Danno e quantificazione del danno all'immagine professionale
10 Ottobre 2017 - Redazione
Approfondiamo il discorso proprio in merito al danno reputazionale e agli strumenti giuridici che permettono una quantificazione del danno d’immagine nell'ambito del lavoro e la tutela sia in ambito penale che civile.
Il decoro professionale è da intendersi come l’immagine che un soggetto ha costruito di sé nel proprio ambiente lavorativo, e il soggetto che ha subito una lesione della propria reputazione professionale ha diritto al risarcimento del danno: tuttavia, affinché sia possibile agire in ambito penale debbono sussistere gli estremi del reato di diffamazione (art 595 del codice penale); mentre chiunque -lavoratore subordinato, libero professionista, imprenditore- può agire in giudizio per la difesa del proprio decoro professionale e richiedere un risarcimento del danno d’immagine subito (sia patrimoniale che non patrimoniale, inteso quest’ultimo come danno morale e danno più propriamente di immagine, qualora l’offesa arrecata nell’ambito lavorativo coinvolga pure la reputazione personale).
La persona il cui diritto è stato leso può agire in giudizio: tuttavia il danno deve essere provato (cioè è necessario dimostrare come da quel comportamento lesivo sia conseguita per la persona che l’ha subito una perdita patrimoniale: per esempio, una diceria di un collega che impedisce al soggetto di godere di una promozione, e quindi dell’incremento salariale conseguente).
Facciamo alcuni esempi:
- Soffre di una lesione dell’immagine professionale il segretario comunale illegittimamente rimosso da un'Amministrazione comunale successivamente collocato in disponibilità e ricollocato presso incarichi minori rispetto a quello originario: questi ha diritto al risarcimento del danno alla professionalità ed all'immagine, in quanto il declassamento lede sia il prestigio lavorativo che il prestigio goduto in ragione delle funzioni esercitate;
- Configura altresì danno dell'immagine professionale, e al contempo di quella pubblica, oltreché violazione del diritto di difesa, la divulgazione a terzi, da parte dell'amministrazione datrice di lavoro, di una contestazione disciplinare, oltretutto non seguita da pari divulgazione del provvedimento di archiviazione del procedimento: il danno va quantificato tenendo conto della posizione lavorativa occupata dal danneggiato e della rilevanza pubblica delle mansioni svolte;
- Anche la pubblica l’Amministrazione, i cui pubblici funzionari si macchino di condotta illecita, soffre di un danno all’immagine, suscettibile di una valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso.
Se ritenete di rientrare in uno dei casi citati, o comunque di aver subito un danno reputazionale e desiderate che un legale proceda alla quantificazione del danno d’immagine, il consiglio è di collegarvi al nostro sito: nella sotto-sezione “professionisti”, alla quale si accede cliccando sulla voce “cerca fornitori” che si trova in homepage, troverete alla destra dello schermo un elenco con gli specialisti delle più svariate competenze che sono entrati a far parte del nostro database.
Tra le figure legali è possibile selezionare quattro specializzazioni:
- Avvocato civilista
- Avvocato del lavoro
- Avvocato penalista
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Ad esclusione dell’ultimo, le prime tre possono fare tutte al caso vostro: scegliete a chi affidarvi in base alle recensioni di quanti si sono già fatti seguire da loro, in base ai preventivi realizzati, alla vicinanza a casa vostra o alle sedi di Tribunale nelle quali si svolgeranno le udienze, ma soprattutto in base all’empatia, che in un rapporto consulente legale-cliente è assolutamente fondamentale