reati di falso in bilancio

09 Maggio 2018 - Redazione

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Attualmente nell'ordinamento civile italiano il falso in bilancio è regolato da quattro articoli: il 2621 ("false comunicazioni sociali"), il 2621-bis ("fatti di lieve entità"), l'articolo 2621-ter ("non punibilità per particolare tenuità del fatto") e il 2622 ("false comunicazioni sociali nelle società quotate"): in precedenza la frode contabile era normata dal solo articolo 2621, che denominava il reato come "false comunicazioni ed illegale ripartizione di utili" e lo sanzionava con la reclusione da 1 a 5 anni e con una multa pecuniaria.
Nel 2002 c’era stata una depenalizzazione del reato, sin quando nel 2015 lo si è riportato sotto l'ambito del penale, distinguendo:
  • le "false comunicazioni sociali", regolate dall'articolo 2621 riguardante il falso in bilancio commesso dalle società non quotate in borsa
  • le "false comunicazioni sociali delle società quotate”, regolate dall'articolo 2622
  • il falso in bilancio delle società non quotate quando esso è di lieve entità, normato dall’articolo 2621-bis
  • i casi di particolare tenuità del fatto (nei quali il giudice deve valutare l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci od ai creditori), di cui tratta l’articolo 2621-ter.


In cosa consiste questo reato finanziario?
Nell’esporre o comunicare a terzi bilanci, relazioni o comunicazioni che contengono notizie ed elementi mendaci in merito alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di una società.


Quanto affermato ci permette anche di capire che rei di falso in bilancio possono essere specificamente amministratori, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che consapevolmente, per conseguire un ingiusto profitto a proprio vantaggio, mentono in merito alle condizioni finanziarie dell’organo al quale presiedono (o anche i responsabili di fatto, vale a dire colore che esercitano continuativamente e significativamente le funzioni proprie di una delle qualifiche citate, pur senza essere stati formalmente investiti).


I colpevoli di falso bilancio sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni (in precedenza la detenzione arrivava ad un massimo di 2 anni), che rimane immutata anche nel caso in cui falsità od omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.


La condotta tipica del falso in bilancio può consistere nel:
  • esporre fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero consapevolmente
  • omettere consapevolmente fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, in modo tale da indurre altri in errore.


La costante è la consapevolezza di quanto si va agendo.


Per quanto concerne la prescrizione essa è di 6 anni, aumentabile fino a 7 anni e 6 mesi in caso di interruzione, mentre la procedibilità è d'ufficio (significa che non è necessaria querela da parte di alcuno).


Come chiaro sin dal principio, esistono limiti alla punibilità e anche riduzioni nelle pene previste: si applica la reclusione da sei mesi a tre anni se i fatti sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, e si procede in tal caso per querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale (anche se a ben guardare, il concetto di "lieve entità" è piuttosto vago!).


Alla luce di quanto detto, noi di Quotalo siamo sempre convinti della bontà dell’idea che persone che ricoprono ruoli di particolare responsabilità (come si diceva amministratori di società, dirigenti, sindaci e liquidatori) possano sempre contare su una guida e una consulenza legale a 360°, capace di tutelarli dal punto di vista penale, civile, e tributario, e ci siamo attrezzati per questo…

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