Quando si configura il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare e cosa comporta?

08 Gennaio 2024 - Redazione

Vota

Voto 5 su 1 voti

Richiedi Preventivi

Gratuitamente e in 1 solo minuto.

violazione degli obblighi di assistenza familaire +Avvocato per violazione degli obblighi di assistenza familiare violazione degli obblighi di assistenza familaire +Avvocato per violazione degli obblighi di assistenza familiare violazione degli obblighi di assistenza familaire +Avvocato per violazione degli obblighi di assistenza familiare

Violazione degli obblighi di assistenza familiare: tutto ciò che c'è da sapere sulle conseguenze

Il legislatore, al fine di garantire il benessere della formazione sociale famiglia, ha previsto dei veri e propri obblighi di assistenza familiare.

In poche parole, la semplice appartenenza ad un nucleo familiare fa sorgere una serie di obblighi previsti dalla legge; trattasi del dovere dei genitori nei confronti dei figli nonché dei doveri che hanno questi ultimi nei confronti dei genitori stessi.

Non tutti sanno però che la legge prevede delle sanzioni piuttosto gravi rispetto a chi viola tali obblighi, la più grave delle quali rileva addirittura in sede penale.

 

Quali sono gli obblighi di assistenza familiare

Prima di capire quando è possibile parlare di violazione degli obblighi di assistenza familiare è necessario capire quali sono i suddetti obblighi.

A determinare il contenuto di tali obblighi di assistenza è il Codice Civile, ovvero, il corpus normativo che regolamenta i rapporti intersoggettivi tra i privati. Tali obblighi nascono al momento della celebrazione del matrimonio, tanto che in effetti ai coniugi durante la celebrazione del matrimonio vengono letti gli articoli 143,144 e 147 del Codice Civile.

Più precisamente, gli obblighi nascenti dalla celebrazione del matrimonio riguardano il legame coniugale e sono disciplinati dall’art. 143 c.c.; per la precisione si tratta di:

  1. Obbligo di fedeltà
  2. Obbligo di assistenza materiale e morale
  3. Obbligo di collaborazione nell’interesse della famiglia
  4. Obbligo di coabitazione.

Ma non finisce qui, perchè alla nascita di un'eventuale prole, sorgono in capo ai coniugi, che al tempo stesso diventano genitori, altri importanti obblighi di assistenza nei confronti dei figli.

In tal caso gli obblighi sono disciplinati dall’articolo 147 del Codice Civile, il quale dispone l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel pieno rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto disposto dall’art. 315 bis c.c.

Per mera completezza, l’articolo ora citato stabilisce tutti i diritti del figlio previsti dalla legge e di cui i genitori devono necessariamente garantire il pieno esercizio.

 

Che cos'è la violazione degli obblighi di assistenza familiare e quando si configura il reato

Premessi brevi cenni sul contenuto degli obblighi di assistenza familiare, è possibile ora analizzare la violazione degli stessi e le conseguenze giuridiche che ne derivano.

La violazione degli obblighi di assistenza familiare sopra citati comporta una duplice responsabilità, sia penale che civile. 

Dal punto di vista strettamente civilistico, il venir meno ai propri doveri familiari permette al coniuge non inadempiente di chiedere la cosiddetta separazione con addebito.

Conseguentemente, colui o colei che si disinteressa della propria famiglia, non adempiendo appunto gli obblighi di assistenza, rischia sia di perdere il proprio coniuge che l’affidamento o collocamento della prole (ove esistente); inoltre, il coniuge inadempiente è tenuto anche a pagare un assegno di mantenimento periodico in favore del coniuge e della prole.

Per quanto concerne la responsabilità penalistica, la violazione degli obblighi di assistenza familiare costituisce un vero e proprio reato. La norma di riferimento in questo caso è l’art. 570 del Codice Penale, il quale sarà analizzato più dettagliatamente nel prossimo paragrafo.

Fino ad ora è possibile precisare che, per il Codice Penale, chiunque abbandoni il proprio domicilio domestico, o comunque pone in essere una condotta che è contraria alla morale familiare e si sottrare agli obblighi di assistenza concernenti la responsabilità genitoriale, commette un reato.

reato di violazione obblighi assistenza familiare  

Cosa dice la legge a riguardo

Il Codice Penale prevede il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Più precisamente, ai sensi dell’art. 570 del Codice Penale, commette suddetto reato chiunque, abbandonando il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, ed è quindi punibile con la reclusione fino a un anno o con una sanzione pecuniaria da 103€ a 1032€.

