Guida al regime patrimoniale in separazione dei beni dei coniugi

08 Gennaio 2024 - Redazione

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Separazione dei beni+Separazione dei beni tra coniugi: quando serve il notaio Separazione dei beni+Separazione dei beni tra coniugi: quando serve il notaio Separazione dei beni+Separazione dei beni tra coniugi: quando serve il notaio

Separazione dei beni tra coniugi: cos'è e quando conviene realmente

Quando si parla di regime patrimoniale della famiglia si fa riferimento al complesso di norme concernenti l’acquisto e la gestione dei beni durante il matrimonio, visto che dalla celebrazione di quest’ultimo scaturiscono non solo rapporti personali tra i coniugi come ad esempio il dovere di collaborare e di assistenza, ma anche rapporti di natura patrimoniale finalizzati a tutelare e gestire il cosiddetto patrimonio della famiglia.

Vediamo allora in cosa consiste e come si disciplina quella che viene chiamata separazione dei beni.

 

Definizione e spiegazione di comunione dei beni e separazione dei beni

In mancanza di una diversa convenzione stipulata dai coniugi, la comunione dei beni rappresenta il regime patrimoniale legale della famiglia.

A seguito della riforma del diritto di famiglia del 1975, infatti, nel nostro ordinamento giuridico il regime patrimoniale della famiglia è rappresentato dalla comunione dei beni tra i coniugi, ai sensi dell’art. 159 c.c.

La scelta del legislatore è stata del tutto coerente con la costante emancipazione del ruolo femminile all’interno della società; prima della riforma citata infatti il regime patrimoniale della famiglia era la separazione dei beni, situazione che però andava a svantaggio delle donne viste le difficoltà che caratterizzavano la loro posizione nel mondo del lavoro.

Prima di passare in rassegna le differenze che intercorrono tra i due regimi patrimoniali però, è doveroso analizzarli separatamente: per quanto concerne la comunione legale dei beni, come anticipato, essa rappresenta il regime patrimoniale legale della famiglia ed è pienamente rispondente ai principi di solidarietà ed eguaglianza che caratterizzano il matrimonio.

Si tratta di una particolare comunione in quanto ai coniugi non spettano quote di comproprietà sui beni che entrano a far parte della comunione; non a caso, a tal riguardo si parla di comunione di tipo germanico, ovvero, a mani riunite o senza quote che dir si voglia. Ciò significa, in poche parole, che i beni che entrano a far parte del patrimonio della famiglia, e dunque nella comunione legale, sono di proprietà comune dei coniugi senza nessuna distinzione in termini di quote o di percentuali.

Del tutto speculare alla comunione legale dei beni è poi la separazione dei beni tra i coniugi.

La norma di riferimento in questo caso è l’articolo 215 Codice Civile, il quale stabilisce che i coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio; ciò significa che, diversamente dalla comunione legale, il regime patrimoniale della separazione dei beni non è automatico bensì è il frutto di una convenzione tra i coniugi nata durante la celebrazione del matrimonio, oppure antecedente o successiva alla celebrazione dello stesso, con apposita convenzione.

Se i coniugi optano per questo regime patrimoniale, a seguito del matrimonio non cambia nulla per loro in relazione alla titolarità e all’amministrazione dei beni propri e di quelli acquistati durante il matrimonio.

differenza tra separazione e comunione dei beni  

Quando è bene scegliere la separazione dei beni piuttosto che la comunione

La comunione legale dei beni è puntualmente definita e disciplinata dagli articoli 177 e successivi del Codice Civile, mentre la separazione dei beni è disciplinata dagli articoli 215 e successivi del Codice Civile.

Dopo aver analizzato, seppur brevemente, le caratteristiche dei due regimi patrimoniali della famiglia, ci si potrebbe chiedere quando e perché scegliere il regime della separazione dei beni.

Ovviamente non esiste una risposta universalmente valida per il quesito, la scelta della separazione dei beni deve essere effettuata in base alle proprie dinamiche familiari; potrebbe ad esempio essere una scelta sicuramente molto utile nel caso in cui uno dei coniugi sia un imprenditore, per cui potrebbe essere opportuno separare i due patrimoni.

