Linee vita e regolamentazione di legge

17 Giugno 2015 - Redazione

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Secondo il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 , n. 81 - "Attuazione dell'articolo 1 della 
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro" - Art. 115 "Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto", l'adozione delle Linee Vita è obbligatoria ormai in tutte le regioni italiane. Si tratta di ancoraggi posti in quota 
sulle coperture dei nuovi edifici in modo stabile (o permanente, nel caso di prefabbricati ad 
esempio) per la loro manutenzione. 
Le linee vita sono obbligatorie quando si lavora su un tetto ed è quindi un costo da mettere a preventivo all'interno della stima di costo per rifare un tetto.
 
Per installare le Linee Vita, naturalmente, è consigliabile rivolgersi a ditte specializzate nel montaggio e fornitura di questo elemento.
 
Esistono tre tipologie di Linee Vita che si differenziano in base al materiale di 
fabbricazione:
 
1) In acciaio inox ideale per tutte le coperture, garantisce un'elevata resistenza agli agenti 
climatici
 
2) In acciaio con zincatura a caldo
 
3) In fettuccia o corda, per sistemi regolabili e temporanei (EN795-B)
 
La prima regione italiana ad adottare l'installazione obbligatoria delle Linee Vita è stata la 
Toscana, portiamo ad esempio le norme e disposizioni date da questa Regione per 
sottolineare ciò che è necessario sapere per costruire nel rispetto della sicurezza degli 
operai e della nostra legislazione.
 
In un estratto dal D.P.G.R. 23 novembre 2005, n. 62/R - Regione Toscana, troviamo 
notizie importanti e esemplificative riguardanti le misure preventive e protettive:
 
Art. 07 - Criteri generali di progettazione
 
1. Nei casi di cui all'articolo 2, sono progettate e realizzate misure preventive e protettive al 
fine di poter eseguire successivi lavori di manutenzione sulla copertura in condizioni di 
sicurezza; tale misure preventive e protettive sono finalizzate a mettere in sicurezza:
 
a) il percorso di accesso alla copertura;
b) l'accesso alla copertura;
c) il transito e l'esecuzione dei lavori sulla copertura.
 
2. Percorsi ed accessi devono essere di tipo permanente.
 
3. Il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture devono essere 
garantiti attraverso elementi protettivi permanenti.
 
4. Nei casi in cui non sia possibile adottare misure di tipo permanente, nell'elaborato 
tecnico della copertura di cui all'articolo 5 devono essere specificate le motivazioni in base 
alle quali tali misure risultano non realizzabili; devono altresì essere progettate e 
documentate le misure di tipo provvisorio previste in sostituzione.
 
Art. 08 - Percorsi di accesso alla copertura
 
1. I percorsi di accesso alla copertura possono essere interni o esterni e tali da consentire 
il passaggio di operatori, dei loro utensili da lavoro e di materiali in condizioni di sicurezza.
 
2. Lungo l'intero sviluppo dei percorsi è necessario:
 
a) che gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, siano 
chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo;
 
b) che sia garantita una illuminazione di almeno venti lux;
 
c) che sia previsto un dimensionamento in relazione ai carichi di esercizio, tenendo conto 
dei prevedibili ingombri di materiali ed utensili da trasportare, con una larghezza non 
inferiore a 0,60 metri per il solo transito dell'operatore.
 
3. È altresì necessario che:
 
a) i percorsi orizzontali abbiano i lati prospicienti il vuoto protetti contro il rischio di caduta 
dall'alto;
 
b) i percorsi verticali siano prioritariamente realizzati con scale fisse a gradini a sviluppo 
rettilineo; in presenza di vincoli costruttivi possono essere utilizzate scale fisse, scale 
retrattili, scale portatili.
 
4. Nel caso di percorsi non permanenti devono essere individuate posizioni e spazi in 
grado di ospitare le soluzioni prescelte.
 
5. I percorsi di cui al comma 4 si realizzano tramite:
 
a) scale opportunamente vincolate alla zona di sbarco;
b) apparecchi di sollevamento certificati anche per il trasferimento di persone in quota;
c) apprestamenti.
 
Art. 09 - Accessi alla copertura
 
1. La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, interno od esterno, in grado di 
garantire il passaggio ed il trasferimento di un operatore e di materiali ed utensili in 
condizioni di sicurezza.
 
2. In particolare un accesso interno deve possedere le seguenti caratteristiche:
 
a) ove sia costituito da una apertura verticale, la stessa deve avere una larghezza minima 
di 0,70 metri ed un'altezza minima di 1,20 metri;
 
b) ove sia costituito da una apertura orizzontale od inclinata, la stessa deve essere 
dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali ed utensili da trasportare; se di forma 
rettangolare, il lato inferiore libero di passaggio deve essere almeno 0,70 metri e 
comunque di superficie non inferiore a 0,50 metri quadrati;
 
c) i serramenti delle aperture di accesso non devono presentare parti taglienti o elementi 
sporgenti ed il sistema di apertura dell'anta deve essere agevole e sicuro.
 
Art. 10 - Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture
 
1. Il transito sulle coperture deve garantire, a partire dal punto di accesso, il passaggio e la 
sosta in sicurezza per i lavori di manutenzione mediante elementi protettivi, quali:
 
a) parapetti;
b) linee di ancoraggio;
c) dispositivi di ancoraggio;
d) passerelle o andatoie per il transito di persone e materiali;
e) reti di sicurezza;
f) impalcati;
g) ganci di sicurezza da tetto.
 
2. L'impiego di dispositivi di ancoraggio puntuali o ganci di sicurezza da tetto è consentito 
solo per brevi spostamenti o laddove le linee di ancoraggio risultino non installabili per le 
caratteristiche delle coperture

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