Commette il reato in esame anche chi malversa o dilapida i beni del figlio o dei figli minorenni, ovvero fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti minorenni ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. 

Il reato in esame è punibile solo a querela della persona offesa (non è dunque un delitto procedibile d’ufficio) salvo i casi previsti dal numero 1 dell’art. 570 c.p. ovvero la condotta di chi malversa o dilapida i beni del figlio minorenne o del coniuge. Anche il reato commesso nei confronti del minore è procedibile d'ufficio nei casi previsti dal numero 2 dell’articolo ora citato, ovvero la mancanza di mezzi di sussistenza. 

Infine, è bene precisare che nonostante la norma in esame faccia riferimento al concetto di “domicilio”, quest’ultimo deve essere inteso in una concezione più ampia rispetto a quella classica prevista dal Codice civile.

Il domicilio di cui all’art. 570 c.p., infatti, è inteso come sede abituale del nucleo familiare e, affinché possa parlarsi di reato di violazione degli obblighi di assistenza, è necessario che tale domicilio sia stato abbandonato senza un giustificato motivo.

Ad esempio, il coniuge che abbandona il tetto coniugale, perché magari vessato dall’altro coniuge o malmenato, non commette il reato in esame. Con riferimento all’art. 570 bis del c.c. invece, tale norma prevede che le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli. In poche parole, la norma in esame estende la portata normativa dell’art. 570 c.p. a condotte che hanno natura marcatamente economica.

 

Quali sono le modalità esecutive del reato

Dalla lettura dell’art. 570 c.p. è chiaro che il legislatore ha voluto prendere in considerazione ben tre diverse condotte delittuose. 

  1. In primis, costituisce reato l’abbandono del domicilio domestico, o l’assunzione di altra condotta contraria all’ordine e alla morale delle famiglie, condotte che determinano la violazione dell’obbligo di assistenza inerente alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge. Sussiste la condotta di abbandono del domicilio domestico nel caso in cui un coniuge, dopo aver costituito di comune accordo il domicilio domestico, decide deliberatamente di abbandonarlo, sottraendosi così agli obblighi derivanti dalla coabitazione nei confronti del coniuge o di coloro che sono soggetti alla propria responsabilità. Secondo la giurisprudenza, il reato in questione sussiste solo se, dal comportamento del coniuge complessivamente valutato, emerga la volontà dello stesso di abbandonare il domicilio domestico in modo definitivo ed improvviso. Ad esempio, secondo la Cassazione, il reato in esame può dirsi integrato nel caso in cui il coniuge abbia dichiarato all’altro coniuge di partire in vacanza (di comune accordo) ma in realtà aveva deciso di interrompere la convivenza. Con riferimento alla violazione degli obblighi di assistenza morale, invece, la giurisprudenza ha precisato che tale condotta sia punibile solo in quanto abbia avuto come risvolto la violazione degli obblighi di assistenza inerenti la potestà genitoriale, alla tutela legale e alla qualità di coniuge. La Cassazione, al fine di precisare al meglio la condotta in esame, ha precisato che la violazione degli obblighi di assistenza morale ed affettiva verso i figli, violazione certamente integrata dal totale disinteresse e dalla costante indifferenza verso costoro, assume rilievo penale soltanto se si riflette negativamente sui figli minori, perché soltanto in questo caso viene ad esaltarsi il rapporto genitore - figlio, con riferimento agli obblighi connessi alla potestà di genitore. Il presidio penale a garanzia dell'assistenza morale ed economica, della solidarietà e della coesione familiare, in sostanza, è previsto, quanto alle responsabilità inerenti al rapporto di filiazione, per quei soli casi che assumono una connotazione di particolare gravità, perché evidenziano il non corretto esercizio o addirittura l'abuso della potestà genitoriale.
  2. Un altro modo mediante il quale è possibile realizzare il reato in esame è porre in essere una condotta contraria all’ordine ed alla morale delle famiglie. Ma di cosa si tratta precisamente? La giurisprudenza ha cercato di chiarire il significato dei concetti di “ordine” e di “morale”, entrambi molto astratti e di difficile interpretazione. Sul tema la Cassazione ha precisato che ad esempio, commette reato colui che si disinteressi completamente dei figli e del coniuge, sebbene separato, rendendosi inadempiente nei loro confronti circa gli obblighi di assistenza morale connessi alla sua qualità di coniuge e di padre. Infine, è doveroso fare un breve cenno anche alla c.d. giusta causa. Essa, infatti, sussiste (e quindi non sarà possibile discorrere di reato) quando il comportamento del coniuge, non occasionato dalla condotta dell’altro, renda intollerabile la prosecuzione della convivenza. Ad esempio è stata ritenuta giusta causa di allontanamento dal domicilio familiare una lettera di addio al coniuge con la quale si fa riferimento ad una situazione di intenso disagio che ha reso intollerabile il rapporto matrimoniale e conseguentemente l’impossibilità ad adempiere gli obblighi di assistenza familiare. La seconda condotta disciplinata dalla norma in esame è la malversazione o dilapidazione di beni del figlio minore o del coniuge da parte del genitore o dell’altro coniuge. Si tratta, in parole povere, della condotta del coniuge o del genitore che, in violazione dei propri obblighi, utilizza i beni del figlio o del proprio coniuge per fini egoistici o comunque non in linea con le esigenze familiari, oppure ancora, li sperpera per motivi futili. Si pensi, ad esempio, alla condotta del genitore che, anziché conservare e gestire al meglio il patrimonio familiare, decide di sperperarlo in una notte al casinò. 
  3. Per quanto riguarda l’obbligo di prestare i mezzi di sussistenza, invece, altra condotta descritta dall’art. 570 c.p., si tratta certamente dell’ipotesi più frequente nella prassi giudiziaria. Ebbene, sul tema la Cassazione ha precisato che la nozione penalistica dei mezzi di sussistenza non è assimilabile a quella civilistica di mantenimento, poiché in essa vanno ricompresi non solo i mezzi per la sopravvivenza (si pensi al vitto e alloggio) ma anche gli strumenti che consentono un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana. Viola l’obbligo di prestare i mezzi di sussistenza chi non procura alla prole l’abbigliamento, i libri necessari per l’istruzione, i mezzi di trasporto,  i mezzi di comunicazione etc.
mancata assistenza familiare  

