
- Quando il reato si è ormai estinto
- Se il fatto posto in essere dal soggetto sottoposto alle indagini preliminari non sia previsto dalla legge come reato
- Quando sono rimasti ignoti gli autori del fatto che ha dato vita alle indagini
- Quando il fatto è caratterizzato da una particolare tenuità
Quando e per quali motivi si può chiedere l'archiviazione del procedimento penale
L’archiviazione può essere richiesta dal Pubblico Ministero nelle ipotesi e per i motivi previsti dalla legge.
In primis, il Pubblico Ministero può chiedere l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato.
Ma cosa significa “infondatezza della notizia di reato”? A dare una risposta al quesito è l’art. 125 delle disp. att. c.p.p., il quale fa riferimento alla non idoneità degli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari a sostenere l’accusa in giudizio.
Ciò avviene, più precisamente, attraverso una vera e propria valutazione prognostica basata sull’analisi dei risultati investigativi, o per l’evidente innocenza del soggetto sottoposto alle indagini. L’azione penale non va esercitata se la notizia di reato appare, in modo chiaro ed inequivocabile, infondata fin da subito.
Ancora, il Pubblico Ministero può richiedere l’archiviazione ex art. 411 c.p.p, ipotesi che attiene alla mancanza di una delle condizioni di procedibilità previste dalla legge come ad esempio la querela, l’istanza di autorizzazione a procedere, oppure in caso di estinzione del reato, ad esempio a causa della morte del soggetto sottoposto alle indagini, o ancora quando il fatto non è più previsto dalla legge come reato ad esempio a causa della depenalizzazione dello stesso.
Il Pubblico Ministero può richiedere l’archiviazione anche per particolare tenuità del fatto, ipotesi che può verificarsi solo ove l’offesa sia di particolare tenuità ed il comportamento dell’autore non sia abituale.
In caso di richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, il Pubblico Ministero è tenuto a darne avviso sia alla persona offesa ma anche alla persona che è sottoposta alle indagini, le quali hanno venti giorni di tempo per poter prendere visione degli atti e presentare opposizione.
Infine, esiste anche l’archiviazione per reato commesso da persone ignote: più precisamente, se l’autore del reato sia rimasto ignoto all’esito dell’espletamento delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero entro sei mesi dall’iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro, presenta al GIP apposita richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini.
Cos'è l'opposizione alla richiesta di archiviazione e in quali casi può verificarsi
La Giurisprudenza più volte ha precisato che l’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione ex art. 410 c.p.p. non ha natura di vera e propria impugnazione, infatti essa non è diretta ad un atto emesso dal Giudice bensì dal Pubblico Ministero.
L’unico soggetto che nel processo penale ha un interesse ad opporsi alla richiesta di archiviazione è la persona offesa dal reato. Infatti, dopo che il Pubblico Ministero ha presentato una formale richiesta di archiviazione al GIP, quest’ultimo è tenuto a fissare un’udienza in camera di consiglio quando la persona offesa dal reato decide di opporsi alla richiesta di archiviazione presentata.
In poche parole, il Pubblico Ministero che presenta la richiesta di archiviazione deve curare che se ne dia anche avviso alla persona offesa che ha espressamente dichiarato di voler essere resa edotta circa l’eventuale presentazione della domanda di archiviazione.
Più nel concreto, l’opposizione ha come fine quello di ottenere un'integrazione investigativa, infatti deve necessariamente contenere la richiesta motivata di prosecuzione delle indagini indicando, a pena di inammissibilità dell'opposizione, l’oggetto delle investigazioni suppletive e dei relativi elementi di prova.
Quando e come la parte lesa può opporsi alla richiesta di archiviazione
Entro venti giorni la persona offesa dal reato può prendere visione degli atti e presentare opposizione alla eventuale richiesta di archiviazione.
Il termine citato viene elevato a trenta giorni ove il procedimento penale abbia per oggetto un delitto commesso con violenza alla persona, caso in cui tra l’altro l’avviso viene dato sempre e non solo se la persona offesa ne fa esplicita richiesta.
Nel caso in cui l’opposizione all’archiviazione non dovesse essere ammissibile e la notizia di reato dovesse essere infondata, il Giudice dispone l’archiviazione con apposito decreto motivato restituendo gli atti al Pubblico Ministero.
Nel caso opposto invece, il Giudice fissa l’udienza in camera di consiglio notificando l’avviso all’opponente.
All’esito dell’udienza, il Giudice può:
- Emettere ordinanza di archiviazione se ritiene accoglibile la richiesta del Pubblico Ministero;
- Indicare al Pubblico Ministero indagini ulteriori che ritiene necessarie fissando al tempo stesso i termini per il loro compimento;
- Emettere ordinanza finalizzata ad imporre, entro dieci giorni, al Pubblico Ministero la formulazione dell’imputazione.
Cosa e quali sono le condizioni di ammissibilità per l'opposizione alla richiesta di archiviazione
Al fine di comprendere quali sono le condizioni di ammissibilità dell’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero al GIP è sufficiente dare una lettura all’art. 410 c.p.p.
Il primo comma della norma infatti, stabilisce che “con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova”.
Ciò significa, in poche parole, che l’indicazione delle indagini c.d. suppletive non rende automaticamente ammissibile l’opposizione, infatti è stato precisato che l’inammissibilità dell’opposizione può essere dichiarata anche per omessa indicazione delle investigazioni difensive oppure per difetto di pertinenza o di rilevanza degli elementi indicati nell’opposizione.
Dunque, ciò significa che l’indicazione delle investigazioni suppletive assume il carattere della rilevanza e della pertinenza.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che con pertinenza si intende l'inerenza alla notizia di reato, e con rilevanza si intende l'idoneità della investigazione proposta a incidere sulle risultanze dell'attività compiuta dal pubblico ministero.
Come presentare l'opposizione all'archiviazione
Come anticipato, esiste un iter da rispettare per poter presentare correttamente l’opposizione alla richiesta di archiviazione.
Dopo avere preso visione degli atti d’indagine, ove ritenga che gli inquirenti non abbiano compiuto correttamente o in modo esaustivo le indagini, la persona offesa può presentare apposita opposizione alla richiesta di archiviazione tramite il proprio legale.
In sintesi, l’opposizione alla richiesta del Pubblico Ministero deve essere presentata direttamente al Giudice per le Indagini Preliminari, il quale può decidere come sopra precisato.
L'importanza di rivolgersi ad un avvocato esperto per opporsi alla richiesta di archiviazione
Nel caso in cui il Pubblico Ministero abbia ufficialmente richiesto l’archiviazione del processo, è importante affidarsi ad un avvocato penalista in modo da potersi opporre alla richiesta presentata dal Pubblico Ministero nei modi e nelle forme previsti dalla legge.
Solo con l’ausilio di un avvocato esperto è possibile formulare correttamente l’opposizione ed evitare così che il procedimento possa concludersi definitivamente.
L’avvocato, infatti, oltre ad indicare le indagini suppletive da svolgere, deve anche rappresentare al Giudice la sussistenza del reato denunciato in querela. Se sei alla ricerca di un professionista del settore, grazi e Quotalo.it potrai trovare e metterti in contatto con i migliori avvocati penalisti della zona a cui poter successivamente chiedere tutto ciò che è necessario per opporti all’archiviazione.