DIA IN SANATORIA: cos'è e quando si può realizzare

08 Giugno 2015 - Redazione

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La D.I.A. in sanatoria (Dichiarazione d’Inizio Attività) è stata istituita con l’art 37 del DPR 380/01 (Testo Unico per l’edilizia) e ha lo scopo di sanare interventi edili abusivi o irregolari.

Il DPR fu deliberato per raccogliere e coordinare “principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia” (art 1 dpr380/01) prevedendo i permessi di costruire, l’iter burocratico, le competenze e le sanzioni, in questo coordinamento della normativa vigente e integrazione è stato previsto la possibilità della DIA in sanatoria, il ravvedimento nel caso in cui non sia stata eseguita la Dichiarazione d’Inizio Lavori.

L’istituto originario delle DIA prevedeva che chiunque volesse compiere lavori di ristrutturazione interna al proprio edificio dovesse presentare al Comune competente una relazione firmata da un professionista abilitato, geometra o architetto.

Il Testo Unico ha ridefinito il campo di applicazione della DIA, in sostanza la dichiarazione non è dovuta quando si tratti di opere in “attività edilizia libera” (art.6) o soggette al Permesso di costruire (art.10), la manutenzione ordinaria ricade nell’ambito dell’art 6, mentre le nuove costruzioni sono campo di applicazione dell’art.10, questo in linea di massima, quindi se il proprietario di un’abitazione decide di effettuare opere di restauro conservative per queste deve presentare la DIA, mentre la manutenzione ordinaria, come il tinteggiare la facciata, devono essere comunicate al Comune descrivendo il piano dei lavori, i materiali e i colori scelti, mentre le opere interne sono svolte sotto la responsabilità del proprietario, ad esempio, cambiare la pavimentazione interna, realizzazione di arredi in muratura, cambio dei servizi igienico-sanitari. La DIA può essere utilizzata anche per costruire, purché non si vada a modificare volumi, superficie o figura dell’edificio.

La DIA in sanatoria è un’autodenuncia per un illecito edilizio, la sanzione varia in relazione alla gravità dell’abuso, tenendo presente le disposizioni delle amministrazioni locali. 

Altro caso è la DIA Tardiva, comunicata dopo l’inizio dei lavori, questa può essere spontanea o a seguito di un’ispezione amministrativa, inutile dire che nel secondo caso l’importo delle penali è più alto ed è prevista anche la sospensione dei lavori. 

Affinché la richiesta di sanatoria sia accolta, è necessario che sia accertata, da parte del professionista cui sia assegnato l’incarico, la doppia conformità, gli interventi eseguiti devono essere conformi alla normativa edilizia vigente sia al momento della loro effettuazione sia a quella in vigore al momento della presentazione di tutta la documentazione. 

Il titolare, ad esempio il proprietario della casa, e il tecnico che firma la relazione di doppia conformità sono responsabili dell’attestazione resa. 

L’Ufficio Tecnico competente ha 60 giorni di tempo, dal momento della presentazione, per contestare o chiedere ulteriori informazioni, decorso il termine vale il principio del silenzio assenso e la sanatoria s’intende accordata.

La domanda di sanatoria deve contenere l’atto di proprietà, il titolo abilitativo, se sia permesso per costruire, o meglio tutti quegli interventi che non rientrano nel campo delle attività edilizia libera così come sancito dall’Art. 5 L.73/10, la visura e planimetria dell’immobile, relazione tecnica e presentazione del progetto prima e dopo la realizzazione, la reversale, cioè l’attestazione dell’avvenuto pagamento delle sanzioni e altre spese amministrative, il DURC dell’impresa che ha eseguito i lavori.

Una volta che la sanatoria è stata accolta, è necessario presentare la Dichiarazione DOCFA all’Ufficio competente dell’Agenzia Delle Entrate, così da aggiornare i dati catastali. 

Il Legislatore ha previsto una certa elasticità, l’iter burocratico è articolato, il districarsi tra gli adempimenti amministrativi richiede competenza per non incorrere nelle sanzioni previste.

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