Chi sono i soggetti tutelati

Dalla lettura dell’art. 570 c.p. è chiaro che il suo scopo è quello di tutelare una delle formazioni sociali più importanti del nostro ordinamento giuridico, la famiglia e tutti i membri che la compongono. 

Tuttavia, con il passare degli anni, il concetto di famiglia si è evoluto ed oggi il concetto di famiglia non si identifica più con il concetto di famiglia che ispirò il legislatore del 1930. Infatti, pian piano il concetto di famiglia si è decisamente evoluto rispetto al passato, passando da un ordine “verticale” ad un ordine “orizzontale” ovvero “paritario” tra i membri della stessa. Un ulteriore passo in avanti è stato fatto con l’entrata in vigore della c.d. Legge Cirinnà, la quale ha riconosciuto molti diritti alle coppie omoaffettive, introducendo le c.d. unioni civili e le convivenze di fatto registrate.

A tal riguardo va precisato che il D.lgs. n. 6 del 2017 ha introdotto all’interno del Codice penale l’art. 574 ter rubricato “Costituzione di un’unione civile agli effetti della legge penale”. Tale norma statuisce che, agli effetti della legge penale, il termine matrimonio si riferisce anche alle unioni civili, che, nel caso in cu la qualità di coniuge è ritenuta dalla legge elemento costituivo del reato o come aggravante, essa deve intendersi riferita anche alla parte dell’unione civile. È chiaro, dunque, che la disposizione citata ha ampliato la nozione penalmente rilevante di “matrimonio” ed allargando così anche la compagine dei soggetti tutelati dall’art. 570 c.p. Tuttavia, occorre precisare che è ancora discusso sul se sia possibile applicare il 570 c.p. anche alle convivenze di fatto.

 

Cosa comporta l'adempimento parziale degli obblighi di assistenza familiare

È discusso se l’adempimento parziale degli obblighi di assistenza familiare, ad esempio il versamento parziale dell’assegno di mantenimento, configuri o meno il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare oppure no. In genere è esclusa la punibilità del soggetto che viola gli obblighi di mantenimento della prole e dell’ex coniuge qualora, per le modalità della condotta o per la esiguità del danno, non si manifesta un’offesa seria ed il comportamento comunque non è abituale.

