Il contratto di donazione: beneficiari, vantaggi e limiti

15 Dicembre 2015 - Redazione

Vota

Voto 4 su 3 voti

Richiedi Preventivi

Gratuitamente e in 1 solo minuto.

Foto articolo atto di donazione Foto articolo atto di donazione Foto articolo atto di donazione

 
Risale ad aprile 2015 la notizia che il magnate uzbeko Usmanov ha donato due milioni per il restauro del Foro di Traiano. 
Ma cos’è un contratto di donazione?
 
È quell'istituto giuridico “con il quale, per spirito di liberalità, una parte (detta donante) arricchisce l'altra (detta donatario)”: dunque, non ricorrerebbe un caso simile se, ad esempio, il magnate avesse agito sotto una pressione di qualsiasi tipo, e non magari per spirito di filantropia, oppure se l’arricchimento del ricevente non determinasse un depauperamento del donante, che sempre nel caso del magnate risulta un po’ comico, ma tant’è… anche perché, in caso contrario, si ricadrebbe in un negozio a titolo gratuito, che determina un arricchimento di una parte senza che però vi sia il versamento di alcun corrispettivo, come avviene, ad esempio, nel comodato d’uso gratuito. 
 
Quali sono i soggetti che possono donare?
Tutti possono donare. O quasi! Per donare bisogna essere in possesso delle proprie facoltà giuridiche e mentali, quindi ne sono esclusi i minori (tranne quelli emancipati), gli interdetti e gli inabili. A donare (e ricevere), secondo il nostro ordinamento, possono essere pure gli enti che sono stati riconosciuti come persone giuridiche.
 
E quali sono i soggetti che possono beneficiare di un contratto di donazione?
 
Tutti possono ricevere una donazione, anche i nascituri, pur se non ancora concepiti (in questo caso, ad accettare la donazione sono i futuri genitori e i beni vengono amministrati dal donante o dai suoi eredi, salvo che sia stato disposto diversamente). Quindi, a ben guardare i fatti, al Foro di Traiano è andata bene che il magnate uzbeko avesse una predilezione per l’arte e la storia romane, perché in realtà avrebbe pure potuto dotarsi di una procura speciale per conferire a un terzo l'incarico di designare il donatario tra una categoria di soggetti da lui stesso designata (gli sarebbe comunque servita la procura perché la legge stabilisce che la donazione sia un atto realizzabile solo in prima persona, e non tramite intermediari).
 
Quali caratteristiche deve irrinunciabilmente possedere un contratto di donazione?
 
La volontà di donare non è sufficiente: l’atto della donazione deve seguire una prassi e delle modalità specifiche che, in caso di violazione e/o mancanza, rendono nullo il contratto di donazione stessa. Innanzitutto essa va effettuata alla presenza di un notaio e di due testimoni; in secondo luogo deve essere accettata dal ricevente o seduta stante oppure con un atto pubblico posteriore (e sino ad allora non può essere considerata perfetta, pertanto una delle due parti può ancora revocarla); inoltre, se ad essere donate sono cose mobili, esse vanno dichiarate e valutate nell’atto. 
 
La revoca del contratto di donazione
 
Non solo una donazione può essere soggetta ad un termine iniziale (a partire dal quale la donazione avrà efficacia) o finale (fino al quale la donazione avrà efficacia); e può essere gravata da un onere (nel caso del magnate, l’onere del ricevente era il restauro dell’opera d’arte; ma in caso si trattasse di un onere illecito o impossibile si dovrebbe dichiarare nullo il contratto di donazione); ma, una volta perfezionata (cioè stabilita e accettata da entrambe le parti alla presenza di un notaio e dei testimoni), può ancora essere soggetta a revoca, su richiesta del donante, in caso di ingratitudine del donatario. 
 

Richiedi Preventivi

Gratuitamente e in 1 solo minuto.