Cos'è la SCIA e quando è utilizzata la SCIA in sanatoria
08 Giugno 2015 - Redazione
La SCIA ha sostituito la vecchia DIA, semplificando l'iter delle pratiche edilizie e permettendo di sanare immobili irregolari, con la SCIA in sanatoria
La Legge 122/2010 ha modificato le norme sul procedimento amministrativo, dell'Art 19 della Legge 241/1990 e sostituito la vecchia DIA, ossia la Denuncia Inizio Attività, con la nuova SCIA, ossia la Segnalazione Certificata Inizio Attività, onde semplificare l'apertura delle attività in ogni settore, non solo in quello edilizio.
La DIA infatti era usata in campo edilizio per l'avvio di vari tipi di interventi, tra cui la ristrutturazione, il risanamento e il consolidamento edilizio, la demolizione e la ricostruzione di appartamenti ed edifici in genere; interventi, che oggi possono essere effettuati con la CILA, ossia la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata e con la SCIA, la Segnalazione Certificata Inizio Attività.
La SCIA richiede la “presenza” di un professionista tecnico abilitato, che assume maggior responsabilità civile e penale; il quale, col richiedente, prima di presentare all'ufficio tecnico la Segnalazione, dovrà verificare la realizzabilità dell'intervento e procurarsi tutti i documenti utili alla realizzazione dei lavori; inoltre, al momento della richiesta al Comune, sarà necessario autocertificare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla Legge.
In linea generale si usa la SCIA per gli interventi che prima richiedevano la DIA, salvo quelli per la manutenzione straordinaria, senza interventi di natura strutturale, per i quali si usa la CILA, ossia:
• interventi per il risanamento e per il restauro di beni storici;
• ristrutturazione edilizia leggera che non richiede modifiche nel volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, e senza il cambiamento della destinazione d'uso;
• interventi per la manutenzione strutturale straordinaria, con aumento delle unità immobiliari ed incremento dei parametri urbanistici.
La SCIA può inoltre essere usata anche per altri interventi che dipendono da norme locali, come: la realizzazione di parcheggi pertinenziali, frazionamento di immobili con interventi strutturali, arredo urbano, interventi di consolidamento statico di edifici storici, e altro.
Da precisare che comunque interventi che rimangono soggetti alla DIA, detta Superdia e sono in genere, quelli onerosi, per i quali è previsto il pagamento di oneri concessori.
Tornando alla SCIA, va presentata all'ufficio tecnico del Comune prima dell'inizio dei lavori; oggi, sono sempre di più le amministrazioni che usano un sistema telematico, grazie al quale inviare comodamente i documenti online.
Dalla pubblicazione nel giugno scorso del Decreto Semplificazioni, è in vigore il Modello Standard per la SCIA, adottato da quasi tutte le Regioni italiane, con l'eventuale modifica delle sole specifiche regionali.
Come per la CILA, ossia la Comunicazione Inizio Lavori, anche la SCIA permette di iniziare i lavori lo stesso giorno della presentazione al Comune; tuttavia l'amministrazione ha a disposizione 60 giorni per verificare la regolarità della segnalazione e, nel caso di inadempienze, può interrompere gli stessi lavori; trascorso questo periodo, l'amministrazione può intervenire solo nel caso di pericolo di danni per il patrimonio artistico e culturale, per la salute, la sicurezza pubblica e l'ambiente.
La SCIA è usata in sanatoria, per sanare immobili irregolari, in cui cioè sono presenti difformità, tramite la verifica di eventuali conformità come dall'Art. 37 del T.U. dell'Edilizia.
La sanatoria permette al richiedente di regolarizzare interventi che rispettano il principio della doppia conformità contemporanea, sia quanto agli strumenti urbanistici in vigore al momento dell'abuso, che a quelli in vigore al momento in cui è richiesta la sanatoria.
Ecco i documenti necessari da consegnare per la SCIA:
• modulistica dell'ufficio tecnico: relazione tecnica di un professionista abilitato, elaborati grafici e attestazione del pagamento dei diritti di segreteria;
• in relazione al tipo di intervento, è necessario consegnare i nullaosta degli enti preposti o altri documenti realizzati da tecnici abilitati come: l'autorizzazione paesaggistica, l'autorizzazione sismica del Genio Civile, l'autorizzazione sanitaria della ASL, la relazione sul rispetto delle norme sulle barriere architettoniche o ancora, la relazione energetica o certificazione energetica.