Colpa medica: il confronto tra la legge Balduzzi e la Gelli-Bianco

06 Dicembre 2017 - Redazione

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Che cosa indica Legge Balduzzi a proposito di danno medico?
Quando è possibile richiedere un risarcimento danni per malasanità?

Per rispondere a questi ed altri quesiti abbiamo deciso di scrivere questo contributo…

Attualmente la legge Balduzzi, in estrema sintesi, prevede che il sanitario che si attiene a linee guida risponde penalmente per colpa medica solo qualora sussista imperizia grave, cioè quando questi non si sarebbe dovuto attenere alle linee guida a causa delle macroscopiche specificità del caso concreto (ad esempio: nel caso in cui il protocollo preveda di trattare una determinata patologia con un farmaco, o una classe di farmaci, specifico, ma il soggetto è gravemente allergico al medicinale in questione).

Diverso il caso in cui il medico non si attenga alle linee guida: in quel caso risponde SEMPRE penalmente a prescindere dalla forma (negligenza, imprudenza, imperizia) e dal grado della colpa medica (grave o lieve).

Ora, il 28 gennaio 2016 è stata proposta al Senato la legge Gelli-Bianco (proposta dagli omonimi senatori), che prevede al primo comma che il sanitario che per imperizia cagioni la morte o la lesione personale del paziente risponde di omicidio colposo e lesioni colpose solo per colpa grave.

Se l'imperizia è lieve quindi non ne risponde, mentre ne risponde se la colpa lieve si manifesta nelle forme della negligenza o dell'imperizia: a ben guardare si tratta di circostanze già presenti nella legge Balduzzi, ma che un’interpretazione piuttosto “elastica” da parte della giurisprudenza aveva tralasciato (a vantaggio dei sanitari, e ovviamente a detrimento dei pazienti!).

Resta invece la colpa grave quando si rispettano le linee guida, ma non lo si sarebbe dovuto fare stanti le specificità del caso concreto.

Facciamo alcuni esempi che ci permettano di capire le differenze che intercorrono tra la legge Balduzzi e quella Gelli-Bianco.

Innanzitutto, mentre la prima è applicabile solo ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose, la seconda non specificandoli si applica praticamente a tutti.

Questo consente ad esempio che per l'interruzione colposa di gravidanza non si verifichi più quella situazione alquanto paradossale nella quale il ginecologo risponde penalmente per imperizia, anche solo lieve, fino al distacco del feto dalla placenta, e dopo il distacco solo per imperizia grave. Allo stesso modo impedisce che un radiologo, che sia ricorso ad una tac quando sarebbe stata sufficiente al caso un'ecografia, esponendo “inutilmente” un paziente a radiazioni ionizzanti, sia punibile per sola l'imperizia lieve fino all'esecuzione dell'esame, e successivamente alla refertazione punibile solo se ricorra imperizia grave.

Altra differenza concerne le linee guida: mentre la Balduzzi non indica quali siano le buone pratiche cui attenersi, la Gelli-Bianco lo fa espressamente: "... linee guida elaborate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministero della salute, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge". In questo modo vengono individuate condotte lecite e illecite.

Si va facendo strada dunque il principio secondo cui non è consentito dal sistema che un medesimo fatto possa costituire illecito penale senza che dia luogo a responsabilità civile (mentre potrebbe verificarsi l’opposto): dunque non è possibile parlare di colpa medica in ambito penale senza che sussista anche responsabilità civile, di fatto restringendo ulteriormente l’ambito della prima.

In sintesi, la norma ha:

  • ritenuto ammissibile l’istituto della colpa grave come criterio riduttivo della responsabilità penale
  • avvalorato quell’indirizzo giurisprudenziale più benevolo verso il medico
  • introdotto un ulteriore criterio di riduzione della responsabilità penale per colpa grave, che sussiste qualora non vengano ossequiate le linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.


Cosa significa questo in termini semplici per quanti volessero richiedere un risarcimento per danni da malasanità? Che dimostrare il danno medico diviene più complesso, ragion per cui è bene rivolgersi ad un avvocato esperto della questione.

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“A quanto ammonta il Risarcimento medio nel nostro paese per una contenzioso legale di errore medico sanitario?”.

Per questi e tutti gli altri interrogativi del caso, noi di Quotalo siamo a disposizione…

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