Danno biologico: come ottenere il risarcimento
20 Dicembre 2022 - Redazione
A cosa ci si riferisce esattamente quando si parla di danno biologico? In questo articolo cercheremo di chiarire tutte le tematiche ad esso correlate, come le differenze che intercorrono tra danno biologico permanente o temporaneo, danni macropermanenti, lesioni micropermanenti. Affronteremo le questioni relative al calcolo del danno biologico, ci soffermeremo sulla perizia del medico legale e faremo esempi concreti relativi a casistiche specifiche e cosa queste comportano in termini di invalidità e risarcimento. Infine daremo uno sguardo alla norma di riferimento, descritta all'interno dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni. Ma andiamo con ordine.
- Indice contenuti
- Caratteristiche generali del danno biologico
- Lesioni micropermanenti e macropermanenti
- Tabelle di Milano per il danno biologico
- Esempi concreti di danno biologico
- Disciplina normativa del danno biologico
- Precisazioni e conclusioni
Si dice che sussista un danno biologico se si verificano una lesione di tipo fisico, una lesione di tipo psichico, una compromissione delle attività vitali oppure un nesso di causa-effetto tra il primo elemento ed il secondo.
È opportuno specificare che quando si parla di parla di compromissione delle attività vitali, si intende una situazione in cui un individuo subisce una modificazione dell'aspetto esteriore, una riduzione della capacità di relazionarsi con altri individui oppure della sua attitudine al lavoro; ancora, si parla di danno biologico quando il soggetto in questione perde possibilità lavorative o quando vede inibita o compromessa totalmente la propria capacità sessuale, oltre che quando riporta conseguenze sulla sfera psichica, per quanto questo risulti di difficile valutazione.
Trattandosi di un danno non patrimoniale, cioè che non intacca direttamente le proprietà del soggetto ma piuttosto il suo diritto costituzionalmente garantito alla salute e all'integrità fisica, è risarcibile secondo quanto previsto dal diritto civile all'articolo 2059, che si differenzia dall'articolo 2043 poichè questo concerne solo i danni di natura economica.
L'articolo 2043 rispecchia bene il fatto che, in passato, la giurisprudenza ritenesse risarcibili solo danni emergenti in chiave prettamente economica ed il lucro cessante inteso come perdita di possibilità di guadagno; col tempo si è poi iniziato a valutare e quantificare le ripercussioni sull'integrità fisica a prescindere dalla capacità lavorativa del soggetto, per tutelare tutti quei soggetti non lavoratori.
Lesioni micropermanenti e macropermanentiLa Legge infatti fornisce dei criteri certi di liquidazione del danno biologico in caso di lesioni micropermanenti, ovvero che non superano i 9 punti di invalidità e siano danni conseguenti ad un sinistro stradale, un infortunio sul lavoro, o una responsabilità medica.
Una volta individuata la somma corrispondente al danno biologico, è possibile quantificare agevolmente anche il danno morale, considerando che esso ammonta da circa un quarto fino alla metà del danno biologico.
Al totale, sommando quindi danno biologico e danno morale, andrà poi aggiunto il calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
Per quanto concerne invece il calcolo del danno biologico in presenza di lesioni macropermanenti, quando il calcolo del danno biologico è quindi superiore al 9% di invalidità, le cose si complicano.
Si possono tenere come riferimento le tabelle inerenti a Milano che sono le più usate, e a Roma, che tuttavia presentano alcune differenze rispetto a quelle milanesi: ad esempio, per l’invalidità permanente vengono prese in considerazione tre voci, mentre il capoluogo Lombardo ne annovera solo due.
