Il risarcimento per danni morali

07 Dicembre 2017 - Redazione

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Una coppia di genitori fecero causa all’ASL per ottenere l’indennizzo per i danni riportati dal figlio minore che, a causa della mancata diagnosi di torsione dei testicoli, ne perse uno per sopraggiunta necrosi: sia in primo grado che durante il ricorso in Cassazione la famiglia si vide accordare non solo il danno biologico, ma anche il risarcimento per il danno morale subito dal ragazzo: analizziamo le circostanze e cerchiamo di capire il rapporto che sussiste tra danno morale e danno biologico, come avviene il calcolo del danno morale, il tipo di prova da addurre per confermare la sussistenza del Danno morale e farselo liquidare.

Se il rapporto tra danno morale e danno biologico consiste nel fatto che il primo è ricompreso nella categoria più generale del secondo, che in buona sostanza ingloba il danno non patrimoniale, vale a dire tutto ciò che non è immediatamente quantificabile dal punto di vista economico, allora la domanda sorge spontanea: perché i giudici hanno accordato anche il risarcimento per danno morale?

La risposta è: pur essendo vero che nella liquidazione del danno non patrimoniale le lesioni a carico del diritto alla salute vanno liquidate in base a parametri obiettivi e tabellari, che garantiscono uniformità e uguaglianza di trattamento, è altrettanto lapalissiano che, in virtù della personalizzazione del danno, alcune situazioni possono presentare un pregiudizio maggiore rispetto ad altre, per cui ci si può discostare dai valori tabellari, incrementandoli.

E tale scostamento può basarsi anche su una prova di danno morale che sia di natura presuntiva: in altri termini, per la quantificazione del danno morale si può procedere deducendo da un fatto noto -la lesione fisica e le sue ripercussioni- il fatto ignoto, ovvero l'entità della sofferenza e dell’afflizione che ne derivano.

In buona sostanza, vige il principio secondo cui il risarcimento del danno morale deve avvenire secondo equità circostanziata ed integrale, per cui deve essere tanto più elevato quanto maggiore è la lesione.

L’indirizzo in questione si sostanzia in due d.P.R. (37 del 2009 e 191 del 2009) nei quali si precisa che "la percentuale di danno biologico è determinata in base alle tabelle delle menomazioni” e che “la determinazione della percentuale di danno morale viene effettuata, caso per caso, tenendo conto dell'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in misura fino a un massimo di due terzi del valore”

Inoltre la Cassazione ha ribadito la “autonomia ontologica del danno morale”, tant’è che per esso è necessario allegare prove e dimostrare fatti ulteriori rispetto a quelli relativi al danno biologico: la Corte di Cassazione, con Sentenza dello scorso 30 luglio, ha ribadito questa indipendenza all’atto della liquidazione del danno.

Vediamo il caso: un giovane di 18 anni subisce un incidente a causa di un autocarro non arrestandosi allo Stop, riportando una invalidità permanente del 90% oltre a gravi danni psichici. Il Tribunale liquida una somma a favore della vittima e una a favore dei genitori. La Corte d’Appello riduce però la somma a favore dell’infortunato, sintetizzando i danni biologici e i danni morali. Infine, in sede di ricorso, la Cassazione ha chiarito che il danno morale, pur costituendo un pregiudizio non patrimoniale al pari di quello biologico, non è ricompreso in quest’ultimo e va liquidato autonomamente, anche perché esiste una differenza tra il dolore interiore e l’alterazione della vita quotidiana.
Pertanto, la Cassazione ha accolto il ricorso...

In buona sostanza quindi il danno non patrimoniale, oggi, è composto da: danno morale soggettivo inteso quale dolore, sofferenza interiore; danno biologico, cioè malattia medicalmente constatabile; danno esistenziale, vale a dire ogni limitazione e impedimento rispetto alle abitudini di un soggetto e ai suoi assetti relazionali.

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Danno da mobbing

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