Guida alla tutela patrimoniale familiare: quali sono gli strumenti per salvaguardare il proprio patrimonio?
25 Maggio 2023 - Redazione
Strumenti di protezione familiare: tutto quello che c'è da sapere
Il patrimonio può essere definito come il complesso delle situazioni giuridiche soggettive, attive e passive, appartenenti ad un determinato soggetto.
Pertanto, rientrano nel patrimonio di un soggetto non solo i crediti, ovvero situazioni giuridiche soggettive attive suscettibili di una valutazione patrimoniale, ma anche i debiti, anch’essi situazioni giuridiche soggettive suscettibili di una valutazione economica.
Conseguentemente, anche un soggetto che possiede solo ed esclusivamente debiti possiede un “patrimonio”, almeno nella sua prospettiva giuridica. Comunemente infatti, il patrimonio è composto da situazioni giuridiche soggettive eterogenee come, ad esempio, diritti reali (proprietà, servitù, enfiteusi, ipoteca, pegno, usufrutto, uso, abitazione, superficie) o diritti personali di godimento (ad esempio il diritto del locatario di godere di un determinato bene) o diritti relativi (come diritti di credito appunto).
Ovviamente possono essere titolari di un patrimonio non solo per persone fisiche ma anche le persone giuridiche; anzi, queste ultime senza un patrimonio non potrebbero perseguire i propri scopi.
- Indice contenuti
- Ragioni per cui tutelare il patrimonio familiare
- I vari strumenti di protezione del patrimonio presenti nel nostro ordinamento giuridico
- Trust
- Vincolo di destinazione
- Negozio fiduciario
- Fondo patrimoniale
- Tempistiche entro cui porre in essere la tutela patrimoniale
- Perché è sempre necessario rivolgersi a professionisti
Ragioni per cui tutelare il patrimonio familiare
Fatte le debite premesse in merito al significato del termine “patrimonio”, è necessario ora capire perché un soggetto dovrebbe tutelare il proprio patrimonio e come. L’articolo 2740 c.c. stabilisce che un soggetto risponde delle obbligazioni contratte con tutti i suoi beni, presenti e futuri. Ciò significa, in poche parole, che il patrimonio del debitore rappresenta per i propri creditori una vera e propria fonte di garanzia.
È poi bene sottolineare fin da subito che le obbligazioni (dalle quali, come anticipato, deriva la responsabilità ex art. 2740 c.c.) non nascono solamente da contratto, poichè alcune volte possono nascere anche contro la volontà di un soggetto.
Basti pensare all’articolo 1173 c.c., il quale stabilisce che nel nostro ordinamento le obbligazioni possono nascere da fatto illecito, da contratto e da qualsiasi atto o fatto idonee a produrle in conformità all’ordinamento giuridico.
Ciò significa che anche quando un soggetto pone in essere un fatto illecito, ad esempio un sinistro stradale, in realtà può far nascere un' obbligazione che può intaccare l’integrità del proprio patrimonio.
Sempre l’articolo 2740 c.c. stabilisce che la responsabilità del debitore può in realtà essere limitata nei casi stabiliti dalla legge, ovvero esistono alcuni istituti che possono “limitare” la responsabilità “illimitata” dei soggetti, istituti che saranno esaminati nei prossimi paragrafi.
I vari strumenti di protezione del patrimonio presenti nel nostro ordinamento giuridico
Come anticipato, nel nostro ordinamento esistono una pluralità di istituti pensati per tutelare l’integrità del proprio patrimonio senza ledere le pretese dei propri creditori.
Si tratta di strumenti giuridici molto diversi tra di essi, tuttavia sono accomunati da un aspetto: creare, all’interno del patrimonio generale di un soggetto, dei veri e propri “patrimoni separati” ovvero insuscettibili di essere aggrediti da tutti i creditori di un determinato soggetto.
Trust
Quando si parla di tutela del patrimonio personale non è possibile non fare un breve cenno al Trust.
Questo istituto, che affonda le sue radici nel diritto dei paesi di Common Law, non è espressamente disciplinato nel nostro Ordinamento giuridico. Infatti, l’unica normativa di riferimento è la Convenzione dell’Aja del 1985, successivamente ratificata nel nostro Paese con la Legge n.364 del 1989.
