Privacy videosorveglianza: tutela dei dati personali sulla via pubblica

13 Dicembre 2024 - Redazione

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I sistemi di videosorveglianza sono sempre più utilizzati per tutelare la sicurezza della propria famiglia affinchè nessuno violi la propria proprietà.

Moltissime aziende ma anche tanti cittadini privati oggigiorno tendono ad installare presso la propria abitazione una telecamera di videosorveglianza ma come comportarsi per essere a norma di legge quanto alla privacy?

  La normativa europea sulla privacy

La protezione dei dati personali in Europa è disciplinata principalmente dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), che ha sostituito la precedente Direttiva 95/46/CE.

Questa normativa stabilisce regole chiare per il trattamento dei dati personali, comprese le immagini registrate da sistemi di videosorveglianza. Secondo il GDPR, ogni trattamento di dati deve rispettare principi fondamentali quali liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e sicurezza.

Quando le videocamere riprendono solo spazi privati, come l’interno di un’abitazione o il cortile di proprietà, il trattamento può rientrare nelle attività esclusivamente personali o domestiche, escluse dall’ambito di applicazione del GDPR.

Tuttavia, se il sistema di videosorveglianza registra aree pubbliche o proprietà altrui, come strade o ingressi di edifici vicini, scattano gli obblighi previsti dalla normativa.

In questi casi, il titolare del trattamento deve garantire che:

  1. I soggetti ripresi siano informati attraverso segnaletica chiara e visibile.
  2. Il trattamento dei dati sia proporzionato e limitato allo scopo dichiarato.
  3. Le registrazioni siano protette contro accessi non autorizzati e utilizzate solo per il tempo necessario.
  4. Sia effettuata una valutazione di impatto sulla privacy (DPIA), se richiesto dalla natura del trattamento.

Il mancato rispetto di queste disposizioni può comportare sanzioni significative, sia pecuniarie che reputazionali. Pertanto, chi installa un sistema di videosorveglianza deve prestare particolare attenzione alle regole stabilite dal GDPR per bilanciare la necessità di sicurezza con il rispetto della privacy delle persone coinvolte.

 

 

Il caso Ryneš: un esempio giurisprudenziale

Per aiutarci a dare una risposta è possibile citare un caso della Corte Amministrativa Suprema della Repubblica Ceca, affrontato con sentenza C-212/13, dalla Corte di Giustizia su un procedimento voluto dal Sig. F. Ryneš contro la decisione della Corte Municipale di Praga, di rigettare il ricorso del sig. Ryneš, avvallando così la decisione dell’Ufficio per la protezione dei dati personali.

Il sig. Ryneš, dopo aver subito diversi attacchi da ignoti, aveva installato un impianto di videosorveglianza con telecamera fissa sul cornicione della sua casa, per registrare le immagini su un disco rigido con cancellazione tramite sovrascrittura al raggiungimento della capacità massima del disco.

Immagini che non venivano visualizzate in diretta ma che all'occorrenza potevano essere verificate, da parte del sig. Ryneš.

E proprio a “fagiolo”, qualcuno ruppe la finestra di casa del sig. Ryneš con un proiettile tirato con una fionda ma grazie alle immagini registrare, due individui sospetti furono identificati e le registrazioni prese dalla polizia.

Tuttavia uno dei soggetti individuati fece ricorso all’Urad, chiedendo di verificare la legalità dell’impianto di videosorveglianza e successivamente il sig. Ryneš, per la legge nazionale 101/2000 sulla tutela dei dati personali, fu condannato per le seguenti violazioni:

  • aver raccolto i dati in qualità di titolare del trattamento dei dati senza avere il consenso dei soggetti ripresi in strada;
  • non aver informato i soggetti ripresi del trattamento, delle finalità e delle modalità;
  • non aver individuato i soggetti che potevano accedere ai dati;
  • non aver notificato il trattamento all’Urad

 

 

Le violazioni contestate

La questione pregiudiziale che è sottoposta alla Corte di Giustizia quindi, gira attorno all’interpretazione dell’art. 3, par. 2, direttiva 95/46/CE, e mira a verificare se il trattamento effettuato dal sig. Ryneš può essere considerato realizzato da una persona fisica, per il mero esercizio di attività a carattere personale o domestico”, escludendolo in tal modo l’applicazione della direttiva.

