Il risarcimento per danno figurativo
19 Settembre 2017 - Redazione
Si tratta, in buona sostanza, dell’impossibilità di godere di un immobile, nonostante si tratti di una nostra legittima proprietà dello, a causa dell’occupazione abusiva da parte di terzi che non vantano alcun titolo sul bene.
La strada che bisogna esperire in questo caso è quella legale, finalizzata al rilascio del possesso (illegittimo) dell’immobile da parte dell’occupante abusivo, e anche il risarcimento dei danni subiti, come nel caso specifico le somme necessarie per il fitto del monolocale, nonché, il rimborso delle spese deputate all’ingaggio dell’avvocato.
In merito al danno figurativo il Giudice Civile di Brindisi ha inoltre stabilito nella Sentenza del 19 Dicembre 2011 che il danno subito dal Proprietario è individuabile di per sé e che la determinazione quantitativa del risarcimento avvenga in relazione al valore “locativo” del bene, senza necessità che il Proprietario produca in giudizio alcuna prova del danno subito. Ed è in base alla durata dell’occupazione illegittima che viene commisurato il danno patito, giacché, se l’immobile fosse stato libero, avrebbe apportato un reddito per il legittimo Proprietario, mediante ad esempio la sua locazione, o nel caso specifico azzerando l’esborso del malcapitato.
Inoltre è opportuno considerare che il risarcimento per danno figurativo è suscettibile di rivalutazione monetaria, che significa che nel corso del tempo si determina un aumento del valore nominale di un capitale, generalmente attraverso determinati indici come quelli ISTAT, che consentono di conservare il valore reale del capitale in questione.
L’occupazione abusiva si può dividere in due categorie: quella in cui l’utilizzazione del bene è priva di motivazione sin dal principio, e quella in cui lo stanziamento, originariamente consentito dal proprietario, si sia poi trasformato in illegittimo a causa di modifiche riguardanti il contratto originario.
Rientrano in questa seconda fattispecie quei casi in cui un immobile (o altro oggetto) viene ceduto con un contratto preliminare di compravendita, di cui viene poi chiesta la restituzione per inadempimento del promittente compratore (un esempio per intenderci: nell’accordo preliminare si era stabilito che il compratore versasse un acconto, poi in realtà non corrisposto, per cui il proprietario richiede la risoluzione del preliminare).
E concludiamo ricordando che l’occupazione abusiva che sostanzia il danno figurativo non riguarda solo gli immobili o i terreni nella loro interezza, ma anche in riferimento a parti di essi.
Come specificato già in apertura, l’unica via che si può esperire è quella legale, per cui è necessario affidarsi ad un avvocato capace, esperto, competente.
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