Ma come funziona il Trust? Un soggetto detto disponente o settlor, trasferisce uno o più beni ad un altro soggetto, ovvero il trustee, il quale si obbliga a gestirlo a beneficio di un terzo soggetto, il beneficiario, o per uno scopo prestabilito.
Comunemente il Trust ha come scopo quello di far pervenire ad un determinato soggetto un proprio bene, sottraendolo dall’eventuale pretesa dei creditori; per questo possiamo dire che l’effetto che maggiormente interessa del Trust è sicuramente l’effetto segregativo.
In poche parole, quando un bene viene conferito in un Trust diviene “inattaccabile” dai creditori del Trustee o del disponente stesso in caso di trust auto dichiarato.
I beni oggetto del Trust infatti possono essere aggrediti solo ed esclusivamente dai creditori del Trust e non dai creditori di chi detiene il bene. Per quanto concerne le problematiche del Trust, invece, si tratta pur sempre di un istituto revocabile, e ciò significa che in alcuni casi i creditori del disponente possono agire in giudizio al fine di far dichiarare inefficace nei loro confronti l’istituzione del Trust, perciò questo non avrà alcun effetto nei loro confronti.
In poche parole il Trust, nei limiti e nelle ipotesi previste dalla legge può essere revocato nel termine di cinque anni ai sensi dell’art. 2903 e seguenti del c.c., ma può essere revocato anche nel caso in cui non perseguisse un valido motivo degno di tutela per poterlo istituire.
Ciò significa che se il Trust ha come scopo solo quello di sottrarre ai propri creditori i beni, chiaramente non può ricevere tutela.
Viceversa, ove lo scopo del Trust sia meritevole, ad esempio per la pianificazione del passaggio generazionale della propria attività economica, allora sarà pienamente valido ed efficace, a patto ovviamente che venga istituito nei modi e nelle forme previste dalla legge.
Vincolo di destinazione
Un istituto molto simile al Trust sopra esaminato è il cosiddetto vincolo di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela di cui all’art. 2645 ter del c.c.
Anche in questo caso infatti si viene a creare una separazione patrimoniale e i beni oggetto del vincolo non possono essere aggrediti dai creditori del disponente in quanto “vincolati” al perseguimento di fini meritevoli di tutela.
Un esempio può sicuramente aiutare a capirne meglio il funzionamento: si pensi ad un soggetto che, al fine di aiutare un amico disabile, decide di destinare un suo bene immobile a tale finalità e pertanto tutte le rendite che derivano da quell’immobile verranno utilizzate per aiutare l’amico.
Ma i punti di contatto con il Trust sono davvero tanti, in quanto anche per il vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. è possibile prevedere la figura dell'attuatore, ovvero colui il quale riceve i beni che risultano essere vincolati a favore di un terzo; si evince quindi che i vantaggi non sono molto diversi rispetto a quelli che derivano dal trust.
Anche in questo caso il bene oggetto del vincolo non può essere aggredito dai creditori dell’attuatore, e perstanto anche in questo caso si verifica un vero e proprio effetto segregativo del bene.
Un altro vantaggio da prendere in considerazione è il termine di durata del vincolo: il legislatore infatti ha previsto che il vincolo in questione può durare fino a 90 anni e comunque non oltre la vita del beneficiario.
Per nominare invece i contro, c'è da dire che il vincolo di destinazione è un atto essenzialmente gratuito, ciò significa che anche in questo caso i creditori del disponente potranno agire in revocatoria ed ottenere l’inefficacia relativa di questo atto nei loro confronti.
Negozio fiduciario
Il negozio fiduciario è il negozio mediante il quale un soggetto, il fiduciante, trasferisce la proprietà (o altro diritto reale o di credito) di un bene ad un altro soggetto detto fiduciario.
Con il negozio fiduciario il soggetto che acquista il diritto diventa solo formalmente il proprietario del bene poiché si è obbligato, nei rapporti interni con il fiduciario, ad utilizzarlo in un determinato modo.