Infatti, in tal caso, al Giudice non è preclusa la possibilità di fare ricorso alla speciale causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis c.p. tuttavia, è tenuto ad effettuare una attenta analisi complessiva della vicenda, vista la peculiarità della fattispecie. Solo allorquando ritenga che non si sia manifestata un’offesa tenue sarà possibile applicare il 570 c.p.

Obblighi assistenza familiare adempimento parziale  

Violazione degli obblighi di assistenza familiare dopo il divorzio

Il divorzio e la separazione, diversamente da come si potrebbe pensare, non fanno venir meno tutti gli obblighi assistenziali che sussistevano quando la famiglia era ancora unita; infatti, in ossequio ad un approccio solidale, il coniuge economicamente più forte deve versare un assegno periodico in favore dell’ex coniuge più debole, oltre che continuare a mantenere la prole che ne abbia effettivamente bisogno. 

Giunti a questo punto potrebbe sorgere una domanda: cosa succede se la persona obbligata al versamento dell’assegno periodico all’ex coniuge non dovesse farlo? Ebbene, in tal caso il coniuge che ha diritto ad ottenere l’assegno è legittimato ad intraprendere una procedura esecutiva contro il soggetto obbligato al fine di ottenere, anche contro la sua volontà, ciò che gli spetta di diritto.

Ma non finisce qui, perchè come anticipato il coniuge avente diritto può addirittura sporgere denuncia.

Infatti, secondo la legge, le pene previste per la violazione degli obblighi di assistenza familiare sono applicabili anche al coniuge che si sottrare all’obbligo di corresponsione di qualsiasi tipologia di assegno dovuto in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di nullità del matrimonio, ovvero, al coniuge che viola qualsiasi obbligo di natura economica in materia di separazione e di affidamento condiviso dei figli.

 

Tutela penale delle unioni civili e dei rapporti di convivenza in caso di violazione degli obblighi di assistenza familiare

Come già anticipato, le unioni civili sono state interessate da svariati interventi legislativi che hanno permesso di equipararle al matrimonio, con ogni conseguenza di legge, civile e penale.

In ossequio all’art. 574 ter del Codice Penale infatti, il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso. Sicchè anche con riferimento alle unioni civili troveranno applicazione gli art. 570 e 570 bis c.p. nel caso in cui un soggetto, parte dell’unione civile, dovesse venir meno agli obblighi di assistenza familiare ai danni dell’altra. 

Per quanto riguarda invece le convivenze di fatto, è doveroso sottolineare che allo stato attuale sono totalmente prive di una specifica tutela penalistica. 

 

Tutela data ai figli nati fuori dal matrimonio in caso di violazione degli obblighi di assistenza familiare

È necessario precisare fin da subito che oggigiorno non esiste alcuna differenza tra figli nati in costanza di matrimonio e figli nati al di fuori dello stesso. Esiste, infatti, nel nostro ordinamento giuridico la totale equiparazione dello stato di figlio. 

In caso di separazione e affidamento condiviso dei figli (soluzione quasi sempre praticata nella prassi) spetta a ciascun genitore provvedere, nei limiti delle proprie capacità economiche, al loro mantenimento finché non siano economicamente indipendenti.

Sul tema è necessario richiamare l’art. 540 c.p. il quale stabilisce che agli effetti della legge penale quando il rapporto di parentela è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità, la filiazione fuori del matrimonio è equiparata alla filiazione nel matrimonio. Pertanto, in virtù di tale norma, la violazione degli obblighi di assistenza familiare concernenti i figli nati in costanza di matrimonio troveranno piena e completa applicazione anche in relazione ai figli nati al di fuori del matrimonio.

 

L'importanza di affidarsi ad un avvocato esperto e competente

Se vuoi avere maggiori informazioni sulle conseguenze civili e penali derivanti dalla violazione degli obblighi di assistenza familiare, magari perché il tuo coniuge non li sta adempiendo come dovrebbe, è importante rivolgersi ad un avvocato specializzato nel diritto familiare, poichè avere un avvocato al proprio fianco significa poter concordare fin da subito la miglior strategia da intraprendere in modo da tutelare sé stessi ed i propri figli al meglio.

Se stai cercando un avvocato specializzato a cui chiedere una consulenza, grazie a Quotalo.it potrai essere messo in contatto coi migliori professionisti della tua zona di residenza per poter finalmente avere la consulenza legale di cui necessiti.

Richiedi Preventivi

Gratuitamente e in 1 solo minuto.