Riportiamo qui sotto delle tabelle a titolo esemplificativo circa le liquidazioni dei danni non patrimoniali da morte di un congiunto:
Tabelle di Milano per il danno biologico
LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE DA MORTE DI UN CONGIUNTO - VALORE PUNTO: 3.365,00 € | ||
Relazione parentela | Punti | |
Relazione parentela con il de cuius (il punto può essere diminuito fino alla metà in relazione alla situazione concreta correlata alla sussistenza di un serio rapporto affettivo) | Genitore | 20 |
Figlio | 18 | |
Avo | 6 | |
Fratello | 7 | |
Nipote | 6 | |
Zio | 6 | |
Cugino | 2 | |
Coniuge | 20 | |
Convivente (Previa prova dell'effettiva esistenza di un serio e prolungato vincolo di natura tara familiare) | 20 | |
Età della vittima | Età della vittima | Punti aggiuntivi |
0-20 | 5 | |
21-40 | 4 | |
41-60 | 3 | |
61-80 | 2 | |
Oltre 80 | 1 | |
Età del congiunto | Età del congiunto | Punti aggiuntivi |
0-20 | 5 | |
21-40 | 4 | |
41-60 | 3 | |
61-80 | 2 | |
Oltre 80 | 1 | |
Convivenza composizione del nucleo familiare | Convivenza | Punti aggiuntivi |
Convivenza tra congiunto e de cuius | 4 | |
Assenza di altri familiari conviventi | 3 | |
Assenza di altri familiari rientranti nella parentela fino al secondo grado | Aumento da un terzo alla metà del punteggio complessivo | |
Non convivenza (la riduzione è destinata a consentire una diversificazione tra non conviventi) | Possibilità di riduzione fino a 1/2 del punteggio complessivo |
LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE PER MORTE DI UN CONGIUNTO: | ||
A favore di ciascun genitore per la morte di un figlio | da 163.990 a 327.990 | |
A favore del figlio per la morte di un genitore | da 163.990 a 327.990 | |
A favore del coniuge (non separato) o del convivente sopravvissuto | da 163.990 a 327.990 | |
A favore del fratello per morte di un fratello | da 23.740 a 142.420 | |
A favore del nonno per morte di un nipote | da 23.740 a 142.420 |
Per gli altri danni è necessario fare riferimento a tabelle elaborate da diversi tribunali, ma le più adoperate per il calcolo del danno biologico sono comunque le tabelle riferite a Milano.
Esempi concreti di danno biologico1 - Frattura della branca ischio pubica: generalmente causata dalla caduta su un terreno piano, determina la rottura dei rami pubici e ischiatici, che agiscono come archi secondari; sono presenti dolore inguinale e dolore durante la camminata; la guarigione tipicamente non causa invalidità funzionale permanente, ma sono consigliati analgesici e antinfiammatori non steroidei per alleviare il dolore, e riposo a letto per evitare complicanze; la sufficiente autonomia viene raggiunta dopo 1-2 mesi di riabilitazione. I punti per danno biologico in questo caso ammontano al 3.00%
2 - Frattura del malleolo tibiale: il danno biologico si palesa con improvviso e forte dolore alla caviglia o alla gamba nel momento in cui si verifica l’infortunio, zoppia, impossibilità di appoggiare il peso sulla gamba lesa, gonfiori, ematomi; Se la frattura è composta o è molto limitata può essere trattata senza intervento chirurgico, immobilizzando con un gesso o un tutore ed evitando l’appoggio; in caso di frattura scomposta non curata i postumi sono invece più importanti e comprendono deformità, dolore cronico, zoppia, rigidità o limitazione del movimento, gonfiore.
Per questo spesso si consiglia l’intervento chirurgico, poichè in base alla frattura i frammenti ossei possono essere fissati con un fissatore esterno, una placca e alcune viti, oppure con delle bacchette metalliche chiamate fili di Kirschner; il ritorno all’attività lavorativa o sportiva avviene dopo un periodo di tempo che può andare da otto settimane a diversi mesi e dovrebbe essere sempre guidato e controllato dal fisioterapista e dal medico specialista.
