Risarcimento per danni fisici causati da incidenti
16 Novembre 2017 - Redazione
In aggiunta è bene precisare che nel nostro ordinamento il danno biologico viene indennizzato in maniera differente a seconda del contesto in cui vi è verificato: se si considera la lesione all’integrità psico-fisica determinata da incidente stradale si ricorre agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni, oppure al 1226 del codice civile qualora non sia possibile provarne l’ammontare preciso, per cui viene liquidato dal giudice in via equitativa, o ancora all'articolo 13 d.lgs 38/2000 che norma gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel caso in cui il danno si verifichi durante l’orario di lavoro o in itinere.
Tra tutti questi ci soffermeremo sui danni attinenti la sfera fisica nei sinistri stradali…
Innanzitutto essi vengono suddivisi in Lesioni macropermanenti e micropermanenti.
Per le prime, se i postumi fisici di un sinistro ammontano al 10% o lo superano ci si richiama alle tabelle di Milano unica su tutto il territorio nazionale che attribuisce ad ognuno di essi un valore pecuniario, rispettando alcuni principi come:
- il riferimento all'età e al grado di invalidità;
- il valore economico attribuito a ciascun punto aumenta all’incrementarsi della percentuale di invalidità e dell'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e aumenta altresì al diminuire dell'età del soggetto leso;
- l'ammontare del danno può essere aumentato sino al 30% se la menomazione incide su aspetti dinamico-relazionali in maniera rilevante.
Per quanto attiene invece le Lesioni micropermanenti, cioè quelle con entità inferiore al 10%, la quantificazione prevede di:
- moltiplicare il valore economico di ogni punto d’invalidità per il grado di invalidità permanente (gli importi del punto base vengono rivalutati ogni anno considerando la variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT: per il 2016 corrispondevano a circa 790 euro per il primo punto di invalidità e circa 46 euro per ogni giorno di inabilità assoluta)
- moltiplicare il risultato per un coefficiente determinato dalla legge (che è di 1,1 per un punto percentuale di invalidità pari a 2, di 1,2 per un punto percentuale di invalidità pari a 3, di 1,3 per un punto percentuale di invalidità pari a 4, e così via)
- applicare al risultato ottenuto il cd. demoltiplicatore ossia una riduzione proporzionale all'età della vittima
Detto questo però, esiste sempre una discrezionalità del giudice, che può decretare di aumentare, ma non più di un quinto, il risarcimento per i danni fisici riportati in un incidente, sia che si tratti di lesioni micropermanenti che macropermanenti, qualora le condizioni soggettive del danneggiato lo richiedano, e solo nel caso in cui tali condizioni siano specificamente provate dal richiedente.
Ma cosa accade quanto il danno all’integrità fisica si determina con un incidente che occorre quando ci si sta recando sul posto di lavoro, o si sta tornando a casa una volta finita la propria giornata produttiva, oppure se ci si dirige verso la mensa (non essendocene una interna all’azienda)? In questi casi a chi compete il pagamento del risarcimento per il danno biologico riportato?
Come si accennava in apertura, in questi frangenti si fa ricorso al d.lgs 38/2000 e nella liquidazione interviene l'Inail, alla quale andrà inoltrata la stessa denuncia inviata anche alla compagnia assicuratrice: tuttavia, gli importi previsti dall’istituto di previdenza sono più bassi rispetto a quelli fissati per la RC Auto, non tengono in considerazione il danno morale e non soddisfano pienamente nemmeno il danno biologico. In questi casi l’assicurazione coprirà il cd. danno differenziale, vale a dire la differenza tra il danno complessivamente considerato e l’importo corrisposto dall’Inail.
E nel caso in cui, come spesso accade, da un incidente stradale derivi un danno estetico come si procede per il risarcimento?
Trattandosi pur sempre di un danno biologico, esso è liquidabile come voce separata solo nel momento in cui le ripercussioni causate siano più gravi rispetto a quelle “pronosticabili” nelle medesime circostanze su soggetti simili; per cui vengono valutate una serie di contingenze (come l’età e il sesso del danneggiato, la possibilità o meno di intervenire chirurgicamente riducendo la menomazione, etc.) per la quantificazione dell’indennizzo, adottando alcuni criteri di massima, come l’attribuzione di massima gravità (e quindi anche di maggior corresponsione economica) per le mutilazioni e le cicatrici a carico del volto.
Qualora poi queste genere di danni infici l'attività lavorativa del soggetto, allora la liquidazione del danno deve tenere conto anche delle ripercussioni patrimoniali.
E continuiamo con le domande attinenti: cosa accade se il sinistro è causato da un veicolo non identificato?
Il danno alle cose (ad esempio all’autovettura) è risarcibile solo se dal fatto derivi anche una invalidità alla persona superiore al 9%.
E il danno morale?
Esso, inteso come sofferenza da ristorare ulteriormente in caso di danno biologico, è da provare da parte del soggetto leso (sia pure per presunzione), non sussistendo alcuna automaticità tra esso e il danno biologico, a maggior ragione se si tratti di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare.
Ma, a fondamento di tutto quanto detto, c’è sempre un’unica contingenza: che il danno biologico provocato dall’incidente sia "suscettibile di accertamento medico-legale".