La dichiarazione di successione è obbligatoria? Come presentarla?
01 Agosto 2015 - Redazione
La pratica di successione, è un atto di trasferimento di beni, che permette di “succedere a qualcuno”, nella proprietà di beni immobili e mobili, che avviene alla morte del Dante Causa, precisamente definito come "De Cuius".
La data di decesso del De Cuius infatti, è di fatto la data di "apertura della successione", come indicato dal c.c. e dal "Libro Secondo delle Successioni", negli artt. da 809 e ancora negli artt. 456/457, per i quali:
- Art. 456: la successione è aperta nel momento della morte, nell'ultimo domicilio del De Cuius;
- Art. 457: l'eredità si devolve per legge oppure per testamento. Non è però possibile procedere come da successione legittima, qualora manchi in tutto o anche solo in parte, quella testamentaria.
Oltre al c.c. esistono altre leggi a completare la normativa, ossia il D.Lgs. n. 346/1990 del T.U.; l'art. 2, commi da 54 del D.L. 262/2006, convertito poi nella L. 286/2006; l'art. 1, commi da 77 a 79 della legge 296/2006 e la L. 23 del 11 marzo 2014.
Quando una persona viene a mancare, nel caso in cui possiede diritti reali su beni immobili e mobili, i suoi eredi hanno l'obbligo di presentare la "Dichiarazione di Successione" entro 1 anno dalla data di apertura della stessa, ossia entro la data di morte del De Cuius.
Bisogna quindi anzitutto informarsi circa l'esistenza di beni sui quali il De Cuius aveva un diritto reale, trattasi di proprietà, usufrutto, nuda proprietà o altro, e della loro ubicazione.
Si procederà poi ad accertare i beni sui quali il De Cuius aveva diritti reali, con una verifica catastale a livello nazionale e una verifica presso l'Agenzia del territorio PP.II.
E' importante e necessario inoltre, costruire il cosiddetto “albero genealogico" del De Cuius onde verificare i suoi eredi legittimi, in particolare quanto al grado di parentela degli eredi, considerando che la successione è prevista entro il 6° grado di parentela. Oltre questo grado, il c.c. prevede i beni caduti in successione, siano devoluti allo Stato.
È importante inoltre verificare se esiste un testamento che riporti eventuali "volontà" del De Cuius, che può essere olografo, se scritto di proprio pugno dal De Cuius, oppure pubblico, se redatto alla presenza di un notaio e di 2 testimoni che non siano parenti. Testamento che in ogni caso, dovrà essere pubblicato da un notaio, registrato, trascritto ed allegato alla dichiarazione di successione.
A questo punto, si potrà quindi sapere se la pratica di successione, sarà legittima o testamentaria.
Da precisare che nel caso tra i beni del De Cuius, ci siano terreni, si dovrà verificare se trattasi di suoli agricoli o edificabili, richiedendo al Comune ove sono siti i terreni, il C.D.U. ossia il certificato di destinazione urbanistica, in modo di verificarne la natura e di conseguenza, stabilirne il valore, da dichiarare nella successione.
Recuperati quindi i documenti personali del De Cuius e degli eredi, quali la carta d'identità e il codice fiscale, si potrà presentare domanda presso l'Agenzia delle entrate, competente, a seconda del luogo di ultima residenza in Italia del defunto. Qualora questi, non abbia una residenza nota o questa sia fuori Italia, è competente l'Agenzia delle entrate di Roma 6.
Da valutarsi a questo punto, la possibilità data a tutti gli eredi, di rinunciare all'eredità. Possibilità data nei tempi previsti dalla legge, ossia fino a che non si è perduto il diritto ad accettare la successione, entro 10 anni dall'apertura della stessa. L'eventuale rinuncia può essere fatta presso un notaio o presso il cancelliere del Tribunale del circondario, ove è stata aperta la successione.
Quanto invece all'accettazione dell'eredità, come dall'artt. dal 470 al 483 c.c., questa può essere "espressa", "tacita" o "con beneficio d'inventario", con modalità ben intuibili dai loro nomi.
La compilazione della dichiarazione di successione va fatta sul mod. 4 precompilato dell'Agenzia delle entrate, che è agevolmente rintracciabile nel sito www.agenziaentrate.gov.it e va presentata dai chiamati in causa sull'eredità, dai legatari e da altri soggetti. Nel caso ci siano più persone obbligate alla presentazione della Dichiarazione, una sola provvederà alla presentazione di questa.
Infine, quanto all'imposizione fiscale, secondo quanto stabilito dal Decreto Semplificazioni, dal 2015 nel caso in cui l’attivo patrimoniale sia minore di 100.000,00 euro, non c'è bisogno di alcuna dichiarazione.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato infatti lo scorso 30 ottobre il DL contenente le disposizione relative alle semplificazioni fiscali in attuazione della delega fiscale di cui alla L. 23 del 11 marzo 2014, introducendo cambiamenti atti a facilitare le procedure vigenti, tra le quali il modello 730 e la dichiarazione di successione.
Proprio quanto a quest’ultima, non dovrà essere qualora l’eredità sia devoluta al coniuge o ai parenti in linea diretta del De Cuius e qualora l’attivo ereditario sia inferiore ai 100.000,00 euro e non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari.
Per contro, l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione continua ad esistere per: i chiamati all’eredità e i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali, gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di morte presunta, gli amministratori dell’eredità, i curatori delle eredità giacenti, gli esecutori testamentari ed i trust.