Risarcimenti per danni estetici
08 Gennaio 2024 - Redazione
“Salve, il giorno […], mentre tornavo da lavoro, un uomo alla guida di una […] bianca, in un tentativo di sorpasso azzardato, ha violentemente tamponato la portiera sinistra della mia autovettura, onde evitare un’altra automobile che sopraggiungeva nella carreggiata. Questo ha provocato lo sbandamento della mia macchina, che ha finito la sua corsa contro il guardrail. Nella collisione ho sbattuta la testa conto il volante, con una ferita che dal sopracciglio destro arriva oltre l’attaccatura dei capelli (tant’è che è stato necessario che per apporre i 20 punti di sutura mi venissero pure in parte rasati i capelli). Non solo ho patito per il fatto che dopo due settimane ho dovuto rinunciare ad uno shooting fotografico (di professione sono una indossatrice), ma ad oggi, la cicatrice provocatami è assai tristemente visibile…”.
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Nel caso in questione il risarcimento del danno estetico da incidente stradale si traduce in un danno patrimoniale vero e proprio, e deve essere valutato con gli stessi meccanismi della capitalizzazione anticipata della rendita previsti per la riduzione della capacità lavorativa specifica.
Al di là però di questa specificità, la questione non è così scontata: il danno estetico, più o meno grave che sia, va risarcito; tuttavia, la Cassazione ha sottolineato come, normalmente, non abbia senso parlare dell’esistenza di un danno ulteriore, oltre quello biologico, identificandolo come psicologico, estetico, relazionale o di compromissione della sfera sessuale e affettiva in quanto costituiscono tutte conseguenze di una lesione della salute della vittima. Ne consegue, sempre secondo la Cassazione, che “un risarcimento di un danno estetico causato da un incidente stradale separatamente da quello biologico già accertato è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, che rendano il danno più grave rispetto a quanto generalmente accade a persone della stessa età che siano incorsi nelle medesime circostanze”. La questione esigenze attenzione, anche nel caso in cui si tratti di risarcimento per danni biologici provocati da incidenti sul lavoro, dal momento che la valutazione dell’entità viene relazionata quasi sempre alla capacità lavorativa del soggetto, e questo non ha permesso lo sviluppo di un’affermata valutazione tabellare del danno estetico: si pensi ad esempio che sussiste una differenza di appena il 5% tra il risarcimento di un infortunio che determina la perdita dell’occhio senza possibilità di applicare una protesi, rispetto a quando tale possibilità esiste.
Tornando alla possibilità di risarcimento di un danno estetico per occorso incidente stradale, in considerazione del fatto che si sta parlando di un pregiudizio della fisionomia e della bella presenza della persona (che può riguardare tanto zone esposte, come viso, collo e mani, sia regioni coperte, come addome, cosce e mammelle), le cicatrici conseguenti determinano un danno estetico che dipende da:
- caratteri della cicatrice: sede, forma, dimensione: non solo quelle sul viso sono reputate più gravi di quelle in altri sedi corporee, ma su viso stesso quelle che insistono nella zona orbito-palpebrale, nasale e labiale, sono ad esempio ritenute più “inibenti” rispetto a quelle della fronte e del mento;
- caratteri della cute;
- fattori individuali: sesso, età, stato civile, professione, implicazione psicologica: la condizione peggiore è quella delle giovani donne, nubili, che svolgono attività lavorativa a contatto con il pubblico;
- evolutività e possibilità di miglioramenti chirurgici; ai fini del risarcimento del danno estetico provocato da incidente stradale verranno valutate maggiormente le cicatrici più deturpanti e meno suscettibili di miglioramenti chirurgici (20%), mentre quelle periferiche, di forma lineare, senza perdita di sostanza, e magari in soggetti non più giovani, dal momento che sono suscettibili di miglioramenti anche del 60-80%, saranno risarcite di meno;
- stato anteriore; la presenza di deformazioni, irregolarità o altre cicatrici attenuerà il danno estetico da nuova cicatrice.
Dunque, il danno estetico, quale lesione della integrità psico-fisica, rientra nella categoria del danno alla salute; se è secondario a reato rientra in quella dei danni morali; se inficia la capacità lavorativa, come visto, deve prevedere anche un risarcimento per mancato reddito.
Le cicatrici ed esiti cicatriziali in genere, come conseguenza di un incidente stradale o altro evento lesivo, sono valutati nell'ambito del danno estetico, facente parte più in generale del danno biologico: dunque per la loro valutazione bisogna rifarsi alle tabelle delle lesioni biologiche. Per ulteriori informazioni o per chiedere un consulto dai nostri legali compila il nostro form