La sicurezza sul lavoro nei cantieri edili: quanto previsto dalle normative per proteggere la forza lavoro del settore costruttivo

11 Gennaio 2018 - Redazione

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La tutela della condizione fisica e psichica delle persone impegnate nello svolgimento delle loro attività lavorative è una materia molto delicata, e dal momento che i cantieri adibiti alle costruzioni rappresentano ancor oggi uno dei luoghi più pericolosi per la salute del lavoratore, abbiamo deciso di soffermarci in questo nostro contributo proprio sulla questione inerente la sicurezza sul lavoro nei cantieri edili, che si definiscono cantieri temporanei o mobili qualora vi vengono svolti lavori edili o di ingegneria edile che riguardano la costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, trasformazione e rinnovamento di opere in muratura, in cemento, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le opere idrauliche.


Sicurezza nei cantieri edili

Cominciamo col sottolineare in primo luogo che il cantiere, in quanto luogo di lavoro temporaneo, può essere edile, navale, aeronautico, impiantistico, ognuno caratterizzato da un livello e tipologia di rischio che varia anche in base all’attività che vi si svolge, per cui in un cantiere navale verrà redatto un Documento di Valutazione Rischi (DVR) sicuramente diverso rispetto a quello prodotto in un cantiere edile.
Il DVR è quel documento (che andrà aggiornato periodicamente) che evidenzia i pericoli a cui va incontro il lavoratore e tutte le strategie che è opportuno adottare per attuare la prevenzione e minimizzare questi rischi: nei cantieri edili riguarderà anche la valutazione del rischio chimico (prodotti siffatti frequentemente vengono adoperati nell’ambito delle costruzioni) e la valutazione del rischio rumore (nel caso in cui si utilizzino macchinari molto rumorosi o si sia sottoposti a vibrazioni).


Come per ogni altra attività lavorativa, anche i lavoratori dei cantieri devono seguire corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro, secondo quanto stabilito dall’art. 37 del Testo Unico Sicurezza: nello specifico, per i lavoratori edili è previsto un corso di primo ingresso in cantiere, che riguarda i neofiti del settore costruttivo (che può essere seguito in aula o svolto online e che prevede il rilascio di un attestato valido per legge), e il corso Pi.M.U.S. per gli addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio (che prevede la preparazione di un documento da presentare agli addetti ai lavori contenente tutte le informazioni necessarie su come agire e prevenire rischi in fase di utilizzo dei ponteggi).


Ancora alla stessa stregua che per tutti gli altri ambiti lavorativi, anche per il settore edilizio è prevista la presenza in cantiere del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), designato dal datore di lavoro al fine di gestire e coordinare le persone, i mezzi e le attività per prevenire e proteggere la forza lavoro da eventuali rischi.
A lui quindi competerà anche sottoscrivere il documento per la valutazione dei rischi di cui sopra, insieme al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e al medico competente, qualora designato.


A proposito del Testo Unico e dello specifico settore dei cantieri edili, esso precisa che:
  • l'impresa affidataria è l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera, può avvalersi anche di subappaltatori o lavoratori autonomi
  • il committente è colui che commissiona il lavoro: gli compete, tra l’altro, prima dell’inizio dei lavori, la notifica all’ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro, indicante tutti i dati riguardanti il cantiere
  • il responsabile dei lavori può essere lo stesso progettista o il direttore dei lavori: a lui compete il rispetto dei principi e delle misure generali di sicurezza; la nomina del CSP (Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione), se all’interno del cantiere deve operare più di un’impresa; la constatazione dell’idoneità professionale dei lavoratori; la comunicazione all’amministrazione comunale di appartenenza dei nominativi delle imprese che svolgono i lavori; la denuncia di inizio attività (DIA); la nomina del CSE (Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione), in caso di più imprese esecutrici (ai coordinatori per la sicurezza è attribuibile la piena responsabilità penale della sicurezza del cantiere, condivisa col committente)
  • il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, che già in precedenza non poteva essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici, attualmente non può nemmeno svolgere il ruolo di dipendente o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione.


Poiché adeguare la propria impresa e il cantiere in cui si lavora significa assicurarsi che tutti i processi, le attrezzature e le forze lavoro agiscano conformemente alle specifiche normative e disposizioni legislative in materia di sicurezza, le incombenze sono davvero numerose e delicate, indi per cui l’idea di rivolgersi ad aziende specializzate è quanto mai condivisibile: è per questo che noi di Quotalo vi aiutiamo nella scelta, con un database di professionisti quanto mai ampio…

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