La normativa riguardante i servoscala per disabili: cose note e meno note
21 Marzo 2018 - Redazione
Qualora anzianità o disabilità provochino difficoltà di deambulazione che impediscono di superare una serie di barriere, prima tra tutte le scale che possono essere presenti sia all’interno della propria abitazione che nelle aree condominiali, sorge la necessità di ricorrere ad ausili tecnici quali i montascale o servoscala, che permettono di spostarsi con una certa facilità e senza necessità di aiuti: ma quali sono le norme che regolano l’installazione e l’utilizzo dei servoscala per disabili?
Fatto salvo che si sta parlando di impianti di sollevamento formati da una piattaforma o una poltroncina agganciata ad una guida lungo il corrimano di una scala o di un piano inclinato, azionati da un motore elettrico e capaci di percorrere i due sensi di marcia (salita e discesa), i servoscala per disabili rappresentano un diritto riconosciuto a tutti gli effetti dalla legge.
E noi abbiamo deciso di scrivere quest’articolo perché la normativa riguardante i montascale per persone con disabilità prevede, ad esempio che, dopo l’installazione, gli impianti vengano controllati due volte all’anno, incombenza di cui pochi sono a conoscenza: dunque, vogliamo fornirvi un’adeguata informazione a riguardo che vi aiuti nella scelta del servoscala più adatto alle vostre esigenze, e delle dritte che vi consentano di essere in regola con le leggi che concernono l’uso dei supporti per la deambulazione delle persone con disabilità.
Primo fra tutti verificare, all’atto dell’acquisto, che i controlli cui si è appena accennato siano compresi nel prezzo, che venga stipulata una polizza assicurativa per responsabilità civile, e che sia prevista una garanzia minima di due anni.
Nel momento in cui si procede all’installazione nella propria abitazione la legge sui servoscala per handicappati non richiede permessi o autorizzazioni di alcun tipo: cionondimeno, per essere sempre in regola, questi ausili devono rispondere a specifiche norme sia per gli aspetti edilizi (normativa per il superamento delle barriere architettoniche) che per quelli di prodotto (norme UNI).
Queste ultime, in grado di assicurare al cliente finale un alto grado di qualità, stabiliscono i criteri per la progettazione e l’installazione di tali ausili tecnici; mentre il riferimento normativo per gli aspetti edilizi è contenuto nel DM 236/89 che in alcuni articoli più generali evidenzia i criteri progettuali e in altri descrive le specifiche tecniche.
Nel dettaglio, il DM 236/89 non solo individua le diverse tipologie di servoscala per disabili ma ne stabilisce anche caratteristiche precise in relazione a:
- dimensioni, a seconda delle varie categorie, sia per pedane che per sedili;
- portata, non inferiore ai 100 e non superiore ai 200 Kg
- velocità massima (su rettilineo 10 cm/secondo)
- comandi, sia al piano che sul servoscala, posti ad un’altezza fra i 70 e i 110 cm
- ancoraggi, guide e giunti, che devono sopportare il carico mobile moltiplicato 1,5
- sicurezza elettrica, per la quale sono previste sia la messa a terra di tutte le masse metalliche che una tensione massima di 220 V.
Se per un’installazione domestica non sono previsti obblighi, cosa prescrive invece il quadro normativo per la collocazione dei montascale per disabili negli spazi condominiali?
La legge n. 13/1989 stabilisce che per opere di questo tipo c’è bisogno che almeno un terzo dei condomini presenti all’assemblea dia il proprio consenso alla presenza del sussidio perché questo equivalga ad un’autorizzazione.
Tuttavia, qualora l’assemblea si rifiuti di procedere alla votazione in merito alla questione, il richiedente può procedere ugualmente all’installazione del montascale qualora siano trascorsi tre mesi dalla richiesta formale scritta indirizzata all’amministratore, nella quale veniva domandata la convocazione dell’assemblea per l’espressa trattazione della questione.
Cosa prevedono invece le norme per l’installazione di servoscala per la mobilità delle persone con deficit nel caso in cui queste vivano in appartamenti in affitto?
Che il locatario non può agire se non ottenuta l’approvazione del proprietario dell’immobile, stabilendo anche se, all’atto di cessazione della locazione, il dispositivo andrà lasciato o sarà da disinstallare.
Tuttavia si ricordino due aspetti:
- l’art.1120 del Codice Civile stabilisce che il montascale non deve in alcun modo essere un ostacolo per gli altri condomini: praticamente si deve lasciare sulla rampa di scale uno spazio ampio tale da non intralciare non solo i pedoni ma anche eventuali barelle in caso di emergenza
- in merito alle spese per l’installazione in condominio, la normativa riguardante i montascale non prevede ripartizione, per cui esse vanno sostenute esclusivamente dall’interessato.
Riguardo ai costi, la legge che regolamenta l’installazione dei servoscale per disabili detta che gli aventi diritto possono usufruire di una detrazione Irpef sino al 36% delle spese sostenute: in particolare per i contribuenti di età non inferiore a 75 anni la detrazione può essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo, mentre per gli e 80enni in tre trance.
E chi sono gli aventi diritto?
- I disabili con menomazioni o limitazioni permanenti di carattere motorio; i non vedenti; le persone con a carico disabili permanenti; i condomini dove abitino le persone di cui prima; istituti e centri residenziali destinati all’assistenza di persone disabili.
- La precedenza è riservata alle persone disabili in possesso di una certificazione che attesti invalidità totale, con evidente difficoltà di deambulazione; e in generale le domande deve essere presentate in carta da bollo al Sindaco del Comune in cui è presente l’abitazione interessata ai lavori di installazione del dispositivo, entro il 1° marzo di ogni anno.
Dopo aver chiarito anche la questione economica, per avere le idee ancora più chiare potreste decidere di compilare il nostro form e chiedere un preventivo dettagliato ad uno dei professionisti della vostra zona.