Incidenti stradali e risarcimento: sapete che da agosto 2017 tutto è cambiato?
13 Dicembre 2017 - Redazione
Le prime a subire cambiamenti sono state le norme riguardanti le lesioni e il danno biologico conseguente, compresa ovviamente la questione della prassi per il risarcimento dei danni fisici riportati nei sinistri stradali.
Per quanto concerne questi aspetti la novità più evidente è rappresentata dalla tabella unica nazionale sia per le macrolesioni (quelle che provocano un’invalidità a livello fisico compresa tra 10 e 100 punti percentuali) che per le microlesioni (quelle che vanno da 1 a 9 punti percentuali), soggetta ad aggiornamento annuale da parte dell’ISTAT, e che comprende anche il corrispettivo finanziario di ogni singolo punto messo in relazione all’età del danneggiato.
Resta tuttavia inalterata la possibilità del giudice di personalizzare il risarcimento fisico, aumentando il corrispettivo del 30% per le macrolesioni e del 20% per le microlesioni, qualora si accerti un coinvolgimento gravoso anche degli aspetti dinamico-relazionali del danneggiato o una sofferenza psico-fisica particolarmente intensa.
Tutto questo però sottostà alla necessità che il danno biologico provocato da un incidente stradale venga provato da esami clinici strumentali obiettivi (tranne in caso di lesioni visibili a occhio nudo come le cicatrici).
Cambiamenti introdotti anche a proposito dei testimoni: questi vanno indicati immediatamente (a meno che: l’identificazione sia oggettivamente impossibile nell’immediato; il testimone sia già stato identificato dalla polizia; l’incidente non si sia limitato a provocare danni alle cose ma sussistano anche dei danni fisici provocati dal sinistro stradale).
Qualora l’incidentato non indichi subito i testimoni, si vedrà recapitare entro 60 giorni una raccomandata dell’assicurazione con sollecito, e avrà a disposizione il medesimo intervallo temporale per dare risposta.
Tuttavia anche la posizione e il ruolo del testimone cambiano, dal momento che una stessa persona non può essere prestare testimonianza in più di 3 cause diverse nell’arco di 5 anni (in caso contrario il giudice lo segnalerà alla Procura della Repubblica, che verificherà la veridicità di quanto asserito e la sussistenza o meno di una frode ai danni dell’assicurazione), e alla luce del fatto che il giudice può decidere anche di “minimizzare” l’incidenza della testimonianza (secondo il suo prudente apprezzamento) alla luce di quanto emerge dalla scatola nera.
È infatti questo dispositivo elettronico con Gps che registra l’andamento dei fatti ad acquisire centralità e valenza (a tutti gli effetti) di prova.
Ne consegue che la scatola nera non può essere disinstallata né manomessa o resa non funzionante, pena la perdita dello sconto, la restituzione all’assicurazione della somma indebitamente risparmiata, e il rischio di una denuncia per frode.
A proposito di frodi, la legge dell’agosto 2017 si esprime anche in tal senso, esonerando le compagnie assicurative dal rispettare i tempi per le offerte formali al danneggiato previste dal codice delle assicurazioni private, qualora dalla il sospetto di truffa sia alimentato da almeno due parametri di significatività che dovessero emergere dall’analisi della banca dati sui sinistri.
Di cosa si tratta? Non tutti sono a conoscenza della sua esistenza (entrata in vigore, invero, già dal 2015), ma si tratta di una raccolta di tutti i dati dei sinistri denunciati, composta da 3 sezioni: dati anagrafici dei danneggiati, estremi degli incidenti stradali e dati anagrafici dei testimoni (e da ulteriori elementi a completamento, come i nominativi dei avvocati difensori, del carrozziere presso il quale l’auto è stata riparata, etc.).
Pure i carrozzieri vivono (o subiscono?) le innovazioni normative? Certo che sì: non solo, come visto, il loro nominativo entra nella banca dati sinistri, ma la legge prevedano pure che siano loro stessi, dopo aver effettuato i lavori di riparazione (che tra l’altro precedono sempre l’indennizzo) a rivolgersi direttamente all’assicurazione per la liquidazione della spesa (a fronte della quale dovranno pure emettere fattura).
Infine la nuova normativa sul risarcimento dei danni fisici subiti nei sinistri stradali si esprime anche in merito alle tempistiche: qualora il danneggiato non riceva dall’assicurazione alcuna offerta di risarcimento danni, può citarla in giudizio solo dopo che la stessa gli abbia inviato le determinazioni conclusive in ordine all’incidente, o comunque non prima di 60 giorni dalla sospensione della procedura, mantenendo comunque il diritto di accedere nei termini agli atti, fatta eccezione per i casi in cui sia stata presentata una denuncia o una querela.
Come fare nel caso in cui si decida di denunciare o querelare? Rivolgendosi all’AIVOS oppure ad uno dei legali che hanno deciso di prendere parte al nostro network nazionale per assicurare alle persone qualità nelle prestazioni e prezzi accessibili…