Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti

30 Aprile 2018 - Redazione

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Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti è previsto e punito dall' art. 2, d.lgs. n. 74/2000, che stabilisce la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni (se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 154.937,07 si applica la reclusione da sei mesi a due anni): si tratta della fattispecie sanzionatoria più grave fra quelle regolate dalla normativa di riforma del sistema penale tributario, e tale severità deriva dalle molteplici difficoltà che essa crea nell’accertamento dell' imposta dovuta all’Erario.

A partire dal 2015 la sanzione penale si applica a tutte le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'IVA, anche a quelle presentate in occasione di operazioni straordinarie o durante procedure concorsuali.

Tuttavia, secondo la Cassazione, la fattispecie delittuosa si considera perfezionata solo con l’effettiva dichiarazione riportante elementi passivi fittizi, non essendo il reato punibile a titolo di tentativo, per cui tutto ciò che è antecedente alla dichiarazione non assume rilevanza ai fini della sua integrazione.

Le operazioni inesistenti cui si fa riferimento quando si tratta di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o di altri documenti possono essere:
  • operazioni mai effettuate e quindi inesistenti oggettivamente;
  • operazioni effettuate, ma per le quali si indica una fatturazione superiore rispetto a quella reale (si compie, cioè, una sovrafatturazione);
  • operazioni che sono state effettuate ma tra soggetti diversi, avvalendosi di soggetti interposti, vale a dire società cartiere, cioè che non producono niente e non sono operative ma vengono create apposta per evadere le tasse: il soggetto interposto incassa l’IVA sulla falsa fattura che ha emesso, senza riversarla poi allo Stato.

A proposito dell’ultimo punto, dunque, affinché si integri la definizione di operazione soggettivamente inesistente è essenziale che l’operazione non intercorra fra i soggetti indicati nella fattura o in altro documento fiscale equipollente: vale a dire che è necessario che uno dei soggetti sia rimasto del tutto estraneo all’operazione commerciale.

Ne deriva che le fatture emesse da parte dei fornitori o prestatori d’opera nei confronti del committente o cessionario che ha effettuato il pagamento non possono qualificarsi come fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

Per effetto della legge 148/2011 i nuovi termini di prescrizione per i reati tributari sono aumentati: per quanto concerne i reati relativi a dichiarazioni fraudolente ottenute con fatture false o false movimentazioni, omesse dichiarazioni, occultamento di scritture contabili, etc., i termini ordinari sono aumentati di 1/3 ovvero da 6 anni si passa ad 8 anni.

Poiché come detto il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti è punito in maniera assai severa è bene essere trasparenti nella gestione della fiscalità della propria azienda, avvalendosi di una buona consulenza tributaria, come quella garantita dagli avvocati tributaristi nostri partner.

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