Denuncia a piede libero: cos'è, cosa comporta, quando si sporge
17 Gennaio 2024 - Redazione
Denuncia a piede libero: cos'è e cosa la contraddistingue
Spesso capita che una persona assista involontariamente ad un fatto previsto dalla legge come reato, senza sapere cosa fare e come comportarsi al riguardo. Purtroppo, molte persone decidono di non intervenire e di non denunciare ciò che hanno visto per il timore di essere coinvolti in processi o per ritorsioni da parte di chi è stato denunciato: in realtà, però, non è proprio così.
Occorre innanzitutto precisare e chiarire che nessuno, fatti salvi i soggetti previsti dalla legge, può essere obbligato a raccontare alle forze dell’ordine ciò che ha visto poiché è sempre una libera scelta. In altre parole chi assiste ad un fatto criminoso è completamente libero, agli occhi della legge, di poter ignorare quanto visto o far intervenire la (complessa) macchina della giustizia.
È qui che viene in rilievo la cosiddetta denuncia a piede libero, ovvero la volontà di raccontare quanto è stato visto e ciò che ha commesso un soggetto che, ad ora, è ancora in piena libertà.
- Indice contenuti
- Definizione di denuncia a piede libero
- Che differenza c'è tra denuncia e querela
- Quali sono le conseguenze di una denuncia a piede libero?
- Quanto durano le indagini preliminari
- Come difendersi da una denuncia a piede libero
- Cosa sono le misure cautelari
- Quando il denunciato non è a piede libero
- Quando rivolgersi ad un avvocato per una denuncia a piede libero
Definizione di denuncia a piede libero
Come anticipato, quando si parla di “denuncia a piede libero” si fa riferimento alla denuncia che vede come protagonista un soggetto che ha commesso un fatto criminoso ed in piena libertà.
Occorre precisare che tale terminologia non trova riscontro nel Codice penale o nel Codice di procedura penale, infatti è un’espressione più che altro colloquiale anziché giuridica.
Nonostante non abbia nessun supporto normativo, il termine “denuncia a piede libero” ha riscontrato un buon successo, complice anche i giornalisti che spesso lo utilizzano, in quanto rende ben chiara l’idea della situazione.
Come è facile intuire, quasi tutte le denunce sono “a piede libero” poiché è chiaro che il soggetto denunciato, per poter commettere un fatto previsto dalla legge come reato o comunque un illecito, deve stare in libertà.
La denuncia può essere presentata sia oralmente sia con atto scritto presso la stazione dei carabinieri più vicina, e non sono imposte particolari formalità o formule sacramentali, è solo necessario raccontare nei minimi dettagli, nei limiti del possibile chiaramente, ciò che è accaduto descrivendo bene anche i dettagli che potrebbero sembrare banali e scontati. Ogni informazione potrebbe essere molto utile per le forze dell’ordine al fine di intraprendere, ove necessario, le opportune indagini preliminari.
Lo scopo della denuncia a piede libero è dunque quello di rendere noto alle forze dell’ordine un reato al fine di permettergli di agire. Per poter sporgere una denuncia a piede libero è possibile scegliere tra due alternative:
- Raccontare a voce tutto quello che è successo direttamente all’ufficiale di polizia giudiziaria il quale, a sua volta, è tenuto a redigere apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dal soggetto denunciante;
- Consegnare in mano propria o da un procuratore legale una denuncia scritta presso la caserma dei carabinieri.
In ordine al contenuto della denuncia invece, l’articolo 333 c.p.p. stabilisce che non deve avere un contenuto tipico, più precisamente la norma citata prevede che ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia.
La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale.
Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'articolo.
Che differenza c'è tra denuncia e querela
Dopo aver chiarito qual è il significato di denuncia a piede libero, è necessario chiarire qual è la differenza che intercorre tra la querela e la denuncia.
Anche se spesso si tende a confonderli o a sovrapporli, non si tratta di due sinonimi.
