SCIA edilizia: cos’è, quando richiederla e a chi rivolgersi
18 Febbraio 2025 - Redazione
SCIA edilizia: cos’è, quando richiederla e a chi rivolgersi
Quando si interviene sulle parti strutturali di un edificio bisogna prevede la redazione della cosiddetta SCIA edilizia, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
Si tratta di un titolo abilitativo, un’autorizzazione, che va presentata al Comune di competenza per poter eseguire alcune specifiche tipologie di interventi.
Entrata in vigore nel 2010 è una semplificazione rispetto alla DIA (Dichiarazione Inizio Attività) che consente ai proprietari di effettuare alcuni lavori edilizi di entità limitata presentando al Comune la relativa documentazione tecnica.
- Indice contenuti
- Tipologie di interventi edilizi che richiedono la presentazione della SCIA
- L’importanza del ruolo del geometra e dell'architetto
- Fasi della preparazione della SCIA
- Aspetti normativi e legali: panoramica delle normative attuali che regolamentano la SCIA
- Come il supporto di un geometra o architetto può semplificare il processo di SCIA
Tipologie di interventi edilizi che richiedono la presentazione della SCIA

Con le ultime modifiche introdotte alla disciplina che regolamenta la SCIA è possibile utilizzare questa pratica per:
Intervento | Condizioni per l'uso della SCIA |
---|---|
Manutenzione straordinaria | Ammessa se riguarda le parti strutturali dell’edificio. |
Restauro | Ammesso se riguarda le parti strutturali dell’edificio. |
Risanamento conservativo | Ammesso se riguarda le parti strutturali dell’edificio. |
Ristrutturazione edilizia “semplice” | Possibile se non rientra tra gli interventi con Permesso di Costruire. |
La SCIA, inoltre, prevede di realizzare diverse varianti ai permessi di costruire a condizione che non incidano sulle volumetrie, sui parametri urbanistici, non modifichino la categoria edilizia e la destinazione d’uso dell’immobile, non ne alterino la sagoma e non violino le prescrizioni previste nel Permesso di Costruire.
Inoltre la SCIA può essere utilizzata per le varianti ai permessi di costruire che non determinino una variazione essenziale a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistiche.
Quando si parla di SCIA si sente spesso parlare anche alla cosiddetta “Super SCIA” o “SCIA onerosa”.
In entrambi i casi si fa riferimento a quanto previsto dall’articolo 23 del Testo Unico per l’Edilizia (Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001) che dà la possibilità di ricorrere alla SCIA in alternativa al Permesso di Costruire per:
- interventi di ristrutturazione che portano alla realizzazione di un organismo edilizio diverso (in tutto o in parte) dal precedente;
- interventi di nuova costruzione o ricostruzione urbanistica.
Va inoltre ricordato che tutti gli interventi eseguiti mediante la SCIA devono essere sempre in conformità con i regolamenti edilizi, gli strumenti urbanistici e la normativa urbanistico-edilizia vigente.
L’importanza del ruolo del geometra e dell'architetto
La presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è a carico del proprietario dell’immobile ma nella pratica deve essere allegato il progetto del lavoro eseguito.
Tale progetto deve essere redatto da un tecnico abilitato che per questo tipo di interventi può essere un architetto, un ingegnere, un geometra o un perito.
Se dal punto di vista prettamente normativo e legale sia i geometri che gli architetti possono occuparsi della redazione della SCIA e presentarla allo Sportello Unico dell’Edilizia del Comune di competenza, esistono diverse differenze tra le due figure professionali.
Sintetizzando possiamo dire che il geometra ha una formazione e una competenza più orientata agli aspetti burocratici e topografici, mentre l’architetto ha un approccio più orientato alla progettazione complessa degli edifici (struttura, impianti, eccetera) così come al loro arredo e alla definizione degli interni.
La scelta tra l’uno o l’altro professionista, quindi, è prevalentemente legata al tipo di intervento che si deve eseguire.
Fasi della preparazione della SCIA
Il lavoro che porta all’invio della SCIA allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di appartenenza si articola in diverse fasi.
Il primo step riguarda la raccolta delle informazioni con l’analisi preliminare del progetto da parte del tecnico abilitato che seguirà i lavori. Viene quindi valutata la fattibilità dell’intervento e se questo rientra, secondo la normativa, nell’alveo di competenza della Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
Solo a questo punto si procede con la raccolta e la preparazione dei documenti, quindi la compilazione del Modulo SCIA, la firma da parte del geometra o dell’architetto e del committente, la presentazione all’ufficio competente, il pagamento di quanto dovuto e l’inizio dei lavori.
Inizio dei lavori che può avvenire contestualmente alla presentazione della SCIA, ricordando però come per i 30 giorni successivi il Comune abbia facoltà di verificare la legittimità della documentazione e richiedere l’integrazione di documenti mancanti o sospendere i lavori fino a che non siano stati rimossi impedimenti gravi rilevati.
È importante ricordare come per questo tipo di pratica valga il principio del silenzio assenso per cui se l’Ufficio Tecnico del Comune non si esprime entro 30 giorni dalla presentazione della SCIA successivamente non può più intervenire per quel tipo di intervento.
