Guida in stato di ebbrezza: tutto quello da sapere

02 Maggio 2018 - Redazione

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Guidare in stato di ebbrezza, vale a dire in uno stato di alterazione psicofisica determinante dall'assunzione di sostanze come alcol, medicinali e stupefacenti, rappresenta un reato (secondo gli articoli 186 e 186-bis del Codice della strada per quello che concerne le sostanze alcoliche, e 187 per gli stupefacenti); al contrario, non sussiste alcun illecito se ci si trova in tale condizione come semplice trasportato e non come conducente di un veicolo.


Dal momento che l'ebbrezza comporta una percezione distorta della realtà, una diminuzione delle facoltà intellettive e un rallentamento dei riflessi, essa determina alla guida un rischio notevole per sé e per gli altri, ragion per cui il legislatore ha ritenuto necessario legiferare in materia.


Affinché lo stato di ebbrezza sia penalmente sanzionabile il tasso di alcolemia deve superare il valore di 0,5 g/l: esso può essere determinato attraverso analisi del sangue o per mezzo dell'etilometro, strumento capace di misurare la quantità di alcol nel corpo attraverso due misurazioni distanziate l’una dall’altra da un intervallo di tempo di 5 minuti, che stabilisce la quantità di sostanza presente nell'aria espirata dal soggetto.


A proposito dell'alcoltest, qualora il conducente vi si opponga è prevista una sanzione equiparabile a quella comminata per lo stato di ebbrezza più grave, quindi l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro, l'arresto da sei mesi a un anno, la sospensione della patente da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo.


Conviene quindi a questo punto precisare quali sono tutte le sanzioni penali e amministrative che colpiscono una persona che guida in stato di ebbrezza: una tabella può aiutarci a capire:


Livello del tasso alcolemico Sanzione
tra 0,5 e 0,8 g/l sanzione amministrativa da 532 a 2.127 euro e sospensione della patente da tre a sei mesi
tra 0,8 e 1,5 g/l ammenda da 800 a 3.200 euro, arresto fino a sei mesi e sospensione della patente da sei mesi a un anno
più di 1,5 g/l ammenda da 1.500 a 6.000 euro, arresto da sei mesi a un anno, sospensione della patente da uno a due anni, sequestro preventivo del veicolo e sua confisca.


A parte che, salvo che non si sia provocato un sinistro stradale, l'arresto può essere sempre sostituito dai lavori socialmente utili, in tutti i casi di cui sopra è prevista una decurtazione di dieci punti dalla patente; inoltre se il proprietario del veicolo è diverso dal conducente la durata di sospensione della patente è raddoppiata ma non si applicano il sequestro e la confisca dell’automezzo; e in aggiunta se il soggetto si macchia dello stesso reato nel corso di due anni la patente viene revocata.


Non solo col passare del tempo le pene previste per chi guida in preda all’alterazione determinata da alcol e droghe si sono inasprite, ma in generale l’atteggiamento punitivo è più evidente nei confronti di:
  • conducenti di età inferiore ai 21 anni
  • conducenti che abbiano conseguito la patente da meno di tre anni conducenti professionali durante lo svolgimento della propria attività.


Per questi soggetti infatti è prevista:


Sanzione Livello del tasso alcolemico
ammenda da 164 a 663 euro e decurtazione di cinque punti sulla patente tra 0 e 0,5 g/l
sanzione aumentata di 1/3 rispetto a quella ordinaria tra a 0,5 e 0,8 g/l
un aumento delle sanzioni ordinarie da 1/3 alla metà tra 0,8 e 1,5 g/l o superiore a 1,5 g/l
la revoca della patente per tassi superiori a 1,5 g/l (ma solo per conducenti di autobus, autoarticolati, autosnodati, veicoli destinati al trasporto di più di 8 persone, o veicoli destinati al trasporto merci con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate)
il conseguimento della patente solo al compimento del diciannovesimo o del ventunesimo anno di età (a seconda che il tasso alcolemico accertato sia inferiore o superiore a 0,5 g/l) per conducenti di età inferiore a 18 anni e con tasso alcolemico maggiore di zero


Qualora il conducente alterato da droga o alcol provochi un incidente stradale le pene sono raddoppiate e, a meno che il veicolo non gli appartenga, ne è disposto il fermo amministrativo per 180 giorni; in aggiunta, se in questo frangente il tasso alcolemico supera 1,5 g/l la patente viene revocata; e se in seguito all’indicente il soggetto decede, lo stato di ebbrezza costituisce un'aggravante dell'omicidio colposo.


Si tratta di una questione molto seria, e che esige provvedimenti altrettanto seri: ragion per cui, se si restasse malauguratamente vittima in un incidente provocato da un ubriaco o drogato bisognerebbe farsi seguire da uno studio legale esperto, che sappia garantire ai propri Clienti una soddisfacente tutela risarcitoria, avvalendosi anche di Consulenti Tecnici (medici legali, periti, investigatori privati) indispensabili a istruire correttamente la pratica risarcitoria, e che magari applichino onorari variabili in base al risarcimento conseguito e preventivi esaustivi e trasparenti, così come fanno i nostri partner penalisti.

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