Il danno esistenziale è a tutti gli effetti un danno arrecato all'esistenza del soggetto che lo subisce. Quali sono i diritti della vittima?
08 Gennaio 2024 - Redazione
Risarcimento del danno esistenziale: cos'è e quando può essere richiesto
Nel nostro ordinamento giuridico sono risarcibili non solo i danni patrimoniali, ovvero quelli che arrecano un danno al patrimonio di un soggetto, ma anche i cosiddetti danni non patrimoniali.
Senza anticipare ciò che verrà trattato approfonditamente nelle prossime righe, quando si parla di danno non patrimoniale si fa riferimento a danni che cagionano una lesione all’integrità psico-fisica di un soggetto.
Tali danni però, diversamente da quelli patrimoniali, suscettibili di essere risarciti nelle due forme note del danno emergente e del danno da lucro cessante, possono essere risarciti solo se e quando vi sono specifiche norme che prevedano il suddetto risarcimento.
- Indice contenuti
- Definizione di danno patrimoniale e non patrimoniale
- Cosa comprende il danno non patrimoniale
- Cosa si intende con danno esistenziale e la sua nozione
- Differenze del danno esistenziale rispetto al danno morale e quello biologico
- Come si può quantificare il danno esistenziale
- Quali prove vanno portate a sostegno del danno esistenziale e come, quando e a chi presentarle
- Come si può chiedere il risarcimento per danno esistenziale
- Critiche mosse al danno esistenziale
- Diritti delle vittime di danno esistenziale: assistenza legale, come richiederla e a chi
Definizione di danno patrimoniale e non patrimoniale
Prima di poter analizzare le caratteristiche e le peculiarità del danno esistenziale, è necessario fare una breve disamina sulle differenze che intercorrono tra danno patrimoniale e non patrimoniale.
Danno patrimoniale:
Ai sensi dell’articolo 2043 del Codice Civile, qualsiasi fatto doloso o colposo che cagiona un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. La dottrina e la giurisprudenza hanno poi distinto il danno patrimoniale in:
- Danno patrimoniale emergente: viene definito tale se determina una effettiva diminuzione del patrimonio del danneggiato. Si pensi ad esempio a tutte le spese sostenute come conseguenza del danno subito (ad esempio le spese del meccanico necessarie per poter rimettere su strada il veicolo distrutto in un incidente stradale). La quantificazione del risarcimento del danno emergente è piuttosto semplice, perchè è sufficiente esibire una documentazione che attesti il sostenimento di tali spese, come ad esempio una fattura.
- Danno patrimoniale da lucro cessante: si tratta del mancato guadagno del danneggiato in virtù del presumibile periodo di riposo forzato dall’attività lavorativa. Riprendendo l’esempio sopra citato, si pensi al mancato guadagno di chi non si è potuto recare a lavoro a causa dell’auto rotta a causa di un sinistro stradale. È chiaro dunque che la quantificazione del lucro cessante è più complessa rispetto a quella del danno emergente, infatti è necessario seguire altri criteri come, ad esempio, quello del reddito effettivo (con tanto di calcolo del coefficiente di sopravvivenza).
Danno non patrimoniale:
Si tratta del danno che un soggetto soffre in seguito alla violazione di un valore della personalità umana, con risarcimento previsto ex art. 2059 c.c.
Diversamente da quello patrimoniale, il risarcimento del danno non patrimoniale viene valutato “equitativamente” dal Giudice. Un’altra differenza importante che riguarda queste due tipologie di danno è la fonte: per i danni patrimoniali esiste una vera e propria clausola generale del neminem laedere racchiusa all’interno dell’articolo 2043 c.c. il quale fa riferimento a “qualunque fatto”.
Viceversa, il danno non patrimoniale, ai sensi dell’art. 2059 c.c. può essere risarcito “solo” nei casi determinati dalla legge, ergo, si tratta di un danno “tipico” rinchiuso nelle strette maglie della legalità.
