Procedure, a chi rivolgersi e costi per lo smaltimento dell'amianto
17 Agosto 2017 - Redazione
“Buongiorno, ho avuto la fortuna di ricevere in eredità la masseria dove mia nonna ha vissuto la sua infanzia e buona parte della vita da nubile: sarebbe più facile e meno dispendioso abbattere tutto e ricostruire secondo canoni moderni, ma non ho intenzione di farlo: voglio piuttosto recuperare tutto quello che sia possibile; purtroppo però ho scoperto che parte della costruzione, come le coperture della struttura principale e dei vari annessi che ci sono sono stati realizzati in amianto, e quindi vi scrivo per capire come dovrei comportarmi, e quali sono le procedura per la bonifica dei tetti in amianto”.
Si tratta di una questione che vogliamo sviscerare bene, dal momento che ne va di mezzo la salute delle persone!
Infatti, pur trattandosi di un aggregato di minerali molto comune in natura, e pur caratterizzandosi per proprietà ignifughe, termoisolanti, fonoassorbenti, e di resistenza alle aggressioni esterne e alla sollecitazione meccanica, doti che ne hanno decretato in passato il successo nel settore dell’edilizia (in particolare per la coibentazione di edifici), si tratta di un materiale le cui polveri, qualora inalate, possono originare gravi compromissioni ai polmoni (anche di natura tumorale!).
Procedura di bonifica dall’amianto
Innanzitutto precisiamo che la sola presenza di amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute: il rischio è connesso allo stato di conservazione, per cui “se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che sussista un pericolo”.
Nel caso della nostra amica, poiché ci pare di capire che la sua sia una costruzione piuttosto datata, che nel corso degli anni ha subito rimaneggiamenti successivi, e che il tetto e le altre coperture risultano danneggiati, e in aggiunta alla circostanza che si desidera implementare dei sistemi ecologici come pannelli o tegole solari, è opportuno procedere ad una bonifica delle coperture in amianto da parte di ditte specializzate che intervengano nel rispetto della normativa sulla bonifica dell’amianto (che nello specifico si sostanzia nei D Lgs 81 2008 e 257/06, nella L.257/92, nelle direttive tecniche del D.M. 6/9/94, e nel decreto ministeriale del 6 settembre 1994 che impone che la Bonifica avvenga in strutture riconosciute idonee, proprio a cagione della pericolosità per la salute umana).
Poiché la bonifica negli edifici privati è un onere che grava esclusivamente sui proprietari, una volta accertata la presenza dell’amianto gli step successivi comprendono:
- comunicazione di rilevata presenza all’Asl di riferimento, da parte del proprietario dell’edificio oppure dell’amministratore nel caso di un condominio (obbligatoria ai sensi della legge inerente la bonifica dell’amianto del 27 marzo 1992 n. 257, tant’è che la violazione è suscettibile di sanzione pecuniaria che può superare anche i 2mila euro. D’altronde oggi giorno, almeno a livello teorico, le punizioni inerenti gli ecoreati si sono inasprite, fino a prevedere per l’impedimento del controllo e l’omessa bonifica la reclusione fino ad un massimo di 15 anni, in aggiunta ad ammende pecuniarie fino a 100 mila euro, e alla possibilità di confisca dei beni)
- designazione di una figura responsabile del rischio amianto da parte del proprietario dell’immobile (o dell’amministratore di condominio)
- definizione (ad opera del responsabile) di un programma di controllo e manutenzione, per prevenire il rilascio e la dispersione di fibre, e la decisione di un intervento di bonifica dell’amianto eternit
- predisposizione dei documenti relativi all’ubicazione dell’amianto, della segnaletica e delle misure di sicurezza (ad opera del proprietario)
- comunicazione agli occupanti dell’edificio dei rischi potenziali e dei comportamenti da adottare (ancora a carico del proprietario)
- individuazione di una ditta qualificata e abilitata ad eseguire i lavori, dunque iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali, in categoria 10 (per orientarsi meglio date un’occhiata a questo documento), con coordinatore e operai specificamente formati (compito del responsabile): operai che adotteranno dispositivi di protezione come tuta (intera, con cappuccio, senza tasche, chiusa ai polsi e alle caviglie con elastici e realizzata in un tessuto che non trattenga fibre); copriscarpe o stivali di gomma; guanti da lavoro; protettori delle vie respiratorie (a semimaschera o a maschera facciale intera)
- redazione di un “piano di lavoro” da presentare all’ASL competente per territorio almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori (spettante alla ditta).
Trascorsi i 30 giorni scatta il silenzio-assenso, per cui può avviarsi la procedura di bonifica dall’amianto, che può avvenire in 3 diverse modalità: incapsulamento, confinamento, rimozione.
Quest’ultima ha il vantaggio di un’eliminazione totale dell’inquinante, ma è gravata da aspetti negativi come l’esposizione dei lavoratori a livelli elevati di rischio, la produzione di contaminanti ambientali e di alti quantitativi di rifiuti tossici, i costi.
