Con l’introduzione della famosa Legge Balduzzi, il panorama della responsabilità sanitaria è stato profondamente ridefinito, segnando una svolta importante nel trattamento giuridico dei casi di colpa medica.
Questo cambiamento ha suscitato dibattiti tra gli esperti di diritto e gli operatori sanitari, in quanto modifica significativamente i criteri di responsabilità e le implicazioni per tutte le parti coinvolte.
In particolare, il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 1430 del 2 dicembre 2014, ha riaffermato il principio secondo cui la responsabilità sanitaria derivante da colpa medica va inquadrata come responsabilità extracontrattuale, ridefinendo di fatto i diritti dei pazienti e i doveri dei medici, soprattutto quando operano come dipendenti di strutture ospedaliere.
Responsabilità sanitaria: contrattuale vs. extracontrattuale
Il Tribunale Meneghino con la sentenza n. 1430 del 2 dicembre 2014, è tornato a occuparsi della Responsabilità sanitaria da colpa medica, alla luce dell’innovazione legislativa apportata dall’articolo 3 della legge 189/2012, la famosa legge Balduzzi, ribadendo l’orientamento già espresso con altre 2 pronunce della scorsa estate: il carattere extracontrattuale della responsabilità del medico dipendente di un Presidio ospedaliero che, in virtù della propria condotta, provochi un danno al paziente.
Una tesi quella accolta dai giudici, che si afferra laddove da oltre 15 anni, giurisprudenza e dottrina erano pressoché unanimi a riconoscere la natura contrattuale della responsabilità del sanitario, con le relative conseguenze; per cui da una ricostruzione contrattualistica, discende un assetto molto favorevole per il paziente, che oltre a poter contare su un termine prescrizionale di 10 anni, era gravato solo dall’onere di dimostrare l’esistenza del rapporto sanitario e di allegare l’inadempimento del medico, che doveva provare che l'inadempimento non c'era stato, o che non aveva concorso al verificarsi dell’evento dannoso.
La nuova qualificazione della responsabilità sanitaria da colpa medica, in termini extracontrattuali invece comporta un termine di prescrizione dimezzato di 5 anni, e un maggiore carico probatorio in capo al danneggiato, che dovrà di fatto dimostrare il fatto illecito in tutte le sue parti, e quindi anche la colpa dell’autore del danno.
Caratteristica |
Responsabilità Contrattuale |
Responsabilità Extracontrattuale |
Fonte dell’obbligazione |
Deriva da un contratto (es. contratto di cura tra paziente e struttura sanitaria). |
Deriva da un fatto illecito (art. 2043 c.c.) o da un evento lesivo non legato a un contratto. |
Prescrizione |
10 anni (art. 2946 c.c.). |
5 anni (art. 2947 c.c.). |
Onere della prova |
A carico della struttura sanitaria o del medico: devono dimostrare di aver adempiuto correttamente. |
A carico del paziente: deve provare il danno subito e il nesso di causalità. |
Regime di responsabilità |
Responsabilità da inadempimento (art. 1218 c.c.). |
Responsabilità per fatto illecito (art. 2043 c.c.). |
Legame tra le parti |
Esiste un rapporto preesistente basato su un contratto (anche implicito). |
Nessun rapporto obbligatorio preesistente tra le parti. |
Esempi tipici |
- Errata esecuzione di un intervento chirurgico concordato.
- Mancata diagnosi o diagnosi errata in ambito ospedaliero. |
- Danno causato da un medico che soccorre un paziente fuori dall’ambito contrattuale.
- Responsabilità per colpa generica in contesti d’urgenza. |
Soggetti coinvolti |
Generalmente strutture sanitarie e medici operanti in regime contrattuale. |
Medici o strutture sanitarie senza vincolo contrattuale diretto con il paziente. |
Standard richiesti |
La struttura deve garantire mezzi e risorse idonee per adempiere alla prestazione concordata. |
È richiesta una condotta diligente, ma non vi è obbligo specifico derivante da un contratto. |
Nesso di causalità |
Si presume salvo prova contraria da parte del debitore (art. 1218 c.c.). |
Deve essere rigorosamente provato dal danneggiato. |
La legge Balduzzi e le sue implicazioni
A riguardo, nel 2012, la legge Balduzzi con l’articolo 3, nell’ottica di prevenire il contenzioso e ridurre gli oneri assicurativi, ha di fatto limitato la responsabilità penale del medico dipendente del Servizio sanitario con l’esclusione della responsabilità penale in caso di colpa lieve, qualora abbia osservato le “linee guida e le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica”.