Per quel che riguarda i documenti utili e necessari alla predisposizione della SCIA vanno ricordati:
- progetto redatto da un professionista abilitato;
- dichiarazione sostitutiva;
- attestazioni e asseverazioni di un professionista abilitato;
- dichiarazione di conformità;
- elaborati tecnici necessari;
- ricevute di pagamento di quanto indicato dal Comune.
Molto importante è anche la compilazione del Modulo SCIA nel quale vanno inseriti i dati anagrafici del titolare dell’immobile, quelli della ditta, quelli del delegato e i dati relativi a: titolarità dell’intervento, qualificazione dell’intervento, data di inizio, tipologia di SCIA, tipologia dell’intervento, localizzazione dell’intervento (inserendo i dati catastali), regolarità urbanistica, calcolo del contributo, tecnici e imprese incaricati, rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e rispetto della normativa sulla privacy.
L’architetto o il geometra al quale ci si rivolge deve provvedere alla relazione tecnica di asseverazione nella quale riporta la tipologia di intervento con una descrizione sintetica delle opere, la descrizione dei lavori da eseguire, i dati geometrici dell’immobile, la strumentazione urbanistici comunale vigente, il superamento delle barriere architettoniche, la sicurezza degli impianti e il contenimento dei consumi energetici.
Tra le dichiarazioni di competenza del professionista abilitato ci sono anche quelle relative alla tutela e all’inquinamento acustico, alla prevenzione incendi, all’amianto, alla produzione di materiali di risulta, alla conformità igienico-sanitaria e agli interventi strutturali.
Il tecnico abilitato, inoltre, al termine dei lavori rilascia un certificato di collaudo finale che va sottoposto allo Sportello Unico del Comune tramite il quale si comunica che l’intervento è stato completato in conformità con quanto dichiarato nella SCIA.
Aspetti normativi e legali: panoramica delle normative attuali che regolamentano la SCIA
Il Ministero per la Pubblica Amministrazione indica il Decreto Legge 78/2010 e in modo particolare l’articolo 49 come riferimento normativo della SCIA.
Questo è stato poi modificato dalla Legge 122 del 30 luglio 2010 che sostituisce integralmente la disciplina della DIA. Rientrano nella normativa di riferimento anche l’articolo 3 della Legge 80/2005 (sul silenzio assenso), il Decreto Legislativo 222/2016 (che contiene la tabella dettagliata con le attività soggette ad assenso pubblico) e il Testo unico dell’edilizia (DPR 380/2001).
Il professionista nel momento in cui prende in carico i lavori si assume il ruolo di asseveramento dei titoli edilizi e, in quanto direttore dei lavori, quella che le opere vengano realizzate in conformità con i titoli edilizi stessi e con la normativa vigente.
Sebbene le ultime modifiche alla normativa abbiano spostato maggiormente la responsabilità sul committente, il tecnico professionista asseverante ha responsabilità legali e tecniche di cui risponde in caso di difformità, errori o mancanza di informazioni.
Tra le responsabilità del tecnico asseverante ricordiamo la conformità normativa dei lavori, la veridicità di tutte le dichiarazioni, la responsabilità civile di danni causati a terzi per errori o negligenze nel progetto, ma anche la responsabilità penale nel caso di dichiarazioni incomplete o false.
Tra le responsabilità di natura tecnica rientrano la verifica delle conformità, la correttezza del progetto, l’assistenza durante i lavori, le attività di controllo e coordinamento del cantiere e la produzione della documentazione necessaria.
Come il supporto di un geometra o architetto può semplificare il processo di SCIA
Il ricorso a un professionista abilitato, sia esso geometra o architetto, è indispensabile. Sia perché senza il loro intervento sarebbe impossibile produrre i documenti validi da allegare alla SCIA, ma anche perché grazie alla loro competenza tecnica si ha assistenza sui lavori e sulla procedura da seguire per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
Il geometra o l’architetto, prese informazioni sui quali sono le norme comunali di riferimento, guidano il committente negli step da seguire per evitare errori e non andare incontro a ritardi che potrebbero rappresentare anche motivo di sanzione.
Nel caso in cui, infatti, non si presentasse la SCIA o la si presentate difforme rispetto a quanto realmente eseguito si va incontro a sanzioni pecuniarie pari al doppio dell’aumento del valore dell’immobile.
Se i lavori sono stati già avviati è possibile, previo pagamento di una sanzione, presentare la SCIA tardiva, altrimenti la SCIA in sanatoria con il pagamento di una multa che va da un minimo di 516€ a un massimo di 5164€.
Prima di intraprendere qualsiasi lavoro di ristrutturazione consulta un professionista. In questo modo avrai la certezza di un intervento sicuro, di qualità e realizzato in conformità con le normative vigenti, evitando quindi qualsiasi tipo di rischio o sanzione futura.
Richiedi un preventivo o una consulenza specializzata a un geometra o un architetto per la redazione della SCIA; trova il miglior professionista per le tue esigenze.