Guida allo strumento del trust: le caratteristiche essenziali, come si crea, quali sono i suoi vantaggi e quali i suoi costi

02 Agosto 2023 - Redazione

Vota

Voto 5 su 1 voti

Richiedi Preventivi

Gratuitamente e in 1 solo minuto.

Trust_ Trust_ Trust_

Tutto quello che c'è da sapere sul Trust

Molto spesso si sente parlare del Trust, ovvero un particolare istituto giuridico che ha fatto fortuna nei Paesi del Common Law.

Nonostante sia nato in questi particolari ordinamenti giuridici, il Trust ha ormai attecchito anche nei Paesi del Civil Law, compresa l’Italia.

Il Trust è un particolare istituto giuridico mediante il quale un soggetto, ovvero il disponente, anche detto settlor, tramite un atto tra vivi o mediante un atto mortis causa, ovvero il testamento,  separa una parte del suo patrimonio destinando taluni beni al perseguimento di specifici interessi, a favore di determinati beneficiari. 

Ciò è possibile, salvo il caso di trust auto dichiarato che vedremo più avanti, attraverso il trasferimento della proprietà di uno o più beni in favore del trustee ovvero il gestore dei beni. 

Premesso ciò, è bene precisare che in realtà nel nostro ordinamento giuridico non esiste una disciplina dettagliata dell’istituto in esame, infatti, la normativa di riferimento per il Trust è la Convenzione Aja del 1985 successivamente recepita in Italia; è proprio questa mancanza di una normativa dettagliata interna che fa discutere in dottrina la legittimità del Trust “interno” nel nostro ordinamento.

 

Quando e perché si ricorre ad un trust, perché conviene crearlo

Sono molteplici i motivi che possono spingere un soggetto a fare ricorso ad un trust.

Senza anticipare ciò che verrà trattato nelle righe successive, è comunque possibile sottolineare che esistono svariati tipi di trust, ognuno con le proprie caratteristiche e peculiarità.

Ciò significa che a seconda dell’interesse e degli scopi prefissati da un soggetto, sarà possibile stipulare un tipo di trust anziché un altro, ma in genere a prescindere dal tipo di trust si ricorre a questo particolare istituto al fine di “separare” il proprio patrimonio. 

Prima di comprendere l’effettiva utilità della “separazione” patrimoniale, è bene sapere che nel nostro ordinamento un soggetto risponde delle obbligazioni che ha assunto ai sensi dell’art. 2740 c.c. con tutti i suoi beni, presenti e futuri.

Ciò significa che il patrimonio di colui che ha assunto un’obbligazione sarà aggredibile da parte dei creditori, ed è proprio in questi casi che potrebbe essere utile fare ricorso ad un Trust o ad altri istituti affini.

Ad essere precisi per poter “blindare” i beni oggetto del Trust è necessario che questo venga stipulato prima che sorgano i crediti in favore dei creditori, poichè questi, nonostante l’effetto segregativo del trust, potranno sempre far valere i propri diritti mediante l’azione revocatoria fallimentare o l’azione revocatoria tradizionale (ex art. 2929 bis c.c.)

 Ad ogni modo, una volta stipulato il trust nei modi e nelle forme previste dalla legge, il bene o i beni oggetto del trust stesso non potranno appunto essere aggrediti.

Ancora, il trust può rivelarsi particolarmente utile quando si ha intenzione di far pervenire un bene ad un soggetto ma non nell’immediato; un esempio potrebbe essere il passaggio della propria azienda ad un figlio che al momento della stipula del trust risulti ancora minorenne.

In questo caso il titolare del bene potrebbe trasferire quest’ultimo ad un soggetto, il trustee, affinché questo lo gestisca ed in futuro lo trasferisca alla persona designata, in questo caso il figlio del settlor.

In questo modo quest’ultimo potrà da un lato blindare la propria azienda da eventuali creditori successivi al trust, dall’altro potrà programmare, nei limiti di legge, il passaggio generazionale della propria azienda in favore di suo figlio.

Richiedi Preventivi

Gratuitamente e in 1 solo minuto.
 

Quali sono i soggetti attivi e passivi di un trust

Il trust ha, come abbiamo visto, come protagonisti una serie di soggetti, ovvero il disponente, il trustee ed il beneficiario.