Da qui, la Corte evidenzia la necessità di interpretare in modo più restrittivo la deroga al par. 2 del medesimo articolo della direttiva, in considerazione del fatto che le disposizioni della direttiva sono “suscettibili di ledere le libertà fondamentali ed in particolar modo, il diritto alla vita privata”.

 
 
 
Le interpretazioni della corte di giustizia
 
Motivo per cui “devono necessariamente essere interpretate alla luce dei diritti fondamentali” secondo la Carta dei Diritti fondamentali dell’Uomo, in quanto il diritto alla vita privata, garantito dall’articolo 7 della Carta “impone che le deroghe alla tutela dei dati personali e le limitazioni di queste ultime” debbano avvenire esclusivamente “nei limiti dello stretto necessario.

Un'impostazione avvallata dalle parole dello stesso articolo ove si richiama il “carattere esclusivamente personale o domestico”.

Come dalle parole dell’Avvocato Generale nelle proprie conclusioni, esiste quindi la necessità che vi sia un “legame esclusivo” tra il trattamento di videosorveglianza posto in essere e le attività personali e domestiche. Legame che nel caso del sig. Ryneš non sussiste ne con le attività personali, né con attività domestiche. 
 
Inoltre, se da una parte la tutela dell’inviolabilità di casa contro atti illeciti rientra nell’alveo delle attività della famiglia, dall’altra la ripresa dello spazio pubblico, non può considerarsi attività domestica in quanto coinvolge persone che non hanno alcun legame con la medesima e che non desiderano essere videoregistrati ed identificati.

La Corte quindi esclude che il trattamento del sig. Ryneš rientri nella deroga di cui dell’articolo 3, par. 2, della direttiva. Come ha evidenziato l’Avvocato generale nelle conclusioni, le intenzioni del sig. Ryneš di proteggere la sua proprietà e della sua famiglia, acquisiscono una propria rilevanza, seppur in un secondo momento, all’esame della legittimità del trattamento dei dati.

Questo significa quindi che l’applicazione della direttiva determinata dall’inapplicabilità della deroga, non comporterà in automatico il pregiudizio degli interessi del sig. Ryneš, che saranno tenuti in considerazione da chi tratterà i dati alla luce dei principi di liceità, di necessità e di proporzionalità, verificando se l’interesse legittimo, prevale sui diritti e sulle libertà fondamentali dell’interessato, alla luce delle circostanze concrete.
 
  Indicazioni pratiche per chi utilizza la videosorveglianza

Chi decide di installare un sistema di videosorveglianza deve seguire alcune indicazioni pratiche per garantire il rispetto della normativa sulla privacy e prevenire potenziali sanzioni.

Indicazione Descrizione
Segnalare la presenza delle telecamere È obbligatorio apporre cartelli ben visibili che informino le persone della videosorveglianza in corso, specificando il titolare del trattamento e la finalità.
Limitare l’area di ripresa Le telecamere devono essere orientate in modo da riprendere esclusivamente aree di propria pertinenza, evitando di inquadrare spazi pubblici o proprietà altrui, salvo autorizzazioni specifiche o esigenze giuridiche comprovate.
Minimizzare il trattamento dei dati Le immagini devono essere registrate solo se strettamente necessarie per la finalità dichiarata (es. sicurezza). Si consiglia di ridurre al minimo l’archiviazione delle registrazioni, cancellandole entro il termine massimo previsto dalla legge o dalle esigenze specifiche.
Proteggere le registrazioni Adottare misure di sicurezza adeguate per impedire accessi non autorizzati ai dati, come l’uso di password, crittografia e sistemi di controllo degli accessi.
Eseguire una valutazione d’impatto sulla privacy (DPIA) In caso di sistemi che potrebbero comportare rischi elevati per i diritti delle persone, è necessario valutare preliminarmente l’impatto del trattamento.
Rispondere ai diritti degli interessati Gli individui ripresi hanno diritto di accedere ai dati, richiederne la cancellazione o opporsi al trattamento, salvo eccezioni previste dalla normativa.

 

Seguire queste indicazioni aiuta non solo a rispettare la legge, ma anche a garantire un utilizzo etico e trasparente della videosorveglianza, tutelando i diritti di tutti i soggetti coinvolti.

 

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