Cosa comprende il danno non patrimoniale
All’interno della categoria del “danno non patrimoniale” è possibile individuare ben tre distinte sottotipologie di danno:
- Il danno biologico, ossia un danno cagionato alla salute, una lesione che sia temporanea o permanente all’integrità psico fisica del soggetto, e che sia suscettibile di un accertamento medico legale. Il danno biologico ricomprende quindi sia i danni fisici che quelli psichici (come ad esempio l’ansia patologica che si manifesta dopo aver subito un trauma) e va risarcito a prescindere dai possibili riflessi sulla situazione patrimoniale del soggetto offeso, mediante criteri di liquidazione equitativi.
- Il danno morale, che si intende come la sofferenza subita da un soggetto in conseguenza di un fatto illecito altrui, da risarcire in modo equitativo.
- Il danno esistenziale, che viene inteso come qualsiasi compromissione delle attività realizzatrici della persona umana.
Cosa si intende con danno esistenziale e la sua nozione
Il danno esistenziale può quindi essere definito come il danno arrecato all’esistenza di un soggetto, ovvero quel danno che si traduce in un vero e proprio peggioramento della vita pur non essendo inquadrabile nel novero del danno alla salute.
In dottrina alcuni lo hanno definito come il danno alle attività realizzatrici della persona umana, oppure come il perturbamento dell’agenda quotidiana, la rinuncia forzata ad occasioni felici e simili, anche se questa tipologia di danno non incide sui valori fondamentali dell’esistenza di un individuo.
In realtà la categoria del “danno esistenziale” è stata messa in discussione più volte dalla dottrina e dalla giurisprudenza, e le critiche che principalmente vengono mosse a questo danno sono:
- Impossibilità di rinvenire nella legge una simile categoria di danno;
- Violazione dell’articolo 2059 del Codice Civile;
- Indeterminatezza delle voci che il danno esistenziale abbraccerebbe;
- Estrema soggettività del danno
anche se ve ne sono molte altre ancora.
Ad oggi tuttavia, è nettamente favorevole, sia in dottrina che in giurisprudenza, la tesi secondo cui il danno esistenziale ha una propria autonomia, seppur descrittiva, e non si identifica con il danno morale, che è invece caratterizzato dalla sofferenza e dal dolore conseguenti all’illecito.
In poche parole quando si parla di danno morale si fa riferimentoo ad un danno che non è percepibile se non da parte di chi lo subisce; viceversa, il danno esistenziale è un danno concreto e pienamente tangibile.
In ordine all’indipendenza del danno esistenziale, si rammenta che la Corte di Cassazione con le celebri sentenze 8827/8827 del 2003 ha precisato una volta per tutte che il danno esistenziale è risarcibile tutte le volte in cui viene in rilievo la lesione di un interesse protetto dalla Costituzione.
Differenze del danno esistenziale rispetto al danno morale e quello biologico
Non è semplice stabilire se un determinato danno possa essere etichettato come esistenziale oppure come morale o biologico.
Esistono infatti alcune importanti differenze che intercorrono tra di essi.
Danno biologico:
In parole semplici, il danno biologico è un danno alla salute che è documentabile con un accertamento medico nosocomiale, si pensi ad esempio a chi non può più camminare a causa della condotta altrui.
Danno morale:
Il danno morale è invece la sofferenza psicologica che un soggetto subisce a causa della condotta altrui, anch’essa accertabile. Si pensi, ad esempio, a chi cade in un profondo stato di depressione a causa di una diagnosi sbagliata fatta ad un proprio caro successivamente venuto a mancare.
Danno esistenziale:
Viceversa, il danno esistenziale è caratterizzato dalla impossibilità di un soggetto di vivere come avrebbe vissuto se quell’evento lesivo non si fosse realizzato. Si pensi ad esempio a chi non ha più una vita sociale perché traumatizzato dall’evento dannoso subito.
Tuttavia, è bene precisare che le differenze che intercorrono tra le figure danno finora esaminate tendono a sfumare dopo la celebre sentenza resa a Sezioni Unite dalla Cassazione nel 2008 n. 26972; con tale sentenza, infatti, i giudici ermellini hanno fatto il punto sul problema del danno esistenziale ridefinendo tutto il sistema del danno alla persona.