  1. Il disponente è colui che istituisce il trust e che e destina determinati beni propri creando così una separazione del proprio patrimonio come sopra specificato. È questo il tratto saliente dell’istituto in esame, il c.d. effetto segregativo del trust. Il disponente inoltre determina anche la durata del trust che, salvo eccezioni, non può essere perpetua. Infine, una volta creato il trust, il disponente non può più revocare il proprio consenso, salvo che non sia diversamente stabilito nell’atto istitutivo. 
  2. Il trustee invece è quel soggetto che diventa proprietario dei beni conferiti nel trust. Pertanto, è quest’ultimo che ha il potere ed il dovere di gestire e di disporre dei beni ricevuti nel pieno rispetto delle disposizioni del disponente. Il trustee diventa il pieno e legittimo proprietario dei beni, e questo significa che se volesse vendere un bene ai terzi potrebbe legittimamente farlo, salvo poi sottostare alla responsabilità nei confronti del disponente. Per quanto concerne le eventuali “sanzioni” a cui va incontro il trustee nei confronti del disponente per le condotte poste in essere, esse variano a seconda della legge “scelta” per il trust. Il trustee, infine, ha anche il dovere di rendere edotto il disponente della gestione dei beni ricevuti. 
  3. Il beneficiario infine è colui il quale beneficerà degli effetti del trust. Quest’ultimo può essere sia determinato che indeterminato (ovvero determinabile solo successivamente). La dottrina tende a distinguere anche tra beneficiari mediati e beneficiari immediati (ovvero coloro i quali traggono immediata utilità dal trust). 

A seconda della volontà del disponente, è possibile prevedere anche la figura del “guardiano” ovvero un soggetto che è tenuto a vigilare sull’attività del trustee.

professionista legale per trust  

Caratteristiche del trust, vantaggi e potenziali svantaggi

Come anticipato, il trust è un istituto di origine anglosassone utile per perseguire svariate finalità.

Il suo tratto caratteristico, oltre all’effetto di segregazione dei beni sopra descritto, è l’applicabilità nel nostro ordinamento nonostante sia un istituto non italiano; è infatti compito del settlor o del gestore decidere quale legge applicare fra gli ordinamenti giuridici stranieri che disciplinano l’istituto in esame; viceversa, nel caso in cui non avvenga la professio iuris, ovvero la scelta della legge applicabile, al trust andrà applicata la normativa con cui ha più connessioni (ad esempio il luogo di collocazione del bene, luogo di gestione, residenza delle parti etc...

L’aspetto particolare del trust, sottolineato dall’unanimità della dottrina, è che è possibile nel nostro ordinamento applicare una legge straniera quando non c’è alcun elemento di collegamento con un ordinamento straniero, ad esempio quando tutte le parti sono italiane ed i beni conferiti in trust si trovano in Italia. 

Per quanto riguarda i vantaggi apportati dal trust, grazie ad esso è possibile “blindareuno o più beni dalle pretese dei creditori; inoltre, è possibile usufruire delle agevolazioni fiscali, specie in termini di imposte sulle successioni.

Lo svantaggio principale del trust è che si tratta di uno strumento giuridico che, appunto, non ha una regolamentazione ad hoc nel nostro Paese, e ciò significa che le norme che lo regolamentano non sono agevolmente conoscibili da chi dovrà applicarle.

È proprio per questo che è fondamentale rivolgersi a dei professionisti per valutare se il trust sia effettivamente lo strumento adatto per perseguire i propri fini.

 

Quali sono i differenti tipi di trust che possono essere riconosciuti in Italia

La distinzione più importante da fare quando si parla di trust che possono essere riconosciuti in Italia è tra trust esterni ed interni.

Nel primo caso si fa riferimento ad un trust che ha per oggetto beni collocati all’estero rispetto all’ordinamento in cui è stato stipulato il trust; si pensi a due soggetti di origini Inglesi che decidono di stipulare un trust avente per oggetto un bene ubicato in Italia.

Viceversa, il trust interno ha come elemento di estraneità solo la legge applicabile, quella straniera scelta dal disponente appunto.