Non bisogna dimenticare infatti che in caso di comunione legale dei beni, qualora uno dei coniugi abbia contratto debiti (e ciò accade spesso se si è imprenditori) il patrimonio dell’altro coniuge potrebbe essere aggredito fino al 50%, cosa che viceversa in regime di separazione non può accadere.

La separazione dei beni dunque può essere sicuramente più vantaggiosa ove uno dei coniugi, o magari entrambi, volesse svolgere un’attività lavorativa che, per forza di cose, lo espone a rischi finanziari.

Tra l’altro occorre sottolineare che scegliere questo regime patrimoniale non significa sminuire la solidità del matrimonio, né tantomeno implica una mancanza di fiducia nei confronti del proprio coniuge; si tratta solo di una soluzione vantaggiosa finalizzata a garantire la stabilità e la solidità del patrimonio della famiglia.

In conclusione quindi è bene sapere che il regime della separazione dei beni non comporta alcuna penalizzazione in ordine alla pensione di reversibilità nel caso in cui uno dei coniugi dovesse morire.

 

Quali sono i beni che vengono tenuti sempre e comunque esclusi dalla comunione dei beni

L’articolo 179 del Codice Civile stabilisce quali sono i beni che non cadono nella comunione legale dei coniugi; si tratta di beni che, ancorché siano stati acquistati dopo la celebrazione del matrimonio, rimangono personali, ovvero di esclusiva proprietà del coniuge che li ha acquistati.

  • I beni e diritti di cui il coniuge era titolare prima della celebrazione del matrimonio;
  • I beni acquistati dopo la celebrazione del matrimonio dal singolo coniuge per effetto di una donazione o di successione mortis causa, salvo che il donante o il testatore non abbia disposto nel senso di attribuire tali diritti alla comunione legale dei coniugi. Sono altresì esclusi dalla comunione anche i beni che provengono dalle cosiddette donazioni indirette, sul tema si segnala Cassazione 15778 del 12 dicembre del 2000;
  • I beni che sono destinati all’esercizio di una professione. Sul punto è necessario fare un piccolo distinguo, in tale nozione non rientrano i beni necessari per poter svolgere attività d’impresa, poichè per essi trova applicazione l’art. 178 del Codice Civile in merito alla comunione de residuo. Ovvero, entreranno in comunione legale dei beni solo se sussistenti al momento della cessazione della comunione. Ove si tratti di beni immobili o mobili registrati (dunque nella maggioranza dei casi) l’esclusione dalla comunione dei beni deve risultare anche dall’atto di acquisto dei beni;
  • I beni di uso strettamente personale, se mobili o immobili l’esclusione dalla comunione dei beni deve risultare anche dall’atto di acquisto dei beni;
  • I beni ottenuti con il prezzo del trasferimento dei beni personali o con lo scambio degli stessi. In tal caso è necessario che chi dispone del bene personale, nell’atto di disposizione, precisi la qualità del bene stesso, cioè che si tratta di un bene personale appunto, mentre il coniuge non acquirente deve comunque partecipare all’atto al fine di dichiarare che è pienamente consapevole della provenienza personale del bene scambiato e che, conseguentemente, anche il bene acquistato dall’altro coniuge non cadrà in comunione;
  • Infine, i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno o la pensione per la perdita, anche parziale, della capacità lavorativa.
 

Quando si può procedere con la separazione dei beni

Ricapitolando, è possibile instaurare il regime di separazione dei beni in alternativa al regime di comunione legale, solo in presenza di un’apposita scelta da parte dei coniugi.

Ciò può avvenire durante la celebrazione del matrimonio mediante apposita dichiarazione resa ed iscritta nell’atto di celebrazione del matrimonio, ma è altresì possibile optare per questo particolare regime anche prima o dopo la celebrazione del matrimonio, dunque in qualsiasi momento, in forza di una apposita convenzione matrimoniale stipulata per atto del notaio alla presenza di due testimoni.

Negli ultimi due casi è però ovviamente necessario sostenere delle spese per poter optare per la separazione dei beni; occorre infatti recarsi dal professionista notarile, consegnargli tutti i documenti necessari e pagare lui l’onorario richiesto a seconda della tariffa prevista per quel particolare atto.

regime di separazione dei beni  

Come vengono gestiti gli acquisti, gli acquisti congiunti e gli acquisti di beni mobili in separazione dei beni

Il regime della comunione legale dei beni è differente rispetto a quello della comunione ordinaria e tale differenza la si può notare anche con riferimento all’amministrazione e alla gestione dei beni oggetto della comunione stessa.