Il sistema dell’illecito extracontrattuale nel nostro ordinamento può essere definito bipolare in quanto ruota attorno a due norme cardini:
- Il 2043 c.c. per il danno patrimoniale
- Il 2059 c.c. per il danno non patrimoniale.
Nonostante si parli di danno morale, danno biologico e danno esistenziale, è importante tenere a mente che se ne può parlare solo a fine meramente descrittivo, ma che giuridicamente esistono solo due categorie di danni, quello patrimoniale e quello non patrimoniale.
All’interno di queste due macrocategorie esistono poi i singoli diritti lesi, ad esempio il diritto a vivere sani, il diritto alla vita, il diritto alla riservatezza etc.
Tuttavia comunque non si tratta di autonomi danni suscettibili di essere risarciti autonomamente, ma tutto ruota attorno alla distinzione tra danno patrimoniale e non patrimoniale.
Agli occhi della Suprema Corte quindi, gli istituti “danno alla salute”, “danno morale” e “danno esistenziale” devono essere intesi solo come termini descrittivi del tipo di lesione che può aver subito un determinato soggetto.
Un altro passaggio rilevante, è che il danno non patrimoniale non è risarcibile in qualsiasi caso in cui esista un bene giuridicamente rilevante, ma lo è solo quando tale bene è protetto dalla Costituzione. Pertanto, non sono suscettibili di essere risarciti (poiché appunto non tutelati a livello costituzionale) i pregiudizi intesi come fastidi, disagi, disappunti, ansie etc.
Per fare un esempio concreto, non è stata accolta la domanda di risarcimento del danno da stress per l’installazione di un lampione a ridosso del proprio appartamento per la compromissione della serenità e della sicurezza del soggetto, o a causa della perdita di animale d’affezione.
Viceversa, sono senz’altro risarcibili il danno estetico, il danno da compromissione della sessualità, il danno alla vita di relazione, la sofferenza morale, il danno da perdita parentale oppure la sofferenza provata dalla vittima che rimane in uno stato di lucida agonia prima dell’imminente fine.
Come si può quantificare il danno esistenziale
In ossequio a quanto stabilito dalla Cassazione nelle celebri sentenze San Martino del 2008, il danno non patrimoniale è unitario; questo inevitabilmente influisce sul calcolo del risarcimento danni.
Più precisamente, per quanto concerne la quantificazione del danno esistenziale, è necessario l’uso delle tabelle del Tribunale di Milano; l’entità degli importi dovuti per il risarcimento del danno non patrimoniale infatti viene calcolata su base equitativa con personalizzazione, che tenga conto della sfera morale ed esistenziale del soggetto leso.
Pertanto, attraverso l’uso di queste particolari tabelle, l’Osservatorio di Giustizia Civile di Milano ha concretizzato dei criteri omogenei utilizzabili in via equitativa per i casi di liquidazione del danno non patrimoniale biologico e di ogni altra tipologia di danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute.
È stato stabilito che, al fine di calcolare il risarcimento, è necessario tener conto del valore della liquidazione INAIL del danno biologico ed applicare le cosiddette tabelle del Tribunale di Milano. In questo modo è possibile determinare il quantum delle singole poste in relazione alle caratteristiche individuali del soggetto danneggiato, per la responsabilità contrattuale e per la responsabilità extracontrattuale ovviamente.
In caso di circostanze eccezionali, è possibile per il Giudice stabilire un aumento dell’ammontare del risarcimento e della quantificazione del danno non patriziale, ad esempio il caso di calcolo delle lesioni macropermanenti.
Quali prove vanno portate a sostegno del danno esistenziale e come, quando e a chi presentarle
Per quanto concerne i mezzi di prova necessari per provare l’esistenza del danno esistenziale, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del 2015 n. 23837 ha precisato che tale danno, a differenza di quello morale, non ha una natura meramente emotiva ed interiore ma si concretizza nel verificarsi di un pregiudizio accertabile.
Il soggetto che subisce un danno esistenziale, infatti, è indotto a fare scelte diverse da quelle che avrebbe in concreto adottato se il danno non si fosse manifestato; pertanto, ai fini della risarcibilità del suddetto danno, è fondamentale che il pregiudizio venga accertato. Considerata la natura risarcitoria del danno esistenziale, colui che agisce in giudizio è tenuto a provarne l’esistenza al Giudice.