Esiste infine quello che viene chiamato "trust autodichiarato", il quale non determina nessun trasferimento dei beni dal disponente al trustee, venendo perciò tali funzioni a coincidere in capo al medesimo soggetto, ovvero il disponente.

 

Quali sono i differenti tipi di trust

Come abbiamo accennato esistono in realtà diverse tipologie di trust, diverse non tanto per la loro struttura bensì per lo scopo che perseguono, e potremmo così riassumerle:

  1. Trust familiare: ha come scopo quello di proteggere il patrimonio personale del proprio nucleo familiare mediante la destinazione dei frutti e dei ricavi dei beni vincolati ai bisogni della famiglia stessa e, allo stesso tempo, evitando che i beni oggetto del Trust possano essere aggrediti da terzi;
  2. Trust successorio: ha come scopo la programmazione del passaggio generazionale di un bene ad un determinato soggetto. Il Trust in esame può essere utile specialmente per chi vuol trasmettere agli eredi la propria azienda e può rappresentare una sorta di alternativa al testamento. Ovviamente va tenuto distinto dal Trust disposto tramite testamento il quale, diversamente da quello in esame, è un classico Trust istituito mediante atto mortis causa;
  3. Trust finanziario: ha per oggetto beni particolari come i titoli di credito, strumenti finanziari di vario genere, azioni, quote di partecipazioni in società o enti simili o altri strumenti di partecipazione ad attività finanziarie etc.
Richiedi Preventivi

Gratuitamente e in 1 solo minuto.
 

Quali sono i costi medi di un atto notarile di trust

Non è facile stabilire a priori quale sia il costo di un atto notarile avente per oggetto l’istituzione di un trust, perché il prezzo dipende da svariati fattori

Con riferimento alla tassazione indiretta, l’atto notarile sarà soggetto alla imposta sulle donazioni e successioni di cui al Decreto Legislativo n. 346 del 1990, ciò perché il Trust determina il sorgere di un vincolo di destinazione, pertanto, sarà possibile applicare l’art. 2 comma 47 del DL n 262 del 2006. 

Con riferimento al calcolo dell’imposta da pagare, il comma 49 dell’art. citato stabilisce aliquote del 4,6 ed 8% da applicare al valore netto complessivo del bene oggetto del Trust.

Inoltre, le aliquote e le franchigie variano in base al rapporto che intercorre tra chi dispone dei propri beni e chi ne beneficia.

Al calcolo è poi necessario aggiungere anche l’imposta ipotecaria nonché l’imposta catastale in misura fissa di 200 euro se il trust ha per oggetto immobili, ed infine è necessario calcolare anche l’imposta di bollo che, a seconda dei beni vincolati, può variare dai 165 euro fino ai 300.

Nel caso in cui non vi sia il trasferimento strumentale del diritto in favore del trustee è possibile usufruire del vantaggio fiscale della non applicazione dell’imposta sulle donazioni e successioni, con conseguente risparmio di soldi.

Con riferimento invece al trust autodichiarato vi sono ancora oggi dubbi in merito alla possibilità dell’imposta proporzionale sulle donazioni e successioni oppure l’imposta fissa di registro.

trust familiare  

A chi rivolgersi

Fondamentale rivolgersi fin da subito ad un avvocato civilista specializzato in trust, e questo perché è importante capire se sia questo o meno l’istituto maggiormente adatto ai propri interessi e, quando anche lo fosse, decidere quale normativa applicabile sia più rispondente ai propri obiettivi.

Oltre alla consulenza con un legale, è necessaria anche una consulenza con un notaio; per poter istituire un trust avente per oggetto determinati beni, infatti, è necessario ricorrere all’atto pubblico, conseguentemente il ruolo del professionista notarile quando si parla di trust è più che centrale

Ovviamente anche il Notaio potrà, anzi dovrà, chiarire tutti i dubbi che ha il cliente in merito al funzionamento e alla portata del trust. 

Pertanto, se sei alla ricerca di un notaio per poter istituire un trust, allora Quotalo.it è ciò che fa per te. Grazie a Quotalo, infatti, potrai trovare il notaio più vicino a te a cui richiedere una consulenza dettagliata sul trust.

Richiedi Preventivi

Gratuitamente e in 1 solo minuto.