Il risarcimento a fronte di danni medici subiti

27 Novembre 2017 - Redazione

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Per avere un’idea di quanti siano i casi, in Italia e nel Mondo, riconducibili alla categoria di danno medico vi rimandiamo alla lettura del nostro articolo “Errori medici e risarcimento dei danni”, dal momento che adesso intendiamo soffermarci su alcuni casi specifici, che riguardano ad esempio il risarcimento per uno sfregio permanente al viso, come denunciare un dentista, la richiesta di risarcimento danni per un’infezione ospedaliera, come farsi indennizzare per un intervento subito in ospedale, ma non prima di aver ribadito che:

  • il concetto di responsabilità medica è limitata ai soli casi in cui un dottore non abbia seguito le linee guida sanitarie e le buone pratiche assistenziali. Questo equivale a dire che solo se l’errore è dovuto a negligenza medica, imprudenza, e imperizia, si può parlare di imputabilità del dottore;
  • in merito alla prescrizione per il reato di danno medico, sussistendo la responsabilità medica, possono darsi due casi: il paziente può chiedere risarcimento sulla base di una responsabilità contrattuale in capo sia alla struttura ospedaliera che al medico, e allora la prescrizione per il reato di danno medico cadrà dopo dieci anni; il paziente avanza richiesta in relazione alla responsabilità extracontrattuale, e deve rispettare un termine quinquennale. Caso particolare è rappresentato dalle malattie lungolatenti, non immediatamente riconducibili ad un errore medico, la cui prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il soggetto "sia venuto a conoscenza del rapporto causale intercorrente tra evento dannoso e comportamento colposo del medico;
  • l’onere della prova in merito alla responsabilità medica spetta al soggetto colpito da danno medico, che dovrà sottoporsi a visite ed esami specialistici, richiedere la cartella clinica, mostrare che esiste un collegamento tra l’errore del dottore e il peggioramento dello stato di salute antecedente;
  • la quantificazione del danno da errore medico


Esempi specifici

Nel momento in cui ci si trovi ad avere a che fare un danno estetico la quantificazione del risarcimento terrà conto della sua riducibilità, sia col tempo (le cicatrici hanno esiti differenti) che per mezzo della chirurgica estetica; del sesso e dell’età dell’offeso (i soggetti in linea di massima maggiormente indennizzati sono le donne giovani e giovanissime); l’intervallo temporale trascorso tra l’accadimento e la perizia (trascorso un anno, un anno e mezzo, e logicamente prevedibile che gli esiti cicatriziali si siano stabilizzati).

In linea generale uno sfregio permanente al viso è giudicato con la massima asprezza, e il risarcimento per una deturpazione non migliorabile né guaribile al volto è quello più alto previsto.

Quello che subisce chi resta vittima di errori chirurgici di questo genere è un danno non patrimoniale, fatta eccezione per attrici, modelle, e tutti quanti della propria estetica vivano, nel qual caso ricorre anche un danno di natura patrimoniale.

Ancora più evidente la connessione tra danno di natura economica e non economica sofferta da un soggetto quella che ricorre in caso di errori medici oftalmologici: quanti lavori possono essere svolti senza guardare? Ben pochi! È per questo che una persona che dovesse subire un danno medico o ospedaliero a carico degli occhi e richiedere un risarcimento da malasanità per danno oculistico ha il diritto di vedersi indennizzati tanto il primo che il secondo tipo di offesa.

Valutiamo un altro caso specifico: un dentista non solo non ha risolto il vostro problema, ma vi ha addirittura costretto ad estrarre tre denti (cosa non prevista) e a spendere altre somme di denaro ingenti per recarvi da un professionista che potesse porre rimedio al danno, e adesso vi domandate come denunciare il dentista responsabile di negligenza medica.

Nel caso specifico “vi basta” rivolgervi ad un bravo avvocato, dal momento che la giurisprudenza stabilisce che se avete già pagato il dentista questi dovrà risarcirvi della somma, mentre se non avete ancora effettuato il saldo siete legittimati a rifiutarvi.

Ancora più deleterio, se possibile, l’errore medico quando coinvolge puerpera e feto (o nascituro), che possono intervenire durante la gestazione, o il parto, o anche in fasi successive alla nascita. Ancora più in questo caso è necessario valutare in primis le ripercussioni fisiche a danno del soggetto o dei soggetti coinvolti (in questo caso il lasso di tempo potrebbe essere maggiore rispetto agli altri tipi di danno medico, come ad esempio quello estetico), e in secondo luogo i danni morali, intese come sofferenze patite, anche dalla coppia genitoriale, al fine di stabilire correttamente l’entità del danno medico Vogliamo chiudere con un esempio in merito al risarcimento danni richiesto per un’infezione contratta in ospedale, rapportandolo ai termini di prescrizione di cui si è detto sopra: la Corte di Cassazione ha accolto la domanda di risarcimento presentata oltre il termine prescrizionale quinquennale, da un soggetto a cui era stata effettuata una trasfusione con sangue infetto, dal momento che questi aveva dimostrato di essere venuto a conoscenza della situazione solo per mezzo di una comunicazione di un centro di una struttura ospedaliera presso la quale era solito recarsi, essendo talassemico e quindi bisognoso di periodiche trasfusioni. Questo anche per infondervi speranza: non bisogna gettare la spugna prima di aver esperito almeno un tentativo di ottenere giustizia… è quello che vi invitiamo a fare noi di Quotalo, rivolgendovi agli avvocati civilisti e penalisti che hanno scelto di aderire al nostro network anche per fronteggiare casi come quelli che abbiamo citato, oltre quelli che con grande frequenza si registrano in ortopedia, oncologia, chirurgia generale, emergenza e pronto soccorso.

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