- La denuncia a piede libero può essere sporta da chiunque assista ad un fatto previsto dalla legge come reato, raccontando quanto visto alle forze dell’ordine. Occorre precisare che ciò è possibile solo con riferimento ai reati procedibili d’ufficio (come, ad esempio, la rapina) ovvero punibili a prescindere dal “consenso” della vittima.
- In caso di reati procedibili a querela della persona offesa (come, ad esempio, il reato di truffa) è necessario, per poter far partire le indagini preliminari, che la vittima sporga formale querela ai sensi dell’articolo 336 del Codice di Procedura Penale. La norma citata, infatti, dispone che la querela venga proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.
Volendo essere più tecnici ed utilizzando un linguaggio giuridico è possibile dire che la querela è una condizione di procedibilità per punire il reato, sicché attraverso la stessa la vittima dichiara in modo esplicito di voler procedere nei confronti del soggetto presunto colpevole.
Senza la querela invece non è possibile in alcun modo punire il soggetto autore del reato; viceversa la denuncia, a piede libero o non, è un mezzo di “conoscenza” del reato, ovvero attraverso quest’ultima è possibile rendere edotte le forze dell’ordine di quanto accaduto (sempre, come già accennato, nei limiti dei reati procedibili d’ufficio).
Quali sono le conseguenze di una denuncia a piede libero?
A questo punto è necessario esaminare cosa succede dopo aver sporto una denuncia a piede libero. In molti credono che, subito dopo la denuncia, il presunto colpevole possa finire immediatamente in carcere, mentre la realtà dei fatti è un po' diversa. Per poter giungere alla sentenza definitiva di condanna, o di assoluzione, è necessario attendere molto tempo, soprattutto visti i tempi media di giustizia nel nostro Paese.
Ad ogni modo, dopo la denuncia il primo effetto è quello di dar vita alle indagini preliminari, guidate dal Pubblico Ministero competente a seconda del territorio.
Nel caso in cui non dovesse essere nota l’identità del soggetto denunciato a piede libero, come spesso accade in realtà, è possibile sporgere denuncia contro ignoti.
Se dopo i primi rilievi non vengono individuati elementi utili a supporto dell’accusa, è possibile che il caso venga definitivamente archiviato a causa dell’insufficienza di prove, mentre in caso contrario il soggetto sottoposto alle indagini, ossia l'indagato, viene rinviato a giudizio dove avrà luogo il vero e proprio processo di merito.
Quanto durano le indagini preliminari
Dopo aver sporto la denuncia, come già anticipato, avranno vita le indagini preliminari la cui durata è disciplinata dal Codice di Procedura Penale.
Più precisamente, l’art. 407 c.p.p. stabilisce che la durata delle indagini preliminari, salvo ciò che è disposto dall’art. 393 c.p.p., non può superare diciotto mesi, o un anno al massimo se si procede per una contravvenzione.
Tuttavia, la durata massima sopra citata sale a due anni se le indagini preliminari hanno per oggetto i delitti di cui agli articoli 285 (devastazione, saccheggio e strage), 286 (guerra civile) 416 bis (associazione di tipo mafioso) e 422 (strage) del Codice penale, nonché per i casi di cui agli articoli 291 ter c.p. e 291 quater c.p. ed in caso di delitti consumati o tentati di cui agli art. 575 (omicidio), 628 (rapina), 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione) del Codice Penale.
Lo stesso dicasi per:
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- Delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270 terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale;
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
- Delitto di cui all'articolo 416 c.p. nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza; nei casi di delitti previsti dagli articoli 600 e 600 bis comma 1, 600 ter primo e secondo comma, 601, 602 e 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter, quater e octies c.p., nonché dei delitti previsti dagli articoli 12 comma 3, e 12 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
Come difendersi da una denuncia a piede libero
In genere, se una persona viene denunciata presso la Questura non accade nulla fino a quando il Pubblico Ministero competente non concluderà, nei termini sopra esposti, le indagini preliminari.
