Caratteristiche della liquidazione coatta amministrativa: in cosa consiste e quando vi si ricorre
11 Gennaio 2016 - Redazione
Ma, che cos’è un fallimento?Si tratta di una procedura concorsuale volta a “risarcire” quanti dovessero vantare crediti nei confronti di imprenditori insolventi, attraverso la messa in liquidazione del patrimonio di questi.
Sono soggetti a questo tipo di procedura gli imprenditori singoli o le società di persone e capitale che esercitano in ambito commerciale; mentre ne sono esclusi gli enti pubblici, i piccoli imprenditori, e una serie di altri soggetti che godono delle deroghe alla normativa generale.
Rientra nell’alveo delle procedure fallimentari anche la liquidazione coatta amministrativa, generalmente indirizzata alle grandi imprese o a quelle che svolgono la loro attività in particolari settori (da quello bancario a quello assicurativo, passando per le società cooperative), ammesso che sussistano gravi irregolarità gestionali (che potrebbero essere state ravvisate dal comitato di sorveglianza, composto da esperti nel ramo di attività dell’impresa) o uno stato d’insolvenza, cioè una condizione permanente di impotenza dell’imprenditore ad effettuare i pagamenti dovuti, per cui i creditori o l’autorità di vigilanza richiedono un accertamento che, se risultasse positivo, porterebbe il locale Tribunale fallimentare a dichiarare il fallimento dell’imprenditore.
La liquidazione coatta amministrativa si conclude o con la ripartizione dell’attivo o con il concordato fallimentare.Nel primo caso interviene il commissario liquidatore, un professionista incaricato dall’autorità amministrativa di gestire l’impresa. Questi invia comunicazione ai creditori rispetto alle somme che essi vantano, aprendo così una fase interlocutoria tra sé e i creditori (che possono presentare osservazioni e istanze), che si conclude con l'elenco dei creditori ammessi e di quelli respinti; segue la fase liquidatoria, che prevede la vendita di beni mobili e immobili dell’imprenditore insolvente, il cui corrispettivo in denaro verrà distribuito tra i soggetti dell’elenco.
In caso di concordato un accordo fra il fallito e un terzo sostituisce la liquidazione fallimentare: pratica auspicabile in quanto la procedura è più veloce del fallimento e consente ai creditori di percepire somme maggiori (sottratte alle spese) e al fallito di liberarsi dello stato di fallito e riprendere la sua attività. Il concordato fallimentare può prevedere la suddivisione dei creditori in classi, e trattamenti differenziati per classi diverse (ovviamente indicandone le ragioni) e contempla la soddisfazione dei crediti mediante qualsiasi forma, compresa l'attribuzione ai creditori di obbligazioni, azioni, quote, o altri strumenti finanziari e titoli di debito.
L’innovazione fondamentale rispetto alla normativa precedente (legge fallimentare del 1942) riguarda i soggetti che possono presentare il concordato (non più solo il fallito, come in precedenza, ma anche uno o più creditori o un terzo), e i tempi (prima la proposta poteva essere presentata soltanto una volta reso esecutivo lo stato passivo, cosa oggi non più necessaria, a patto che sia possibile pervenire alla formazione dell’elenco dei creditori di cui sopra, attraverso i dati contabili e le altre notizie disponibili). Resta la possibilità che anche il fallito presenti domanda di concordato, ma solo decorso un anno dalla dichiarazione di fallimento o non più di due anni dal decreto di esecutività dello stato passivo.