Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: cosa caratterizza questo reato e come viene fronteggiato dalla legge

02 Maggio 2018 - Redazione

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Nel 2011 è stato introdotto nel Codice penale l’articolo 603-bis contenente il nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, con l’intento di colpire specificamente il fenomeno del "caporalato", presente in particolare nei settori dell'agricoltura e dell'edilizia, che consiste sostanzialmente nella fornitura di una manodopera generica e poco qualificata da parte di un “caporale”, che si occupa anche di retribuire direttamente gli operai, lucrando sulla differenza tra quanto percepito dall'impresa edile o agricola e quanto corrisposto ai lavoratori, oltreché di supervisionarli, imponendo orari e ritmi di lavoro spesso disumani, senza disdegnare affatto l'uso dell'intimidazione o della violenza.


In buona sostanza questo l’articolo che sanziona l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro cerca di arginare una condotta che il più delle volte ha attinenza con le occupazioni irregolari, "a nero", che producono evasione fiscale e contributiva e violazione delle norme inerenti gli orario di lavoro la sicurezza sui luoghi in cui si svolgono le prestazioni lavorative, il rispetto dei contratti collettivi in ordine ai limiti minimi di retribuzione.


L’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, definita come "un'attività organizzata di intermediazione che recluta manodopera o ne organizza l'attività lavorativa, caratterizzata da sfruttamento, violenza, minaccia o intimidazione, e basata sul profitto derivante dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori", rientra tra i delitti contro la persona, ed è punita con la reclusione da cinque ad otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Sono poi da sommarsi le eventuali aggravanti, che fanno aumentare la pena prevista per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro da un terzo a metà, vale a dire:
  • un numero di lavoratori reclutati superiore a tre
  • un’età di uno o più dei lavoratori inferiore ai 16 anni
  • una situazioni di grave pericolo cui sono sottoposti i lavoratori.


Analizzando attentamente quanto appena detto risulta evidente come il reato si configuri solo nel caso in cui la condotta sia “organizzata”, non bastando un isolato episodio di sfruttamento dei lavoratori.


Sempre acuendo la vista, risalta come siano punibili tanto quelli che "reclutano manodopera" quanto quelli che "organizzano l'attività lavorativa", quindi non solo chi fornisce forza lavoro all'utilizzatore, ma anche chi "dirige" i lavoratori reclutati, che non è detto siano per forza la stessa persona…


Tuttavia il problema interpretativo sorge quando ci si sofferma sulla congiunzione disgiuntiva “o” adoperata dal legislatore, che apre sostanzialmente a due interpretazioni:
  • l’illecito riguarda non soltanto l’intermediazione in senso stretto, ma anche l’organizzazione del lavoro della manodopera accompagnata o meno dall’intermediazione: questo però equivarrebbe a dire che sono punibili anche gli imprenditori (spesso ignari, o comunque non direttamente coinvolti)
  • l’illeceità si configura solo per l’intermediazione, per cui punibile è esclusivamente l’intermediario (eventualmente per l’imprenditore utilizzatore si parlerebbe di concorso in reato), ma esclusivamente se sussiste lo sfruttamento dei lavoratori.


A tutte, o parte, di queste circostanze deve però affiancarsi necessariamente l’uso della violenza, della minaccia o dell’intimidazione perché si configuri il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (come a dire che l’attività illecita di “caporalato”, pur in presenza di elementi tipici dello “sfruttamento”, ma svolta senza il ricorso alla violenza o alla minaccia, non rientra nella fattispecie del reato in esame, allo stesso modo che accadrebbe nel caso di un “caporale” che reclutasse operai sottopagati ma “consenzienti” senza bisogno di ricorrere all’intimidazione), e l’approfittamento dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori (che richiede a sua volta la consapevole volontà di approfittare di una condizione di debolezza).


Siamo consapevoli che, proprio perché le vittime si trovano in una condizione di indigenza e sono sottoposte a violenza e sopraffazione, potrebbero non essere in grado di denunciare il reato eppure facendosi forza possono trovare in noi un alleato: molti sono i penalisti che si possono trovare sulla nostra piattaforma, e molti sono pure quelli che praticano cause “pro bono” o che sono inseriti nelle lite del gratuito patrocinio.


E allora in che cosa consiste per il legislatore la speculazione effettuata sulla forza lavoro?
Vi abbiamo in parte già accennato, ma specifichiamo ulteriormente: sfruttare la manodopera significa pagarla sistematicamente meno di quanto stabilito dai contratti nazionali di lavoro e comunque in maniera sproporzionata rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato; significa violare sistematicamente la normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; equivale ad una violazione delle leggi sulla sicurezza e l’igiene nei luoghi di lavoro; lucrare abusivamente sui lavorati significa infine imporre condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o situazione alloggiative degradanti
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