Patto di famiglia: come stipulare il contratto e a chi rivolgersi per assistenza

14 Aprile 2025 - Redazione

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La disciplina del patto di famiglia

Il patto di famiglia è un accordo tra soggetti aventi determinate qualità, che sono il titolare dell’azienda e i suoi discendenti, al fine di disciplinare la sorte dei cespiti aziendali e della sua gestione dopo la morte del titolare.

Tali caratteristiche lo rendono uno strumento utile a definire la propria pianificazione successoria senza incorrere in divieti legislativi.

Il patto di famiglia prevede notevoli agevolazioni fiscali, come l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni, in particolare modo l’ esenzione si verifica qualora i beneficiari siano i discendenti e il coniuge del titolare. La norma fiscale di riferimento è l’art. 3, comma 4-ter, D. Lgs. n. 346 del 1990.

       

Cos’è il patto di famiglia?

Il patto di famiglia è un contratto tipico regolato dagli articoli 768 bis e ss. c.c. con cui l’imprenditore trasferisce tutto o parte dell’azienda o delle partecipazioni societarie ad uno o più discendenti. Tale patto dovrà comunque seguire le indicazioni stabilite in ordine all’impresa familiare che è regolata dall’art. 230bis c.c..

Tale contratto deve avere determinate forme a pena di nullità e vi devono partecipare tutti i soggetti che assumono in quel momento determinate qualifiche soggettive.

Tale accordo consente il trasferimento di beni aziendali che altrimenti sarebbero attribuiti solo in sede di apertura della successione; avvalendosi del patto di famiglia si consente una attribuzione mirata a determinati soggetti, escludendo eventualmente altri discendenti che sono comunque tutelati dall’attribuzione di una somma di denaro, o di altri beni, secondo le norme della successione, da parte degli assegnatari del patto o di un terzo.

 

I requisiti per stipulare un patto di famiglia

Patto di famiglia

Possono stipulare i patti di famiglia solo i soggetti che vengono identificati come legittimari e il disponente stesso. I legittimari devono avere i requisiti indicati dagli articoli 536 c.c. e seguenti, che secondo l’ordinamento giuridico sono i figli, il coniuge e in subordine a questi, qualora non vi siano, gli ascendenti.

Devono partecipare attivamente al patto tutti questi soggetti, senza esclusione alcuna, anche se volessero rinunciarvi o non sono interessati.

La forma richiesta ai sensi dell’art. 768ter c.c. è quella dell’atto pubblico che è un documento redatto da un notaio o pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 2699 c.c. e deve essere sottoscritto da tutte le parti interessate.

Non è necessario l’intervento di due testimoni in quanto il patto non ha la natura di una donazione. Oggetto del patto di famiglia possono essere l’azienda o le partecipazioni societarie, tali cespiti possono pertanto includere anche beni immobili o beni mobili che sono parte dell’impresa.

Al fine di evitare il sorgere delle controversie è necessario che tutti i legittimari, se in quel momento si aprisse la successione, partecipino alla stipulazione del patto. Se così non fosse tale patto sarebbe da considerarsi nullo.

 

La procedura per stipulare il patto di famiglia

Prima di poter stipulare il patto di famiglia è necessaria una fase preparatoria in cui è necessario predisporre un inventario di tutti i cespiti aziendali con relativa perizia al fine di determinarne il valore da parte di un commercialista e tutta la documentazione inerente i beni aziendali, volendosi avvalere anche di un avvocato esperto.

Gli accordi del patto possono riguardare solo l’azienda o le partecipazioni societarie, cioè solo beni produttivi e strumentali alla continuazione dell’esercizio imprenditoriale.

I soggetti non assegnatari possono essere liquidati in denaro o in natura da parte degli assegnatari stessi e tale liquidazione dovrà essere imputata come quota di legittima.

Alla sottoscrizione del contratto dovranno seguire gli oneri di registrazione con il deposito entro 30 giorni per l’iscrizione nel registro delle imprese e trascrizione secondo le normative vigenti per i trasferimenti, da valutarsi secondo il caso.

 

 

Perchè è importante la presenza di un avvocato per redigere il patto di famiglia

La redazione del contratto richiede la valutazione di un giurista esperto, come un avvocato, per evitare che vengano inserite all’interno clausole non idonee a salvaguardare gli interessi di tutti i legittimari ed evitare che possano sorgere controversie in ordine al contenuto degli accordi. Le controversie possono portare alla nullità o all’annullabilità del patto di famiglia.

 

Benefici del patto di famiglia

Il patto di famiglia è uno strumento che è idoneo ad evitare il sorgere di conflitti tra gli eredi ed ha un effetto anticipatorio dei beni sul sorgere della successione, anche in deroga al divieto di patti successori.

Vista la sua stretta connessione con l’impresa familiare resta in capo agli altri soggetti il diritto agli incrementi e agli utili dell’impresa, nonché della liquidazione dell’azienda in caso di cessione.

Un altro vantaggio è quello relativo alla fiscalità del patto di famiglia che consente delle esenzioni fiscali come regolate dall’art. 3, comma 4-ter, D. Lgs. n. 346 del 1990.

Detta normativa dispone l’ esenzione a patto che siano trasferite partecipazioni tali da permettere agli aventi causa di acquisire o integrare il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, ovvero a condizione che i beneficiari proseguano l’esercizio dell’attività di impresa, mediante apposita dichiarazione.

In ordine al trasferimento di quote sociali o di azioni, dunque, per beneficiare dell’esenzione vi deve essere il proseguimento dell’esercizio dell’attività di impresa da parte dei beneficiari non inferiore a cinque anni.

È inoltre possibile prevedere all’interno del patto di famiglia delle clausole accessorie di vario contenuto purché non siano lesive dei diritti degli altri legittimari e che non siano preclusive del subentro dell’assegnatario.

 

Limitazioni e rischi del patto di famiglia

Il patto può essere sciolto o modificato secondo determinate ipotesi tipizzate regolate all’art. 768septies c.c.che possono consistere:

  • nella stipulazione di un diverso contratto da parte degli stessi soggetti che modificano il contenuto dell’atto precedente che deve avere le medesime forme e i medesimi presupposti;
  • mediante il recesso se questo è stabilito nel contratto e che deve essere dichiarato agli altri contraenti mediante atto pubblico stipulato da un notaio.

Qualora un legittimario già in vita sia escluso tale patto è considerato nullo, mentre diversa è l’ipotesi in cui vi sia un legittimario ulteriore all’apertura della successione del disponente: in questo caso questi avrà diritto solo alla liquidazione della quota prevista maggiorata con gli interessi legali, ma non precluderà l’efficacia del patto stesso.

La modifica del contratto può avere il più svariato contenuto, come anche la modifica delle assegnazioni o di trasferimento dei beni.

 

Conclusione

In conclusione il patto di famiglia rappresenta uno strumento innovativo e recente dell’ordinamento giuridico, in grado di prevenire conflitti tra gli eredi e con notevole spazio di personalizzazione, purché nei limiti richiesti dalla legge.

Esso rappresenta anche uno strumento idoneo a non incorrere in patti successori e non soggiace ai limiti richiesti per le donazioni che possono essere soggette ad azioni di rivendica.

Un operatore del diritto è la figura necessaria per poter ottenere ulteriori informazioni e valutare la strategia più idonea che soddisfi le richieste volute.

 

 

 

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