Tuttavia è possibile rischiare l’arresto o essere soggetto ad altre misure cautelari disposte dal GIP (Giudice per le Indagini Preliminari) al fine di evitare che l’indagato possa scappare durante la fase delle indagini appunto.
Se si ha la certezza che è stata sporta denuncia nei propri confronti, quindi, è importante verificare il proprio nome e cognome presso la Procura della Repubblica in modo da valutare se si è stati iscritti o meno nel Registro degli indagati e, ove comparisse, comprendere qual è l’accusa mossa nei propri confronti.
Diversamente da come si potrebbe pensare, anche l’avvocato difensore dell’indagato ha la possibilità di svolgere indagini difensive al fine di tutelare al meglio il proprio cliente, tuttavia è bene sapere che fino a quando non verranno rese pubbliche, né il soggetto denunciato né tantomeno il suo avvocato potranno avere visione degli atti in possesso del Pubblico Ministero o di monitorare quali sono gli sviluppi delle indagini preliminari.
Si ha solamente il diritto di sapere se si è indagati e per quale reato, e poi sulla base di queste informazioni è possibile iniziare a sviluppare la miglior strategia processuale possibile con il proprio avvocato.
Cosa sono le misure cautelari
In genere le indagini preliminari possono durare poco, con il conseguente rischio che il presunto colpevole possa darsi alla fuga; per tale motivo il legislatore ha previsto le misure cautelari.
Si tratta, in poche parole, di misure provvisorie previste per garantire la funzione giurisdizionale. L’emanazione delle misure cautelari da parte del Giudice avviene in base ad una valutazione sommaria al fine di non compromettere il possibile esito del processo.
La finalità di queste particolari misure è garantire l’effettività della giurisdizione nonché la decisione finale del giudice, messe in pericolo dalle tempistiche delle indagini preliminari. Per quanto concerne le tipologie di misure cautelari, invece, nel nostro ordinamento esistono due tipologie:
- Le misure cautelari personali: che incidono sulla liberà del soggetto indagato, come ad esempio il divieto di espatrio, l’obbligo di presentazione presso la caserma di polizia, l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ossia l'ordine restrittivo, l’arresto, il divieto di dimora etc;
- Le misure cautelari reali: che si percuotono sulla facoltà di disporre in modo libero dei propri beni, ovvero il sequestro conservativo e quello preventivo.
Quando il denunciato non è a piede libero
La denuncia a piede libero ha come “protagonista” un soggetto libero, viceversa, se il reato oggetto della denuncia è stato posto in essere mentre una persona si trovava in carcere oppure da parte di chi stava scontando una misura cautelare (si pensi ad esempio all’arresto dell’indagato) allora è possibile parlare solo di denuncia.
Il soggetto che ha commesso il reato, infatti, non era a piede libero e pertanto in questi casi sarebbe del tutto improprio parlare di “denuncia a piede libero”.
Lo stesso dicasi nel caso in cui si denuncia un reato commesso da chi si trovava agli arresti domiciliari a causa di un altro reato; si pensi ad esempio a chi si ritrova in attesa di giudizio e agli arresti domiciliari per il delitto di spaccio di sostanze psicotrope e che però riesca ad effettuare altro reato stando in casa, ad esempio un reato di tipo informatico. In un caso del genere, ove venisse sporta una denuncia, non sarebbe possibile parlare di “denuncia a piede libero” poiché il denunciato sta già scontando una misura cautelare.
Quando rivolgersi ad un avvocato per una denuncia a piede libero
Se hai la certezza di essere stato denunciato per un presunto reato, è importante che tu ti rivolga immediatamente al tuo avvocato di fiducia al fine di comprendere qual è la situazione e cosa fare per tutelarti al meglio.
Un buon avvocato infatti, cercherà di risolvere il tutto già nella fase delle indagini preliminari ed evitare che il tuo nome possa trapelare in pubblico, in quanto essere accusati formalmente di un reato, a prescindere dal fatto che sia stato commesso o meno da chi è stato accusato, è già di per sé un fatto socialmente grave e pregiudizievole per la propria reputazione.
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