Più precisamente, è tenuto a dimostrare non solo il fatto costitutivo dell’illecito ma anche le conseguenze che sono derivate da quel fatto nonché l’eziologia che intercorre tra il fatto e l’evento.
L’onere della prova può essere assolto con tutti i mezzi che l’ordinamento processuale pone a disposizione della parte danneggiata, come ad esempio il deposito di documenti, la testimonianza, l’accertamento tecnico, le presunzioni etc.
Ciò significa dunque, che la mancanza di allegazioni sulla natura e sulle caratteristiche del danno esistenziale rende semplicemente impossibile per il Giudice qualsiasi tipo di liquidazione, sia pure in forma equitativa, perché questa necessita pur sempre di elementi oggettivi su cui basarsi.
Come si può chiedere il risarcimento per danno esistenziale
Per poter chiedere il risarcimento del danno assistenziale è necessario agire in Giudizio dinanzi all’autorità giurisdizionale competente, ed incardinare un vero e proprio processo.
Come anticipato però, per poterlo fare è fondamentale munirsi di tutte le prove utili per poter adempiere il cosiddetto onere della prova.
Nel nostro ordinamento, infatti, chi agisce in giudizio è tenuto a provare la fondatezza della propria domanda, a pena di rigetto della stessa da parte del Giudice. I motivi che possono spingere un soggetto ad agire in giudizio e chiedere il risarcimento di tale tipologia di danno possono essere molteplici: infortuni, abusi sessuali, danni in famiglia, discriminazioni, violazione dei doveri coniugali, immissioni, diffamazione a mezzo stampa, licenziamento ingiusto e tanti altri ancora.
Critiche mosse al danno esistenziale
Come anticipato, sono svariate le critiche che la dottrina ha mosso alla figura del danno esistenziale negli anni. Più precisamente, secondo una parte consistente della dottrina, tale categoria andrebbe a causare un aggravio del sistema poiché introduce una sorta di nuova categoria di danno risarcibile.
In parole povere è stato sostenuto che tale danno potrebbe in realtà scoraggiare il potenziale danneggiante dall’intraprendere determinate attività, come quella del medico.
I medici o i futuri medici, infatti, potrebbero evitare di intraprendere la loro attività a causa del timore di poter essere sommersi da citazioni per risarcimento del danno, si pensi ad esempio al fenomeno della medicina difensiva.
Ancora, un’altra critica è che esso determinerebbe una violazione del dettato normativo dell’articolo 2059 c.c. il quale tende a tipizzare la risarcibilità del danno non patrimoniale. Infine, sempre secondo una parte della dottrina, il danno esistenziale potrebbe comportare una sorta di indeterminatezza della risarcibilità del danno; la sua esistenza infatti sarebbe rimessa al dato soggettivo della sua percezione da parte del soggetto interessato.
Diritti delle vittime di danno esistenziale: assistenza legale, come richiederla e a chi
Coloro che hanno subito un peggioramento della qualità della propria vita a causa del non poter più svolgere un’attività quotidiana cui erano soliti dedicarsi, nel lavoro oppure nel tempo libero, hanno il diritto di ottenere il risarcimento del danno subito; hanno infatti il diritto di agire in giudizio nei confronti di chi ha realizzato il fatto illecito ed ottenere un risarcimento equitativo del danno subito.
Inoltre, per talune tipologie di vittime, come ad esempio i lavoratori, è possibile anche rivolgersi a delle organizzazioni come l’ONA al fine di ottenere una consulenza medica gratuita per poter ottenere l’accertamento dell’esistenza di un danno esistenziale.
Se hai subito anche tu un danno del genere ed hai intenzione di chiedere il giusto risarcimento, puoi rivolgerti a Quotalo.it.
Compilando l'apposito formulario infatti, potrai richiedere una consulenza dettagliata ai nostri avvocati civilisti che sono a completa disposizione per capire come poterti aiutare nel più breve tempo possibile.