La legge sul recupero dei sottotetti
23 Ottobre 2018 - Redazione
Recuperare un sottotetto significa ottimizzare uno spazio che altrimenti andrebbe perso; tuttavia è necessario rispettate quanto dettato dalla legge sul recupero dei sottotetti: vediamola nello specifico…
Poiché lo stato ha demandato ai comuni e alle regioni la possibilità di varare delle proprie leggi per il recupero dei sottotetti, è chiaro che le regole variano a seconda del territorio: per questo è fondamentale consultare un esperto prima di metterci all’opera.
Quando parliamo di recupero dei sottotetti va innanzitutto specificato che per legge si definisce "sottotetto" soltanto lo spazio superiore della casa, e non anche gli spazi aperti accessibili nella parte superiore dell'abitazione, come i terrazzi, anche se in parte recintati da pareti.
In secondo luogo va adoperata una distinzione fondamentale tra sottotetto abitabile e sottotetto non abitabile.
Un sottotetto non abitabile è quello spazio detto comunemente intercapedine, dato dalla distanza tra il soffitto e il tetto, solitamente adoperato per il passaggio di cavi o per l’installazione di impianti hi-fi o condizionatori dell’aria.
Qualora la controsoffittatura sia più alta e accessibile, è possibile convertirlo a ripostiglio, ma resterà comunque uno spazio non abitabile.
Qualora la controsoffittatura sia più alta e accessibile, è possibile convertirlo a ripostiglio, ma resterà comunque uno spazio non abitabile.
Un sottotetto è abitabile quando invece rispetta le previsioni delle regole regionali, che in verità differiscono poco le une dalle altre, e stabiliscono che per rendere un sottotetto abitabile occorre un’altezza minima che può essere di 2 metri e 70 dal pavimento fino ad arrivare al soffitto e 2,4 per gli ambienti di servizio.
Nei comuni montani al di sopra dei 1.000 metri però può essere consentita una deroga alle altezze minime fino ad arrivare a 2,55 metri.
Le leggi regionali hanno poi fissato un nuovo parametro accanto all’altezza minima, ovvero l’altezza media ponderale che si calcola dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi quella minima per la superficie relativa.
Per ciò che concerne la corretta illuminazione e il giusto riciclo d’aria, il DM 5 luglio 1975 stabilisce che “per ciascun locale d’abitazione, l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore di luce diurna medio non inferiore al 2% e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento”.
Stabilito questo, non è possibile mettere mano agli interventi necessari a recuperare un sottotetto se prima non si chiede una Dia, ovvero la Dichiarazione d’Inizio Attività, all'ufficio tecnico del proprio Municipio.
In aggiunta, se il sottotetto in questione è parte di un condominio, la legge sul recupero dei sottotetti stabilisce la necessità di ottenere il permesso anche dai condomini.
Mai come in questo caso il fai da te è sconsigliato, perché si danno circostanze nelle quali è necessario un consolidamento della struttura con appositi sostegni e pilastri atti ad aumentare la resistenza di portata delle nuova struttura.
O perché alcune regioni non prevedono la possibilità di modificare la pendenza o di alzare un tetto.
O perché il calcolo dell’altezza media ponderale, soprattutto in presenza di tetto pendente o sbalzi sul soffitto, non è cosa semplice!
E infine perché sarà possibile accedere agli incentivi Irpef solo nel momento in cui quanto stabilito dalla legge sul recupero dei sottotetti sarà pedissequamente rispettato.
Insomma, è necessario rivolgersi ad un professionista capace, che sappia realizzare un intervento di recupero del sottotetto di qualità, senza che il prezzo praticato sia esorbitante, fuori mercato, o troppo lontano dalle vostre possibilità: e per questo ci siamo noi di Quotalo…