Infatti, alla comunione ordinaria si applicano gli articoli 1100 e successivi del Codice Civile, mentre alla comunione legale si applicano gli artt. 180 e successivi del Codice Civile. 

Per quanto concerne gli acquisti dei beni in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale, l’art. 177 c.c. dispone che cadono in comunione, e cioè che il bene acquistato sarà di proprietà di entrambi i coniugi, sia gli acquisti posti in essere da un singolo coniuge sia gli acquisti effettuati da entrambi, ad eccezione dei beni cosiddetti personali sopra descritti.

Per quanto concerne la gestione dell’amministrazione dei beni, invece, nonché la rappresentanza in giudizio degli stessi, spetta disgiuntamente ad entrambi i coniugi.

Il secondo comma della norma citata invece stabilisce che gli atti di straordinaria amministrazione nonché gli atti mediante i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, spettano ad entrambi i coniugi, i quali dovranno agire in modo congiunto.

In poche parole, per gli atti di ordinaria amministrazione i singoli soci possono agire disgiuntamente ovvero autonomamente; viceversa per gli atti di straordinaria amministrazione come ad esempio la compravendita di un bene è necessario non solo il consenso di entrambi ma tutti e due i coniugi devono porre in essere l’atto.

Con riferimento alla gestione dei beni e agli acquisti effettuati dai coniugi in regime di separazione beni, il primo comma dell’articolo 217  del Codice Civile stabilisce che ciascun coniuge ha il godimento e l’amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo. Insomma visto e considerato che i beni acquistati, seppur in costanza di matrimonio, non cadono nella comunione legale dei beni, il coniuge che ha effettuato l’acquisto, visto che non occorre il consenso dell’altro coniuge, può gestirlo come meglio crede.

L’articolo 217 del Codice Civile precisa altresì che uno dei coniugi può attribuire all’altro coniuge la procura ad amministrare i propri beni, con l’obbligo di rendere conto dei frutti, ed in tal caso si applicano le norme previste in tema di mandato.

Viceversa, ove uno dei coniugi ha amministrato i beni dell’altro con la procura ma senza l’obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell’altro coniuge, o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono tenuti a restituire i frutti esistenti.

 

Come passare dalla comunione alla separazione dei beni

Per chi è sposato ed è in regime di comunione legale dei beni, è sempre possibile passare al diverso regime della separazione dei beni, ma ciò è possibile solo mediante un apposito atto notarile, il quale dovrà essere annotato in calce all’atto di matrimonio.

Si tratta, come anticipato, di una convenzione matrimoniale stipulata dinanzi al Notaio ed alla presenza di due testimoni; con tale atto il Notaio accerta la volontà delle parti in ordine al mutamento del regime patrimoniale e può provvedere, su richiesta delle parti ovviamente, alla divisione dei beni che prima facevano parte della comunione legale dei beni.

 

Che differenza c'è tra separazione dei beni e comunione convenzionale

I coniugi oltre a poter scegliere tra comunione legale e separazione dei beni, possono optare anche per regimi patrimoniali cosiddetti atipici come ad esempio la comunione convenzionale.

Quest’ultima può essere definita come una variante della comunione legale fino ad ora esaminata. Per poter optare per tale regime è necessario, dunque, una vera e propria convenzione dinanzi al Notaio.

La comunione convenzionale è una comunione che si differenzia da quella legale in quanto i coniugi, esercitando la propria autonomia negoziale, possono ad esempio decidere quali beni possano entrarne a far parte e quali no.

In realtà sul tema è necessario subito precisare che l’autonomia dei coniugi non è illimitata e deve rispettare gli articoli 210 e 211 del Codice Civile, che hanno lo scopo di indicare quali sono le norme della comunione legale che hanno carattere dispositivo e quali invece hanno carattere imperativo.

Ad esempio i coniugi potrebbero decidere, mediante convenzione, di escludere tutti i terreni dalla comunione legale, ma non potrebbero legittimare solo un coniuge a vendere da solo un determinato bene presente nella comunione.

