Maternità nei luoghi di lavoro: cosa prevede la legge per tutelarla

14 Maggio 2018 - Redazione

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Connubio gravidanza/lavoro, un’accoppiata spesso difficile che tuttavia viene tutelata dalla legge, alla luce non solo della sua importanza ma anche del fatto che coniugare lavoro, maternità e figli non è cosa semplice.


Le tutele previste per le future mamme sono di due tipi, una di carattere normativo e una di tipo economico.


Per quanto concerne la prima essa non si rinviene non solo nella Costituzione che prevede che “le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione” ma anche nel D.Lgs. 151/2001, che detta una serie di norme che riguardano la gravidanza e i primi mesi di vita del figlio (naturale, adottivo o affidato che sia), che si estendono a tutti i lavoratori subordinati, compresi quelli con contratto part-time o di apprendistato.


Quando si parla invece di tutele economiche si fa riferimento a:
  • permessi retribuiti in gravidanza: utili ad effettuare esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche, richiedono che il datore di lavoro venga informato dei giorni o delle ore di assenza, e prevede che la donna si faccia rilasciare apposito certificato da consegnargli
  • astensione obbligatoria: periodo di cinque mesi (due precedenti il parto e tre successivi, oppure 1 pre e 4 post partum, a condizione che il medico attesti lo stato di buona salute) nei quali la donna per legge deve astenersi dall’attività lavorativa, a meno che si tratti di lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, etc.) assicurate alle relative gestioni Inps (le quali non hanno diritto nemmeno all’interdizione anticipata/ posticipata del congedo di maternità, che spetta invece alle dipendenti in caso di complicazioni di salute e che, se debitamente accertato, è pagato come congedo obbligatorio prima e malattia dopo)
  • astensione facoltativa (o congedo parentale): periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali; riguarda lavoratrici e lavoratori dipendenti, senza spettare invece a genitori disoccupati o sospesi, lavoratori domestici, lavoratori a domicilio; consiste in: un'indennità del 30% della retribuzione media giornaliera entro i primi sei anni di età del bambino; un'indennità del 30% della retribuzione media giornaliera, dai sei anni e un giorno agli otto anni di età del bambino, solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione ed entrambi i genitori non ne abbiano fruito nei primi sei anni o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di sei mesi; nessuna indennità dagli otto anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino
  • maternità anticipata: qualora sussistano gravi complicanze della gravidanza la lavoratrice presenta specifica domanda all’ASL corredata di certificato medico che attesta l’impossibilità temporanea alla prestazione lavorativa
  • congedo di paternità: anch’esso obbligatorio o facoltativo, alternativo al congedo di maternità, è fruibile dal padre lavoratore dipendente entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio
  • riposi giornalieri: si tratta di permessi per allattamento di una o due ore al giorno che spettano alla madre lavoratrice e che vengono retribuiti tramite indennità dell’Inps, a cui può avere diritto anche il padre lavoratore, qualora la madre sia casalinga, lavoratrice autonoma, parasubordinata o a progetto, oppure quando questi sia l’affidatario del bambino, o ancora a causa della morte o di una grave infermità della madre
  • congedi per malattia del figlio: congedo non retribuito (o parzialmente retribuito) che consente ad entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, di essere presenti al momento della malattia per una durata variabile a seconda dell'età del bambino; la fruibilità è per entrambi i genitori, purché non contemporaneamente.


Ma quando si parla di maternità nei luoghi di lavoro si pensa in primis all’assegno di maternità: ce ne sono di due tipi:
  • l’assegno di maternità erogato dal Comune di residenza alle mamme disoccupate e casalinghe che non lavorano o che non hanno accumulato almeno 3 mesi di contributi nell’ultimo anno e mezzo, a patto però che abbiano un reddito Isee complessivo non superiore alla soglia stabilita (attualmente circa 17mila euro annui) e di non ricevere altre prestazioni previdenziali oppure altri assegni di maternità Inps
  • l’assegno di maternità dello Stato rivolto alle mamme lavoratrici e precarie, italiane o straniere, assegnato se: si sono versati almeno 3 mesi di contributi per maternità negli ultimi 18 mesi (di cui 9 prima del parto o dell’ingresso del bambino nel nucleo familiare se adottato o in affidamento); si è disoccupate o messe in mobilità o in cassa integrazione ma si è lavorato per almeno 3 mesi (esplicati non oltre i 9 mesi antecedenti al parto); se si usufruisce della gestione separata, con 3 mesi di contributi versati nei 12 mesi precedenti il congedo obbligatorio (ottavo mese di gravidanza) o anticipato per motivi di salute.


Dell’assegno di maternità statale può beneficiare anche il padre che sostituisce la mamma per decesso, abbandono o affidamento esclusivo.


Ma è possibile tutelare la maternità nei luoghi di lavoro prima di tutto rendendo questi luoghi sicuri per loro, esimendole dal trasporto e dal sollevamento pesi, da attività pericolose e insalubri, e anche nel caso in cui vi fosse adibita precedentemente alla sua condizione, che le condizioni vengano temporaneamente modificate o che si preveda l’affidamento di un’altra mansione (che se inferiore deve mantenere inalterata qualifica e retribuzione).


State per diventare mamma e temete di perdere il vostro impiego? Da quando il pancione è diventato visibile il vostro datore di lavoro vi bistratta e sminuisce il vostro impegno? Vostro marito è stato velatamente minacciato nel caso in cui decideste di fruire del congedo parentale?
Poiché si tratta di violazioni di diritti, e poiché in certi frangenti si potrebbero profilare gli estremi del mobbing vi invitiamo vivamente a contattare un avvocato del lavoro: sulla nostra piattaforma ne trovate tanti a disposizione che sapranno assistervi in un momento bello e difficile come quello della maternità, soprattutto quando si tratta di farlo convivere con le esigenze lavorative...

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