L'interdetto giudiziale quali atti giuridici può compiere? Limitazioni e concessioni. Tutore e amministratore di sostegno

17 Dicembre 2024 - Redazione

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L’interdizione giudiziale è un istituto giuridico che mira a tutelare le persone che, a causa di gravi condizioni fisiche o psichiche, non sono in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi.

Questo status comporta una serie di limitazioni nella capacità di compiere atti giuridici, accompagnate da alcune concessioni che garantiscono comunque una gestione equilibrata della vita e del patrimonio della persona.

In questo contesto, emergono figure fondamentali come il tutore, che agisce nell’interesse dell’interdetto, e, in alcuni casi, l’amministratore di sostegno, una figura più flessibile e adattabile alle esigenze del beneficiario.

Ma quali sono gli atti che l’interdetto può o non può compiere? Qual è il ruolo del tutore e in quali situazioni si preferisce l’amministratore di sostegno? Scopriamolo in dettaglio.

 
 
L'interdetto giudiziale quali atti giuridici può compiere?
Nonostante sia sottoposto all’interdizione giudiziale, un soggetto può compiere alcuni atti di ordinaria amministrazione o individualmente oppure con l’assistenza del tutore che gli è stato assegnato.
 
Non può invece compiere alcun atto giuridico (se non quelli legati alla quotidianità, ma sempre commisuratamente alle proprie capacità intellettive), e quindi si vede precludere il matrimonio, il riconoscimento di figli, la stesura di un testamento, giacché la competenza di tutti gli atti giuridici viene invece riservata al tutore legale. 
 
 
Ma, a tal proposito, in cosa consiste l’interdizione giudiziale?
 
È un atto rivolto a soggetti incapaci di provvedere a sé stessi e ai propri interessi, che sospende la capacità di agire che si acquisisce con la maggiore età, di fatto riportando giuridicamente la persona alle medesime condizioni dei minori di età. 
 
 
Quali condizioni debbono verificarsi per ricorrere ad un’interdizione giudiziale?
Affinché possa essere pronunciata una sentenza di interdizione giudiziale è necessario che la persona sia affetta da una malattia incurabile talmente grave da inficiarne la volontà e da impedirle di provvedere ai propri interessi economici e personali.
 
La richiesta di interdizione giudiziale va presentata al Tribunale di residenza della persona, e deve contenere le motivazioni della richiesta.
 
Il Tribunale nomina un giudice istruttore che ha il compito di esaminare le capacità della persona (magari facendosi assistere da un consulente tecnico, come un medico) e di ascoltare il parere di tutti gli altri attori citati, a cominciare dal richiedente l’interdizione che, secondo quanto previsto, può essere il coniuge (e i parenti di questo) o il convivente, i parenti entro il quarto grado, il pubblico ministero, o l’interessato medesimo.   
 
 
La figura del tutore
Conclusa la fase istruttoria e dichiarata l’interdizione, si procede con la nomina di un tutore che ha il compito di gestire il patrimonio dell’interdetto e di divenire suo legale rappresentante, e in virtù di questo, dovrà occuparsi tanto dell’ordinaria amministrazione, cioè la gestione degli averi senza che ne risulti intaccata la consistenza, che di quella straordinaria, che comprende ad esempio vendita o acquisto di beni (ma non prima di avere ottenuto l’autorizzazione del giudice o del tribunale).
 
Generalmente si tende ad attribuire il ruolo di tutore al coniuge o ai parenti più prossimi dell’interdetto, che lo rivestono anche oltre il termine di 10 anni, considerato perentorio nel caso in cui non si ricada in nessuno dei due casi.
 
 
Quanto dura l’interdizione giudiziale? 
Essa cessa al venir meno dei presupposti che l’hanno determinata, su richiesta degli stessi soggetti che hanno facoltà di avanzarne richiesta, e può essere anche solo parzialmente accolta (nel caso in cui l’interdetto non abbia riacquistato completamente le proprie facoltà): in questo caso si avvia una procedura di amministrazione di sostegno.
 
 
Due debite precisazioni
La prima riguarda proprio la presenza di un difensore, non richiesta nel momento in cui un atto individui semplicemente quelle attività per le quali è richiesto l’intervento dell’amministratore di sostegno, ed è invece prescritto per tutte quelle disposizioni che prevedono limitazioni o divieti alle azioni del soggetto.
 
La seconda precisazione riguarda la differenza tra interdizione giudiziale e interdizione legale, perché se hanno effetti simili, partono però da presupposti diversi: la prima è uno strumento di protezione di soggetti deboli, la seconda è una pena accessoria per quanti sono stati condannati all’ergastolo o ad una reclusione non minore a cinque anni.
 
 
 
 

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