Reato di stalking: presupposti e come effettuare denuncia

27 Luglio 2015 - Redazione

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Lo stalking è un reato per il quale si compiono in maniera invadente comportamenti ripetitivi nel tempo verso un soggetto. Un comportamento per fermare il quale è possibile procedere con una denuncia per stalking: ma quando e come presentarla?

Lo stalking, dall'inglese “fare la posta” è un reato regolamentato dal codice penale articolo 612bis e punibile con il carcere. IL reato può configurarsi da chiunque pedini, assilli, o infastidisca pesantemente  con telefonate o con ricerche di contatto insistenti una persona, tanto da provocarle gravi stati d’ansia o di paura per la propria incolumità o per quella di una persona cara, costringendola a cambiare le proprie abitudini di vita.

Il reato è commesso infatti quando si adottano comportamenti invadenti e di intromissione verso qualcuno, con pretesa di controllo, quando si minaccia qualcuno con telefonate, con messaggi, o ancora, con appostamenti ossessivi e pedinamenti, arrecando alla vittima un grave stato di timore per la propria salute e per la propria incolumità, o per quella di un soggetto a lei vicino.

Un timore tale, da portare la vittima a cambiare il proprio stile di vita quotidiano, per sfuggire al suo persecutore, con pesanti conseguenze in merito al lavoro, rinunciando persino a svolgere determinate attività, a seguire determinati itinerari o usare mezzi di spostamento, ed arrivando persino, a cambiare il numero di telefono. 

E' importante sottolineare che affinché sussista la fattispecie delittuosa dello stalking, è necessario il ripetersi continuo di una condotta di minaccia e/o di molestia, che provochi disagi psichici, quali ansia e paura, ossia il timore per la propria incolumità e quella delle persone care, tale da provoca un grave e perdurante stato di ansia o di paura, o un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto, tali da alterare le proprie abitudini di vita, elementi che devono essere concretamente accertabili e non transitori, quale risultato di una vessazione continuata che abbia provocato un mutamento nella condizione di normale stabilità psicologica del soggetto.

Viene valutata in tal senso, l’attendibilità della vittima che abbia denunciato gli atti persecutori, con specifiche indagini atte a valutare che il fatto possa essere davvero qualificabile come stalking.

Si tratta di un reato contro la libertà morale della persona, che se la vittima ritenga si possa risolvere con una mera convocazione del presunto molestatore da parte della Polizia di Stato, senza che sia emesso alcun provvedimento amministrativo e avviato un procedimento penale, è valutabile l’opportunità di redigere un esposto, da presentarsi al questore ai sensi dell’art.1 T.U.L.P.S, con l'obiettivo di “comporre bonariamente un privato dissidio”, per informare l'autore, di essere stato segnalato come causa di disturbo verso terzi. Questi potrà quindi valutare di interrompere eventuali comportamenti molesti o procedere contro l’esponente, anche presentando querela.

Nel caso in cui invece si ritenga l'esposto non adeguato, oppure se è già stato presentato e trattato ma senza esito positivo, la vittima potrà fare esposto al questore con istanza di ammonimento, oppure procedere con querela. 

Quanto all'ammonimento si tratta di un atto scritto che non produce immediati effetti sul soggetto ammonito, che sarà pertanto invitato a smettere il suo comportamento contro la legge, pena il fatto che:
  1. se verrà sorpreso ancora a commettere atti di stalking, si farà segnalazione all’Autorità Giudiziaria, senza Querela;
  2. in caso di nuova condanna penale, è previsto per legge un aggravante a carico del soggetto già ammonito.
La querela invece, va presentata alla Polizia o ai Carabinieri e sarà trasmessa all’Autorità Giudiziaria. La denuncia deve contenere la descrizione del fatto, l’indicazione dell’autore e se ci sono, di eventuali testimoni, nonché la dichiarazione di volontà per consentire all’Autorità Giudiziaria di procedere nei confronti del responsabile.

L’autorità giudiziaria in tal caso potrà delegare le indagini alla Polizia Giudiziaria e rinviare a giudizio l’autore di stalking, piuttosto che archiviare il procedimento.

L’autore è così rinviato al giudizio di un Tribunale, ove potrà essere condannato o assolto. In caso di condanna la pena prevista può essere da 6 mesi a 4 anni di reclusione in carcere, aumentata  se l’autore era già stato “ammonito”, o se aveva avuto una relazione affettiva con la vittima.

Come prevede l'art.282-ter del Codice di Procedura Penale, il Giudice anche prima di definire il processo, può prescrivere inoltre, misure cautelari all’imputato, di Divieto di Avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima e/o dai suoi congiunti.

Attenzione, il reato è perseguibile a querela della persona offesa entro 6 mesi, dall’ultimo atto di stalking subito, benché sia procedibile d’ufficio senza Querela, se commesso nei confronti di un soggetto minorenne o di una persona disabile.

Dal canto suo il presunto autore di stalking, potrà querelare la vittima che lo ha segnalato con querela, o con un’istanza di ammonimento, se riterrà, che tali atti non corrisponda interamente a verità, ma piuttosto configurare i reati di calunnia o diffamazione.

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