In genere è previsto anche l’obbligo di dover restituire il bene al soggetto fiduciante, una volta trascorso un determinato lasso di tempo. Il negozio fiduciario è stato elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza e l’unica norma che per certi aspetti fa cenno a questo istituto è l'art. 627 c.c.. in materia di successioni.
Giunti a questo punto potrebbe essere lecita la domanda: perché stipulare un negozio fiduciario? In genere tale strumento può essere utile al fine di sottrarre un determinato cespite dall’asse patrimoniale del fiduciario in modo da metterlo al riparo dalla pretesa dei creditori. In sintesi si tratta di un mezzo di tutela del patrimonio del debitore.
Se questi sono in linea di massima i vantaggi che derivano dall’uso del negozio fiduciario, è bene fare un breve cenno anche ai possibili svantaggi. In primis, se da un lato è vero che il patto fiduciario può essere utile per sottrarre un bene o più beni dalla pretesa dei creditori del debitore, è altrettanto vero che si tratta di un negozio rischioso.
Il fiduciante infatti non ha alcuna tutela reale rispetto al comportamento del fiduciario.
Ciò significa che qualora il fiduciario dovesse vendere il bene a terzi, il fiduciante non avrebbe alcun mezzo per agire nei confronti di quest ultimo. Conseguentemente, l’unico rimedio a cui potrebbe aspirare il fiduciante sarebbe solo l’azione di risarcimento del danno, il che però non rappresenta una adeguata tutela. Basti pensare che il fiduciario potrebbe aver già sperperato la somma ricevuta.
Fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale è espressamente disciplinato nel Codice civile ai sensi degli articoli 163 e seguenti, e rientra nel novero delle convenzioni matrimoniali.
Ciò significa che il fondo patrimoniale è uno strumento mediante il quale i coniugi, o un terzo, possono assicurare alla famiglia un adeguato sostentamento patrimoniale.
In poche parole, i beni che entrano a far parte di un fondo patrimoniale sono essenzialmente vincolati al perseguimento dei bisogni familiari senza poter essere aggrediti dai creditori personali.
Con l’istituzione del fondo patrimoniale si vengono a creare essenzialmente due categorie di creditori:
- I creditori familiari, i quali possono senz’altro aggredire i beni facenti parte del fondo
- I creditori generali dei coniugi i quali, viceversa, non possono aggredire i suddetti beni.
Pertanto anche il fondo patrimoniale rientra tra gli strumenti predisposti dal legislatore al fine di garantire una adeguata protezione dei beni patrimoniali, ma anche in questo caso è necessario fare le dovute precisazioni. L’effetto di protezione dei beni non è infatti assoluto, perchè il legislatore ha previsto adeguati mezzi di tutela nei confronti dei creditori come ad esempio l’azione di revocatoria ai sensi degli articoli 2901 c.c. e seguenti o l’azione di cui all’art. 2929 bis c.c.
Di fatto, con il passare degli anni, il fondo patrimoniale è diventato uno strumento sempre meno utilizzato dai consociati proprio perché non sicuro.
Tempistiche entro cui porre in essere la tutela patrimoniale
Con riferimento ai termini, la cosiddetta opposizione successiva può essere proposta fino a che sia stata disposta la vendita o l’assegnazione del bene oggetto dell’esproprio, salvo che l’opposizione sia fondata su fatti sopravvenuti e l’opponente dimostri che non ha potuto proporla tempestivamente per cause a lui non imputabili.
Nel caso di opposizione all’esecuzione preventiva, può essere proposta dalla data di notificazione del precetto e fino al compimento del primo atto dell’esecuzione. Per quanto concerne l’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c. essa deve essere proposta entro 20 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto dinanzi al giudice competente.
Perché è sempre necessario rivolgersi a professionisti
Quando si parla di tutelare il proprio patrimonio è sempre consigliabile rivolgersi ad un avvocato civilista esperto, soprattutto per poter agire in giudizio e far valere i propri diritti e le proprie pretese, ad esempio attraverso l’opposizione agli atti esecutivi o all’intera esecuzione. Pertanto, se sei alla ricerca di professionisti, Quotalo.it è ciò che fa per re. Grazie a Quotalo, infatti, potrai trovare i migliori avvocati ma anche i migliori notai della tua zona a cui chiedere una consulenza.