Geometra per redazione CILA: tutto quello che ti serve sapere prima di procedere

15 Marzo 2024 - Redazione

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Geometra per CILA Geometra per CILA Geometra per CILA

Geometra per redazione CILA: cosa sapere prima di avviare i lavori

La CILA o comunicazione inizio lavori asseverata è una comunicazione indirizzata al comune di appartenenza circa l'intervento da eseguire tramite un elaborato progettuale. In altri termini l’interessato, che può essere un geometra, un architetto o un ingegnere attesta che i lavori da attuare sono conformi ai regolamenti edilizi.

 

Quali sono le mansioni del geometra nella redazione della CILA

Il Geometra svolge un ruolo fondamentale nella redazione della CILA, in quanto è il professionista che si occupa della progettazione dell'intervento, dell'elaborazione dei documenti tecnici e della verifica della conformità alle normative edilizie.

Tra le mansioni del Geometra nella redazione della CILA, si possono includere le seguenti:

  • Analisi del contesto: il Geometra deve valutare le caratteristiche dell'edificio oggetto dell'intervento e del contesto in cui è inserito, tenendo conto delle normative urbanistiche, ambientali e paesaggistiche in vigore. In base a queste valutazioni, il Geometra definisce il tipo di intervento possibile e le modalità di realizzazione;
  • Progettazione dell'intervento: il Geometra elabora il progetto dell'intervento, che deve quindi essere conforme alle normative edilizie in vigore e rispettare le esigenze del committente. In particolare, il progetto deve contenere le informazioni tecniche sulle opere da realizzare, come le planimetrie, le sezioni, le elevazioni, le schede tecniche dei materiali, i computi metrici e i dettagli costruttivi;
  • Stesura della relazione tecnica: il Geometra redige la relazione tecnica, che descrive in dettaglio l'intervento da realizzare, le motivazioni che ne hanno determinato la scelta e le modalità di realizzazione previste. La relazione tecnica deve contenere anche le attestazioni di conformità alle normative edilizie e alle norme tecniche applicabili;
  • Verifica della conformità: il Geometra verifica la conformità dell'intervento alle normative edilizie e alle norme tecniche applicabili, verificando che le opere da realizzare rispettino le prescrizioni urbanistiche, ambientali, igienico-sanitarie, energetiche e di sicurezza. In caso di non conformità, il Geometra deve apportare le modifiche necessarie per garantire la conformità dell'intervento alle normative;
  • Assistenza alla presentazione della CILA: il Geometra assiste il committente nella presentazione della CILA al comune di appartenenza, fornendo le informazioni necessarie e allegando i documenti tecnici richiesti. In caso di necessità, il Geometra può anche interagire con l'ufficio tecnico del comune per risolvere eventuali problemi o richieste di integrazione della documentazione.

La figura del Geometra svolge perciò un ruolo fondamentale nella redazione della CILA.

 

Quanto costa la pratica CILA tramite geometra?

La pratica CILA gestita da un geometra ha un costo che oscilla tra i 500 ed i 1.500 euro, sia che si tratti di una pratica di sanatoria sia che si tratti di una comunicazione di inizio lavori con accatastamento finale.

La variazione dipende soprattutto dalla zona in cui i lavori devono essere eseguiti e naturalmente i prezzi più elevati corrispondono alle grandi città. Bisogna inoltre tener conto del tipo di intervento edile, dell’eventuale allaccio di utenze, dei diritti di istruttoria che si aggirano attorno ai 300 euro e dell’onorario del geometra.

Per quanto riguarda il compenso del geometra infatti, bisogna tener presente le richieste che vengono avanzate, pertanto il costo varia a seconda che il professionista debba occuparsi solo delle pratiche amministrative o interessarsi anche dell’aspetto impiantistico ed energetico, della direzione dei lavori, del coordinamento e della sicurezza degli operai.

 

Cosa serve per aprire una CILA?

La CILA è, come anticipato, una comunicazione da inviare al comune per poter iniziare i lavori di manutenzione straordinaria leggera che non comportino modificazioni strutturali dell’edificio. Per poter aprire una CILA è necessario rivolgersi ad un tecnico esperto, come può essere un geometra, che avrà il compito di eseguire alcuni elaborati progettuali che rappresentino i lavori in corso e la fine del lavoro.