Il medico infatti non risponde nemmeno penalmente laddove ricorrano le condizioni di cui sopra, in tali ipotesi, restando fermo in ambito civile, l’obbligo sancito dall’articolo 2043 del codice civile, riguardo alla responsabilità extracontrattuale.
L’ambiguità del dettato normativo era quindi quella di stabilire se l'intenzione del legislatore fosse quella di qualificare la responsabilità sanitaria civile del medico, come quella da fatto illecito, meno gravosa per questi e più onerosa per l’ammalato, sia quanto alla prescrizione, che nell’onere della prova.
La giurisprudenza di merito quindi si è divisa ed i giudici milanesi hanno invece valutato che la Balduzzi imponesse una revisione dell’orientamento giurisprudenziale, chiarendo che se il paziente ha concluso col professionista uno specifico contratto d’opera professionale, è da ritenersi indubbia l’applicazione della responsabilità da inadempimento, mentre qualora tale contratto manchi, il rapporto è da ricondursi nell’alveo della responsabilità da fatto illecito.
Nulla è cambiato di fatto per le strutture sanitarie, la cui responsabilità continuerà a essere di natura contrattuale; per cui è chiaro che la tesi del Tribunale milanese va a disciplinare solo una piccola percentuale di casistiche, trovando applicazione solo nei confronti del personale medico “strutturato”, per cui se il paziente conviene in giudizio anche il Presidio ospedaliero avrà facoltà di esperire l’azione contrattuale e sarà tenuta a rispondere per i fatti commessi dai propri ausiliari e dipendenti.
Da chiarire in ultimo che qualora l'ente sanitario non fosse dotato di una copertura assicurativa, tale interpretazione costituisce un limite per il cittadino sotto il profilo della certezza del risarcimento, in quanto, se la struttura ospedaliera non sia poi in grado di farvi fronte, trascorsi 5 anni dalla data del fatto lesivo, al danneggiato viene tolta la possibilità di agire nei confronti del medico.
Implicazioni per il paziente e il medico
La riforma introdotta dalla legge Balduzzi ha generato cambiamenti significativi sia per i pazienti che per i medici. Per i pazienti, la qualificazione della responsabilità medica come extracontrattuale comporta una prescrizione più breve, di 5 anni anziché 10, e un onere della prova più gravoso, poiché devono dimostrare non solo il danno subito ma anche la colpa del medico.
Questo potrebbe rendere più complesso ottenere un risarcimento, soprattutto in assenza di documentazione chiara o testimoni.
Per i medici, invece, il sistema offre maggiori tutele, in particolare nei casi di colpa lieve. L'osservanza delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica può escludere la responsabilità penale.
Tuttavia, rimane l'obbligo civile di risarcimento secondo l'articolo 2043 del Codice Civile, che impone attenzione nel rispettare gli standard professionali.
Conclusione
La gestione delle controversie legate alla responsabilità sanitaria è diventata più complessa a seguito delle modifiche introdotte dalla legge Balduzzi, con implicazioni importanti sia per i pazienti che per i professionisti sanitari.
Districarsi tra prescrizioni legali, oneri probatori e qualificazioni giuridiche richiede competenze specifiche e una conoscenza approfondita del diritto civile e sanitario.
Se ti trovi in una situazione di possibile responsabilità medica, che tu sia paziente o medico, è fondamentale affidarti a un avvocato civilista esperto in responsabilità sanitaria.
Solo un professionista qualificato potrà valutare correttamente il tuo caso, proteggendo i tuoi diritti e garantendo il miglior esito possibile.