Riassumiamo i punti per danno biologico in due schemi:
FRATTURA PERONE: | ||
DIAFISARIA | 3,00% | |
ESTREMITA' INFERIORE (malleolo laterale o faccetta articolare) | 5,00% | |
ESTREMITA' INFERIORE (malleolo mediale o faccetta articolare) | 5,00% |
FRATTURA TIBIA: | ||
DIAFISARIA | 2,00% | |
ESTREMRTA' SUPERIORE (capitello o faccetta articolare tibiale) | 3,00% | |
ESTREMITA' INFERIORE (malleolo mediale o faccetta articolare inferiore) | 5,00% | |
FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE COMPOSTA | 5,00% | |
FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE SCOMPOSTA | 6,00% |
3 - Asportazione del rene: la rottura del rene con nefrectomia viene quantificata con il 15,00% di punti per danno biologico; la nefrectomia è un tipo di intervento estremamente delicato che interessa i reni, sia entrambi che uno solo, in tutto o in parte, e che espone, tra gli altri, al rischio di emorragia, embolia polmonare e infezioni ai polmoni.
4 - Danno biologico da incidente stradale: in questo caso bisogna chiaramente valutare le lesioni riportate, e a questo proposito alleghiamo un schema parziale dei punti per danno biologico che vengono di conseguenza attribuiti:
LESIONI APPARATO SCHELETRICO: | ||
FRATTURA OSSO FRONTALE O OCCIPITALE O PARIETALE O TEMPORALE O LINEE DI FRATTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA | 7,00% | |
FRATTURA CORPO (PER OGNI VERTEBRA) | 8,00% | |
FRATTURA DI UNA COSTA (SCOMPOSTA) | 1,50% | |
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA SCOMPOSTA | 5,00% | |
MIGNOLO | 2,00% |
LESIONI PARTICOLARI: | ||
ROTTURA MILZA CON SPLENECTOMIA | 10,00% | |
EPATITI TOSSICHE O INFETTIVE (con test enzimatící e sieroproteici alterati e con bilirubinemia oltre i valori normali) | 10,00% | |
PERDITA TOTALE DELLA FACOLTA' VISIVA DI AMBEDUE GLI OCCHI | 100,00% | |
PERDITA LINGUA (oltre i due terzi) | 70,00% | |
USTIONI ESTESE A PIU' DEL 25% DELLA SUPERFICIE CORPOREA (documentate fotograficamente) | 30,00% | |
LESIONI DEL CROCIATO ANTERIORE O POSTERIORE O DEL PIATTO TIBIALE (trattate chirurgicamente) -non cumulabili tra loro- | 8,00% | |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL POLLICE | 13,00% |
LESIONI DEL SISTEMA NERVOSO PERIFERICO: | ||
PARALISI COMPLETA NERVO MEDIANO | 40,00% | |
PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA MODERATA E POSSIBILITÀ DI DEAMBULAZIONE CON APPOGGIO | 40,00% | |
USTIONE 2° O 3° GRADO DI 31-50% DELLA SUPERFECIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE | 15,00% |
Disciplina normativa del danno biologico
Per avere invece un’ idea chiara del risarcimento del danno biologico conseguente al sinistro stradale, è bene riferirsi all’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni Private, che stabilisce che:
A) A titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9% un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a 795,91 euro;
B) A titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di 39,37 euro per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100%, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
Precisazioni e conclusioni
- La legislazione prevede il risarcimento del danno in caso di menomazione secondo l'articolo 5 del Codice Civile;
- È escluso il risarcimento del danno biologico permanente di natura psichica (non diagnosticabile strumentalmente)
- La Legge n. 27/2012 art. 32 comma 3-ter e 3-quater esclude il risarcimento per danno biologico permanente per danni di lievi entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, vale a dire la perizia medico legale.
In caso di totale responsabilità altrui nella produzione del sinistro, tutte le spese per accertamenti medici e cure saranno rimborsate dalla compagnia tenuta a risarcire i danni, a patto che la relazione di parere medico legale, cioè la valutazione scritta del medico legale incaricato dal danneggiato in base alla documentazione medica da questi fornita, risulti convincente e vincente.
Va chiarito infine che l’osservazione dei problemi che residuano dopo un incidente stradale, come anche l’analisi della documentazione medica, non sono “operazioni matematiche”, e infatti una stessa lesione può valere un numero di giorni di inabilità temporanea e una certa quantità di punti di invalidità permanente per un medico, e un’altra per un altro medico: ecco perché è importante rivolgersi ad un medico legale di fiducia e ad un professionista legale specializzato in diritto civile che sia preciso e competente.