La CILA è obbligatoria nel caso in cui si realizzino interventi di manutenzione straordinaria ovvero in caso di risanamento conservativo, rimozione di barriere architettoniche o interventi di ristrutturazione. In ogni caso qualunque sia l’intervento, la CILA deve essere corredata da una comunicazione che contenga la firma del proprietario dell’edificio, la relazione del progettista, il progetto dei lavori sia in corso che al termine, accompagnato eventualmente anche da documentazione grafica, elaborati fotografici, dai dati dell’impresa che esegue i lavori  e dalla ricevuta di pagamento di eventuali diritti di segreteria.

Progetto dei lavori per redazione CILA

 

 

Come si chiede la CILA?

La CILA è perciò una dichiarazione da presentare in comune prima dell’inizio della ristrutturazione o della manutenzione straordinaria leggera degli edifici. Tale comunicazione è un documento normativo che deve essere stilato da un tecnico qualificato che sotto la propria responsabilità dichiara la conformità del lavoro alle regole edilizie.

La presentazione della CILA, comunque, prevede alcune modalità e scadenze ben precise; innanzitutto il documento può essere presentato al comune di appartenenza in forma telematica o cartacea, ma deve in ogni caso essere corredata dai documenti personali del proprietario e del geometra, dall’atto di proprietà, dalla documentazione catastale con visura e planimetria, il DURC (o Documento Unico Regolarità Contributiva) dell’impresa che esegue i lavori e tutta una serie di relazioni e progetti firmati dal tecnico abilitato ed inerenti sia alla valutazione iniziale che al risultato di fine lavoro, tra cui:

  1. Progetto dell'intervento: deve contenere le informazioni tecniche sulle opere da realizzare, come le planimetrie, le sezioni, le elevazioni, le schede tecniche dei materiali, i computi metrici e i dettagli costruttivi. La documentazione deve essere redatta in conformità alle normative edilizie e alle norme tecniche applicabili.
  2. Relazione tecnica: la relazione tecnica descrive in dettaglio l'intervento da realizzare, le motivazioni che ne hanno determinato la scelta e le modalità di realizzazione previste. La relazione tecnica deve contenere anche le attestazioni di conformità alle normative edilizie e alle norme tecniche applicabili.
  3. Documentazione fotografica: deve rappresentare l'edificio oggetto dell'intervento e il contesto in cui è inserito, al fine di fornire una visione completa dell'intervento da realizzare e delle sue conseguenze sul territorio. 
  4. Attestato di prestazione energetica (APE): l'attestato di prestazione energetica descrive le caratteristiche energetiche dell'edificio oggetto dell'intervento e le modalità di miglioramento delle stesse previste dall'intervento in oggetto.

Per quanto riguarda le scadenze da rispettare, La CILA deve essere presentata al comune di appartenenza entro 30 giorni dalla data di inizio dei lavori. In caso di interventi che comportano la demolizione dell'edificio preesistente, la CILA deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di inizio dei lavori.

Inoltre, il professionista incaricato della progettazione deve presentare al comune una dichiarazione di inizio attività (DIA) entro 60 giorni dalla data di presentazione della CILA.

   

Che differenza c'è tra CILA, SCIA e le altre pratiche edilizie?

La CILA e la SCIA sono pratiche edilizie utilizzate dai geometri per comunicare all’ufficio tecnico del comune i lavori di ristrutturazione di un edificio secondo le regole dell’edilizia. Più precisamente la CILA è una comunicazione di inizio lavori asseverata mentre la SCIA è una segnalazione certificata di inizio attività.

Differenza tra CILA e SCIA

La differenza sostanziale tra le pratiche è che la CILA riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria che però non apporta modifiche strutturali dell’edificio, mentre la SCIA è necessaria per l’intervento sulle parti strutturali. In entrambi i casi la documentazione da presentare all’ufficio tecnico del comune prevede la consegna di una relazione e di un progetto di un geometra abilitato, di una serie di elaborati grafici, del DURC della ditta, dei documenti del proprietario e del geometra e dell’atto di proprietà dell’edificio.