Le differenze con il regime della separazione dei beni sono notevoli; in primis la separazione è un regimenegativo” ciò significa che i coniugi sono pieni proprietari non solo dei beni che già avevano prima della celebrazione del matrimonio ma saranno pieni ed esclusivi proprietari di anche quei beni che acquisteranno in costanza di matrimonio, sicché essi possono disporne come meglio credono e gestirli in totale autonomia.

Viceversa, con la comunione convenzionale i coniugi possono decidere di “restringere” o “allargare” la lista dei beni che cadono in comunione o possono dettare particolari regole sull’amministrazione ordinaria ma sempre nei limiti sopra citati.

 

Cosa succede in caso di divorzio o separazione dei coniugi in separazione dei beni

In caso di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, se i coniugi hanno optato per la separazione dei beni, visto che non si è mai venuta a creare una comunione tra di essi, non succede praticamente niente.

In sintesi, i coniugi prima del divorzio erano pieni ed esclusivi proprietari dei beni acquistati prima o in costanza di matrimonio e continueranno ad essere tali sia in caso di divorzio sia in caso di separazione; questo è uno dei vantaggi che deriva dalla separazione dei beni.

 

Come il regime patrimoniale della famiglia influisce sui diritti successori

Il regime patrimoniale oltre ad incidere in relazione ai rapporti con i terzi, ha una rilevanza anche in caso di successione mortis causa in quanto i diritti successori possono infatti variare a seconda del regime patrimoniale della famiglia.

Se, poniamo ad esempio, uno dei due coniugi dovesse morire in un regime di separazione dei beni, essendo questi di sua esclusiva proprietà, cadranno interamente in successione e verranno ripartiti tra gli eredi, tra cui figura ovviamente anche il coniuge.

Viceversa, ove i coniugi dovessero optare per la comunione legale dei beni, in realtà come abbiamo già ribadito non è necessaria alcuna scelta visto che si tratta del regime legale, e nel caso dovesse morire un solo coniuge cadrà in successione solo la “quota” ad egli spettante, viceversa la restante parte rimarrà di proprietà del coniuge superstite.

separazione dei beni dopo il matrimonio  

Quando la figura del notaio può essere fondamentale

Il Notaio può avere un ruolo centrale nell’alveo dei rapporti patrimoniali tra i coniugi perchè come anticipato il regime patrimoniale della famiglia non è immodificabile. 

I coniugi possono quindi scegliere in qualsiasi momento, addirittura anche prima della celebrazione del matrimonio, di modificare il regime patrimoniale familiare.

In questi casi però è fondamentale rivolgersi ad un Notaio, il quale convocherà dinanzi a sé i coniugi, alla presenza di due testimoni, e provvederà a redigere la convenzione matrimoniale, ovvero un atto mediante il quale i coniugi modificano il regime patrimoniale tra essi intercorrente.

 

Quanto costa fare la separazione dei beni col notaio mediamente

Diversamente da come si potrebbe pensare, la parcella del Notaio non è fissa poichè i costi che ruotano attorno al rogito notarile possono variare a seconda di svariati fattori come ad esempio:

  1. Il numero dei beni coinvolti
  2. Il valore dei beni stessi 
  3. La località in cui viene effettuato il rogito 

e molto altro. Ad ogni modo, in media una convenzione matrimoniale per la separazione dei beni costa tra i 1.000 ed i 1.500 euro, tuttavia, come anticipato, si tratta di stime di massima che possono notevolmente variare a seconda dei singoli casi. 

 

 

Quali sono i tempi perché l'iter venga avviato e concluso

Per quanto concerne le tempistiche necessarie per poter stipulare la convenzione matrimoniale dinanzi al Notaio, anche in questo caso non è possibile fornire una risposta universale.

Questo perché molto dipende innanzitutto dal carico di lavoro del professionista, della disponibilità dei testimoni, delle intenzioni dei coniugi, dall’entità del patrimonio oggetto della convenzione e da molteplici altri fattori.

Ad ogni modo, in genere le stipule dinanzi al Notaio si concludono in vari step, il primo dove il Notaio ascolta le volontà delle parti e suggerisce quali possono essere le soluzioni migliori e una fase successiva dove effettua il rogito vero e proprio.

Se hai intenzione di stipulare una convenzione matrimoniale, devi necessariamente rivolgerti ad un notaio esperto che possa esserti d'aiuto nel capire come muoverti.

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