Il confinamento consiste nel posizionare una barriera a tenuta tra le aree “sane” e quelle dov’è collocato l'amianto, e presenta il vantaggio di costi relativamente accessibili.
E infine l’incapsulamento, che consiste in un trattamento con prodotti penetranti o ricoprenti, presenta come punti di forza costi e tempi contenuti e minori rischi sia per gli addetti ai lavori che per l'ambiente. I limiti? Consistono soprattutto nella possibilità che l'incapsulamento si alteri o si danneggi col tempo.
Conclusi i lavori il materiale rimosso dovrà essere trasportato in un centro di stoccaggio o direttamente in discariche autorizzate, le quali rilasceranno al proprietario, entro 90 giorni dal conferimento, una copia del Fir (formulario di identificazione rifiuti).
Nel caso specifico della nostra amica, che ci ha specificato in una comunicazione successiva la sua intenzione di rimuovere completamente la copertura della masseria per posizionarne un’altra coibentata, diviene inoltre necessaria una comunicazione di inizio lavori (se si fosse trattato di una rimozione parziale, non si sarebbe dovuta richiedere alcuna autorizzazione edilizia).
Costo della bonifica da amianto
Dal momento che in taluni casi si tratta di un intervento imprescindibile, è importante capire qual è il costo della bonifica da amianto.
Prima di tutto, qualora si tratti di un condominio, la spesa spetta ovviamente ai condomini, in base alla ripartizione millesimale: tuttavia questi possono rivalersi nei confronti della ditta costruttrice solo nel caso nel caso in cui l’amianto sia stato installato dopo il 1992, anno in cui in Italia è stato espressamente vietato per legge l’impiego di questo materiale in edilizia.
Nel caso di un proprietario singolo, la spesa ricade, ovviamente, interamente sulle sue spalle: ma a quanto ammonta?
Il costo della bonifica di una copertura in amianto eternit, ad esempio, ammonta a:
50 metri quadri | da 20 a 25 Euro per mq |
100 metri quadri | da 15 a 22 Euro per mq |
200 metri quadri | da 12 a 17 Euro per mq |
500 metri quadri | da 10 a 14 Euro per mq |
1000 metri quadri | da 9 a 12 Euro per mq |
Si tratta, chiaramente, di prezzi indicativi, che possono variare, al rialzo o al ribasso, non solo in relazione all'azienda ma anche all'altezza della tettoia, alla sua accessibilità, alla difficoltà di smontaggio, alla distanza della località dalla discarica, etc.
Bonifica amianto: contributi
Pur gravando sui privati cittadini, esistono fortunatamente incentivi per la rimozione dell’amianto.
Fino al 31 marzo 2017 è stato possibile presentare la domanda per la detrazione concernente la bonifica dall’amianto del 50% per lavori effettuati entro il 31 dicembre 2016: per cui, a titolo esemplificativo, se l’affezionata di Quotalo spendesse 15mila euro, ne recupererebbe 7500 in 10 quote annuali.
Inoltre la Legge di Stabilità ha approvato anche un emendamento per un credito di imposta del 50% delle spese sostenute nel 2016 per interventi di bonifica dell’amianto anche su beni e strutture produttive.
Leggete questo approfondimento per scoprire i requisiti per accedere agli incentivi per la rimozione dell’amianto.
Storia (triste) dell’eternit
Il brevetto di questo materiale per l’edilizia (Eternit) risale al 1901: da allora in poi lastre, tegole, vasche e tubi realizzati in amianto hanno invaso le costruzioni di mezzo (o tutto) il mondo, fino a quando (già dagli anni ’30) Inghilterra e Germania hanno cominciato a comprendere la pericolosità del materiale e a vietarlo; in Italia invece è solo nel 1992 che qualcosa, anche se lentamente, comincia a mettersi in moto, tant’è che i numeri dicono che soltanto il 2% dei materiali contaminati presenti lungo la penisola è stato sinora rimosso e smaltito in una delle discariche deputate allo scopo, anche perché la legge del 1992 – che ha sancito il bando all’asbesto – non comporta l’automatica rimozione dei manufatti incriminati, rendendo obbligatorio solo il monitoraggio.
Nel frattempo però le persone che si sono ammalate a causa dell’amianto continuano a morire…
È chiaro quindi che si tratta di una questione da non sottovalutare: è per questo che noi di Quotalo abbiamo voluto inserire nella sezione “giardini e ambiente” la sottocategoria “smaltimento amianto”. Una raccomandazione: nel momento in cui chiederete un preventivo vi consigliamo di essere il più precisi possibile, specificando circostanze come l'altezza della tettoia o l’accessibilità del manufatto da bonificare, la difficoltà di smontaggio, la distanza della località dalla discarica, etc., in modo da consentire la massima precisione. Semplicemente compilando il nostro form vi garantirete fino a 3 preventivi gratuiti, da poter confrontare per scegliere quello più conveniente e confacente alle vostre esigenze.