PRATICA EDILIZIA CARATTERISTICHE
CILA La CILA è prevista per interventi edilizi di piccola entità e di natura ordinaria, come gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, le opere di ristrutturazione senza modifiche volumetriche, le opere di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e le opere di nuova costruzione di piccola entità. 
SCIA La SCIA è una segnalazione che deve essere presentata al comune di appartenenza prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione o di nuova costruzione. La SCIA è prevista per interventi edilizi di media entità e di natura ordinaria, come gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, le opere di ristrutturazione con modifiche volumetriche limitate e le opere di nuova costruzione di media entità.
DIA La DIA è una denuncia che deve essere presentata al comune di appartenenza prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione o di nuova costruzione. La DIA è prevista per interventi edilizi di grande entità e di natura straordinaria, come le opere di nuova costruzione di grande entità, le opere di ristrutturazione con modifiche volumetriche significative e le opere di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti di grande entità.
Permesso di costruire Il Permesso di Costruire è un'autorizzazione che deve essere richiesta al comune di appartenenza prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione o di nuova costruzione. Il Permesso di Costruire è previsto per interventi edilizi di grande entità e di natura straordinaria, come le opere di nuova costruzione di grande entità, le opere di ristrutturazione con modifiche volumetriche significative e le opere di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti di grande entità.

La CILA si differenzia dalla SCIA, dalla DIA e dal Permesso di Costruire in base alla dimensione e alla natura degli interventi edilizi previsti, alle modalità di presentazione e alla documentazione tecnica richiesta, ma in caso di mancata richiesta di qualsiasi di queste autorizzazioni si può incorrere in sanzioni o sospensione dei lavori.

 

 

Quali sono i lavori che rientrano nella CILA?

La CILA è una comunicazione da presentare all’ufficio tecnico del comune di appartenenza quando si effettuano lavori ordinari o di manutenzione straordinaria leggera che non apporta modifiche strutturali.

In altri termini, nella tipologia di interventi manutentivi per i quali è necessario presentare una CILA rientrano la modifica degli spazi interni con lo spostamento di tramezzi e pareti non portanti, l’apertura, la chiusura o lo spostamento delle porte interne, il rifacimento delle fognature, dell’ impianto idrico ed elettrico, l’installazione di piscina, di riscaldamento e di impianti di climatizzazione o ancora la creazione di controsoffittature. Il geometra dovrà presentare un progetto e dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, che tutte le modifiche apportate sono conformi alle norme dei regolamenti edilizi.

Cosa comporta la mancata presentazione della CILA?

La mancata presentazione della CILA o la violazione delle norme edilizie durante l'intervento possono comportare l'applicazione di diverse sanzioni amministrative previste dalle normative edilizie, come:

  1. L'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, che varia a seconda della gravità dell'infrazione e della dimensione dell'edificio oggetto dell'intervento e può variare da alcune centinaia di euro fino a diverse migliaia di euro.
  2. La sospensione dei lavori e il ripristino dello stato dei luoghi, con conseguente obbligo per il committente di demolire le opere realizzate.  
  3. Demolizione delle opere abusive: in caso di opere abusive, il comune può ordinare la demolizione delle stesse, con conseguente obbligo per il committente di ripristinare lo stato dei luoghi.
  4. Inoltre, in caso di violazione delle norme edilizie, possono essere applicate anche sanzioni penali, come la reclusione fino a tre anni e l'ammenda fino a 25.000 euro, previste dal Codice Penale e dalle normative edilizie. 

 

Modello CILA in sanatoria

Dove trovo un geometra per redigere la CILA?

Per la redazione della CILA è quindi come abbiamo visto necessario rivolgersi ad un geometra. Chi non dovesse conoscere un professionista competente, volesse trovare un geometra per la redazione della CILA e non sapesse a chi affidarsi, può rivolgersi a Quotalo.it. Grazie a questa piattaforma infatti è possibile trovare il geometra per la redazione CILA che fa al caso proprio. Infatti, nella sezione fornitori, è possibile trovare e selezionare il geometra adatto alle proprie esigenze in base alla propria provincia, valutando preventivamente la tipologia di servizi offerti e richiedendo più preventivi gratuiti.

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