Cos'è il testamento olografo: caratteristiche essenziali

15 Dicembre 2015 - Redazione

Vota

Voto 5 su 2 voti

Richiedi Preventivi

Gratuitamente e in 1 solo minuto.

cos è il testamento olografo cos è il testamento olografo cos è il testamento olografo

Almeno una volta nella vita sarà capitato a tutti di sentir parlare di testamento, cioè di quell’atto, riconosciuto dalla legge, che ci permette di stabilire il destino che avranno le nostre sostanze dopo che saremo passati a miglior vita!

 

Affinché però il testamento venga riconosciuto dalla legge è necessario che sia in ogni momento suscettibile di modifiche da parte del firmatario, e che sia dettato dalla libera volontà di quest’ultimo (e non ad esempio, frutto di coercizione, intimidazione, estorsione, etc.), e può essere redatto solo ed esclusivamente dal proprietario dei beni oggetto dell’atto testamentario (e quindi non può essere redatto da un rappresentante). Proprio in merito ai beni oggetto, essi possono essere d natura patrimoniale o non patrimoniale (come nel caso della designazione di un tutore per un figlio minore o del riconoscimento di un figlio naturale).

 

Qualora un testamento non venga redatto da un notaio, ma di proprio pugno dal possessore dei beni, senza che sia nemmeno necessaria la presenza di testimoni, o che vengano rispettate formule particolari o riportati termini gergali, si parla di testamento olografo. E tuttavia, è necessario che vengano rispettate due caratteristiche: che dal documento si possano evincere le volontà del soggetto, e che esso sia stato scritto interamente per mano del firmatario. I termini non sono stati usati a caso, giacché: anche solo una minima parte scritta con un’altra grafia potrebbe invalidare l'intero testamento; un testamento scritto con strumenti meccanici o elettronici sarà sicuramente confutato (forse solo i dispositivi di riproduzione della grafia potrebbero costituire un’eccezione); è ancora oggetto di dibattito la validità di un testamento olografo in cui la mano del testatore fosse guidata o anche solo tenuta ferma da altra persona. 

 

E nel caso in cui la persona che avesse redatto il testamento avesse commesso degli errori grammaticali, oppure avesse utilizzato, in tutto o in parte, il dialetto? Nessuna delle due evenienze inficerebbe la validità del documento. E se l’avesse scritto in latino, o in greco, o in un’altra lingua morta, oppure in una lingua straniera? Stesso discorso di cui sopra, a patto però che fosse accertata la conoscenza di queste lingue da parte del soggetto (difficilmente una persona con un’istruzione limitata potrebbe vantare un simile bagaglio culturale, per cui, in caso contrario, qualche dubbio sulla veridicità del testamento sarebbe giustificato!).

 

ue elementi che meritano particolare attenzione sono la firma e la data. Se per la prima in questi ultimi anni ci si è orientati verso una maggiore elasticità, per cui si tende ad accettare pure quella siglata o comunque sia realizzata, purché si possa designarne con certezza l'autore, la questione della data è più complessa, giacché nel caso di data mancante o incompleta si arriva all’annullabilità assoluta del testamento, in caso di data impossibile si potrebbe sospettare delle facoltà mentali del testatore, e in caso di data falsa che si traduca in contraffazione da parte di terzi, la potenziale disconoscibilità (venendo a mancare il requisito essenziale dell’olografia).

 

Ma cosa accadrebbe se il testamento venisse giudicato invalido (o se un defunto non lasciasse alcun testamento)? In questo caso si disporrebbe delle sue sostanze attraverso quella che viene definita successione legittima, perché è la legge stessa a stabilire chi sono le persone a cui viene attribuita l’eredità: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle, gli altri parenti del defunto e infine lo Stato (esattamente in quest’ordine in cui sono stati citati).  

 

E quali sono i casi in cui un testamento olografo può essere considerato invalido, oltre i casi in cui manchino i prerequisiti fondamentali che già abbiamo visto? Nel caso in cui, con un atto unico, due persone dispongono dei propri beni in favore di un terzo, oppure l’uno in favore dell’altro. 
Richiedi Preventivi

Gratuitamente e in 1 solo minuto.