Il mobbing sui luoghi di lavoro: quali sono le caratteristiche di questo fenomeno e come la legge tutela chi ne è vittima
23 Luglio 2021 - Redazione
Il mobbing, che può intercorrere tra le cause delle patologie da stress lavoro correlato, si caratterizza per una serie di elementi ricorrenti:
- il comportamento negativo sistematico
- la ripetizione costante nel tempo
- lo squilibrio del potere tra mobber e mobbizzato
- l’intento finale consistente nell’estromettere la vittima dal lavoro.
Esistono vari tipi di mobbing attuati in ambienti lavorativi:
- strategico: le condotte in precedenza descritte sono programmate dall’azienda o dai suoi vertici con il preciso scopo di allontanare dal lavoro uno o più dipendenti
- emozionale: realizzato da uno o più colleghi per rivalità, gelosia, antipatia, etc.
- comportamentale: risponde ad ambizioni di carriera (mobbing orizzontale) o al timore di un superiore di non veder rispettata la gerarchia da un subalterno (mobbing verticale)”.
Esiste inoltre un mobbing di genere, le cui vittime sono spesso donne che annunciano la loro maternità in azienda il datore di lavoro potrebbe nutrire dubbi sulla residua efficienza della dipendente e crearle intorno un clima poco favorevole tanto da indurla ad abbandonare il lavoro (cosa in Italia tutt’altro che infrequente, da quanto palesano gli studi condotti).
Inoltre lo sviluppo delle condotte mobbizzanti in un luogo di lavoro attraversa una serie di fasi:
- i comportamenti conflittuali si focalizzano su una vittima
- le condotte avverse si moltiplicano, infettando tutte le dinamiche lavorative, e si concentrano anche su questioni che non attengono le attività svolte, vale a dire personali
- la vittima accusa i primi sintomi psicosomatici
- il mobbing non viene arginato dai responsabili del personale e dagli altri dirigenti aziendali (che forse non lo riconoscono, o forse lo agiscono essi stessi)
- la salute psicofisica della vittima si aggrava
- il dipendente viene escluso completamente dal lavoro.
Tra i comportamenti persecutori che possono costituire indice di comportamento mobbizzante:
- calunnie o diffamazioni, a carico della persona o della famiglia
- esclusione sistematica dai discorsi comuni
- manipolazione o omissione deliberata di informazioni relative al lavoro
- sabotaggio dell’attività lavorativa
- isolamento
- boicottaggio
- minacce e intimidazioni
- sottrazione di responsabilità o attribuzione di compiti eccessivi per numero o caratteristiche.
Tutto ciò può indurre nelle vittime del mobbing ripercussioni sulla salute, quali depressione, ansia, attacchi di panico, ipertensione arteriosa, tachicardia, mal di testa, sensazioni di sbandamento, disturbi gastro-intestinali, etc.
E tuttavia, a fronte della gravità delle condotte e delle ripercussioni che possono generare, non esiste una norma che ricomprenda specificamente il reato di mobbing nei luoghi di lavorativi, tant’è che la giurisprudenza è “costretta” a richiamarsi all’art.572 del codice penale (maltrattamenti commessi da soggetto investito da autorità), la cui integrazione richiede il parametri del durata nel tempo delle azioni ostili al fine di valutarne il complessivo carattere persecutorio: fortunatamente, a fronte di questo “vuoto normativo” lo Stato ha deciso di istituire la figura della Consigliera di parità la quale potrà attivare gratuitamente procedure ed azioni in giudizio per sostenere le donne vittime di molestie sessuali, discriminazioni e mobbing di genere.
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